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L’oggetto del diritto dei proprietari dei titol

INCIDENZA NELLA FATTISPECIE DEL PEGNO

3. Prima fase: il pegno dei titoli-valori immessi nel sistema di deposito centralizzato di valori della società Monte Titol

3.3. L’oggetto del diritto dei proprietari dei titol

Riguardo il cambiamento esperimentato dei diritti di proprietà dei depositanti dei titoli, la maggioranza della dottrina italiana417 coincideva nel definire il rapporto di deposito come un “deposito regolare alla rinfusa”, un deposito cioè che convertiva la proprietà dei concreti elementi depositati in una “comproprietà per quantità”.418

Questa comproprietà è distinta dalla comproprietà pro indiviso o per quote e si preferiva a quest’ultima in quanto facilitava la separazione dei beni depositati senza necessità d’esercire l’azione di divisione relativa a la comunità romana di cui gli articoli 1100 e s.s. C.C.It. Si sosteneva che attraverso la “comproprietà per quantità” la mescola dei

417 Con qualche opinione discordante rappresentata da PAVONE LA ROSA. L’autore situava il sistema

d’amministrazione accentrata di valori al margine della distinzione tra deposito regolare e deposito irregolare al fine di parlare dell’esistenza di un “patrimonio separato”, autonomo cioè rispetto ai patrimoni dei depositanti e alla società depositaria che realizzerebbe attività meramente di gestione ed amministrazione. Secondo PAVONE LA ROSA, la posizione dei “depositanti” sarebbe equiparabile a quella dei partecipanti in un fondo comune di investimento (PAVONE LA ROSA, Antonio, “La gestione accentrata dei valori mobiliari: sua incidenza sulla circolazione cartolare dei titoli”, Banca Borsa e Titoli

di Credito, 1988, II, p.p. 302 e 303).

418 Sostengono l’anzidetta qualificazione, tra altri, OPPO, Giorgio, “La dematerializzazione dei titoli del

debito pubblico”, Nomos. Le attualità del Diritto, 1988, 2, p.p. 73 e s.s, in speciale p. 74.” L’autore argomenta che “(l)a fungibilità è preordinata a la possibilità di restituzione di specie diverse: non si estende all’attribuzione al gestore anche della disponibilità dei titoli. Siamo quindi di fronte ad una vicenda che non è né di trasferimento, sia pure fiduciario, al gestore né di deposito irregolare. Il gestore può utilizzare, per così dire, la fungibilità che si crea con l’immissione dei titoli nel sistema solo per restituire titoli diversi, della stessa quantità e qualità di quelli ricevuti. Sembra chiaro che una situazione del genere non eccede dal deposito regolare, anche se la disindividualizzazione dei titoli apportati al sistema e la facoltà del gestore di restituire specie diverse da quelle conferite importano conversione del diritto sulle specie in un diritto di partecipazione alla massa dei titoli dello stesso genere; situazione tipica del c.d. deposito alla rinfusa”. Nello stesso senso, vid. LENER, Raffaele, La “dematerializzazione”…” cit., p.p. 22 e s.s; OPPO, Giorgio, “Una svolta dei titoli di massa”, cit. p. 21; RESCIGNO, Matteo, Titoli

rappresentativi..., cit. p.p. 212 e s.s.; GABRIELLI, Enrico, Il pegno anomalo, cit. p. 29; Sulle garanzie rotative, cit. p. 106; Il pegno, cit. p. 226, in sp. nota 10.

beni depositati fosse compatibile con la sussistenza di un diritto individuale sulla quantità di beni che, pur facenti parte ormai della massa, corrispondevano ancora con quelli depositati. Solo in questo modo si poteva procedere alla separazione dalla massa della parte corrispondente alla quantità di beni depositati senza effettuare la divisione.419 Questa tesi cercava il suo supporto normativo nell’articolo 939 C.C.It. che regola i fenomeni della commistione e la unione.420

Per permettere l’attività di gestione inerente alla Monte Titoli era necessario che la separazione dei beni dalla massa potesse realizzarsi tramite un’operazione matematica e quantitativa. Detto in altro modo, era essenziale che il proprietario depositante potesse ritirare la sua quantità di titoli di una determinata specie depositati senza procedere all’individuazione concreta degli elementi che la integravano. Ciò presupposto, il diritto di proprietà dei depositanti sui concreti titoli depositati diventava un diritto attuale di (com)proprietà pro diviso su una determinata specie e quantità di titoli confusi in una massa. In questo caso, pertanto, il fenomeno della commistione avrebbe comportato la conservazione della proprietà dei beni apportati alla massa che sarebbero passati, in conseguenza della loro immissione al sistema, ad essere contemplati, non più per la sua specificità, bensì esclusivamente ed unicamente per connotati di tipo generico. Così, la proprietà dei depositanti sarebbe stata mantenuta su di una quantità di beni, ma non più sui concreti titoli depositati.

419 Vid.. RESCIGNO, Matteo, Titoli rappresentativi…, cit. p. 215.

420 In virtù dell’articolo 939 C.C.It., “quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o

mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno”.

Secondo RESCIGNO, il principale ostacolo di questa soluzione si trovava nel fatto che i beni mescolati a cui la norma fa riferimento sono beni concreti di facile individuazione e separazione, mentre i titoli valori oggetto di un’ipotetica commistione venivano solo identificati dalla loro appartenenza ad un genere e dalla quantità una volta erano stati immessi nel sistema. La separazione di cui l’articolo 939 fa sempre riferimento, sempre secondo l’autore, alla precisa species commista e, malgrado la commistione, facilmente individuabile e separabile (RESCIGNO, Matteo, Titoli rappresentativi…, cit. p. 216).

Nonostante l’opinione di RESCIGNO, deve osservarsi che l’articolo 939 C.C.It. non riduce la sua portata alla commistione di beni specifici, bensì è applicabile indistintamente alla mescola di beni a prescindere dalla loro specificità.

L’articolo 381 C.C.E. confermerebbe questa interpretazione. Secondo l’articolo in questione, “si

por voluntad de sus dueños se mezclan dos cosas de igual o diferente especie o si la mezcla se verifica por casualidad, y en este último caso las cosas no son separables sin detrimento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda atendido el valor de las cosas mezcladas o confundidas.” In questo senso, visto che la commistione dei valori è sempre volontaria e non

casuale, non gli sarebbe applicabile il requisito del “sin detrimento”. Inoltre, anche se fosse casuale, i valori potrebbero sempre essere separati “sin detrimento” perché sono beni diversi sul piano fisico e continuerebbero ad esserlo anche dopo.

Partendo dalla continua circolazione dei titoli all’interno del sistema, l’oggetto della proprietà del depositante sarebbe sempre stato lo stesso (X unità di titoli di una determinata specie) e sarebbero variate solo le concrete unità. Questa conclusione verrebbe inoltre confermata dal diritto conferito alla Monte Titoli di restituire titoli diversi dai depositati. Diritto che si traduceva inversamente in un potere in capo al depositante di separare dalla massa la quantità dei titoli che gli appartenevano.

Il diritto di proprietà su un bene specifico diventava un diritto di (com)proprietà su di una quantità di beni accumunati dalla loro appartenenza ad un genere. Veniva trasformato, dunque, l’oggetto in senso giuridico come modo di designazione dei beni.

Una volta assunta questa trasformazione dell’oggetto del diritto, restava ancora da delineare se fosse possibile (all’interno del sistema d’amministrazione accentrata) la loro trasmissione o la creazione di diritti reali limitati sui titoli, prendendo in considerazione, da una parte, che i beni che si pretendevano trasmettere erano designati solo genericamente e, dall’altra, i requisiti di determinazione dei beni richiesti dalla normativa civilista.421

3.4. Gli atti di disposizione giuridica del depositante con speciale riferimento al

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