CONCRETE FATTISPECIE ITALIANE DI PEGNO CON FUNZIONAMENTO ATIPICO
1. Il pegno di beni le cui caratteristiche impongono il mantenimento del possesso in capo al debitore
1.2. Il pegno sui beni deperibili del magazzino del pignorante
In questo caso, si tratta di un’ipotesi creata dalla praxis bancaria italiana e ricadente sulle merci deperibili del magazzino del costituente della garanzia (v. gr. formaggi o altri prodotti alimentari). Si tratta di beni caratterizzati dal loro ridotto ciclo vitale e di utilità che comporta la loro inadeguatezza riguardo al tempo di vigenza della garanzia. Si produce, in altre parole, un’inevitabile sfasatura temporale tra la vita dei beni potenzialmente oppegnorati e quella del credito che con essi si intende garantire. In questa modalità di pegno, la banca finanziatrice prende in comodato uno o diversi locali dell’impresa debitrice ed incarica un dipendente di questa la custodia delle merci ivi giacenti.
Come nell’ipotesi di pegno analizzata in precedenza, la costituzione della garanzia determina lo stabilimento d’una relazione di deposito in cosa propria.359 La differenza tra entrambe le fattispecie radica nel carattere dei beni: infungibili in virtù del contrassegno nel precedente caso, e fungibili in questo. Il connotato peculiare di questa modalità di garanzia è che, dato il carattere deperibile dei beni gravati, le parti introducono una clausola contrattuale nell’accordo negoziale, in virtù della quale se durante la vigenza del pegno il debitore dovessi vendere i beni oppegnorati, dovrebbe procedere all’immeditata sostituzione degli stessi con un numero identico di altrettanti beni dello stesso genere e qualità in maniera tale che la consistenza della garanzia non si vedesse pregiudicata. Data questa peculiarità, il custode nominato dall’impresa debitrice dovrà avere la tenuta di un registro dove annotare il carico e lo scarico delle merci custodite. Si tratta come detto, di un pegno di beni fungibili, che non comporta però la trasmissione della proprietà al creditore, cioè non è pegno irregolare, poiché è solo al costituente della garanzia che spetta, in virtù del contratto, la facoltà di realizzare le concrete sostituzioni.
caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura”. Così, il pegno su questo tipo di beni potrà “essere costituito dai produttori che adempiono le condizioni previste per l’immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall’articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla Legge 24 luglio 1985, n. 401”.
359 Vid. supra 1.1.1. “I requisiti...”.
Un caso concreto di questo tipo di pegno fu trattato dal Tribunale di Roma nell’anno 1991. Il tribunale ritenne il carattere atipico della garanzia e ne escluse la validità della sua costituzione per l’inosservanza del requisito dello spossessamento.360 Secondo il tribunale, la garanzia si trovava, di questa maniera, fuori dallo schema previsto dal C.C.It. dando luogo ad una garanzia atipica. La sentenza fu criticamente commentata da GABRIELLI che propose quella “ attenta lettura del disposto dell’art. 2786 C.C.It.” a cui si è fatto riferimento supra.361 Così, secondo l’autore, “l’art. 2786 c.c. in entrambi i commi richiama espressamente una situazione, ed un concetto, fondamentale per la comprensione della teoria del pegno: la (esclusiva) disponibilità della cosa. Se si riflette, per il momento, soltanto sulla base della mera esegesi letterale, balza evidente che il legislatore non ha affatto menzionato lo spossessamento del debitore – o l’impossessamento del creditore – per definire la disciplina del pegno, ma ha fatto leva sulla consegna della cosa, alla quale – come dato neutro – va riconosciuto un valore meramente strumentale rispetto alla situazione finale che mira a produrre. La traditio rei infatti non è fine a sé stessa, ma rappresenta lo strumento per la realizzazione di una diversa situazione finale: la impossibilità per il costituente di compiere atti di disposizione della res data in garanzia”. L’autore pretendeva di integrare la figura dentro dello schema tipico del pegno regolato nel C.C.It.362, interpretando che lo spossessamento del pignorante rappresentasse soltanto una delle tecniche possibili di realizzazione della funzione di garanzia tipica del pegno.363
Comunque, la fattispecie ci interessa fondamentalmente perché in essa si realizza una designazione generica dei beni oggetto della garanzia. Questo tipo di designazione parte dall’irrilevanza dei concreti elementi soggetti al pegno – nel caso in studio, i beni deperibili che giascono nel locale dell’impresa debitrice – e ne permette, dato il trattamento fungibile degli stessi, la loro sostituzione. Quest’attività di sostituzione è
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Sentenza 18 luglio 1991 (vid.. GABRIELLI, Enrico, “Garanzia “rotativa”, vincoli su titoli di stato e disciplina del pegno”, cit. , p.p. 267 e s.s).
361 Vid. supra 1.1.1. “I requisiti...”.
362 L’argomento potrebbe completarsi facendo ricorso alla regolazione della Legge 401/1985 che, come
ribadito in precedenza, tratta il caso di pegno a cui si applicano, con le specialità previste dalla legge in questione, le norme contenute al C.C.It. Per contro, potrebbe argomentarsi che è precisamente la regolazione ad hoc della fattispecie da parte dalla Legge 401/1985 a dimostrare l’importante ruolo che gioca, ancora oggi, il requisito dello spossessamento nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano. (vid.
supra nota n. 359).
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quella che pretende fondare il contratto in questione, permettendo e registrando il continuo ingresso ed uscita dei beni dai locali del costituente della garanzia. Lo scopo è quello di conciliare la brevità del ciclo vitale dei beni con la più amplia vigenza della garanzia pignoratizia.
Per altro verso, il registro tenuto dal custode obbedisce alla funzione di garanzia a cui i beni sono destinati. La garanzia impone il mantenimento del valore del congiunto degli elementi generici e fungibili assoggettati e governa la loro sostituzione. Il custode unicamente dovrà controllare che si dia questo mantenimento.
Se malgrado queste peculiarità – pensiamo sopratutto alla disposizione o sostituzione dei beni oppegnorati – la garanzia sussiste, saremo di fronte ad una garanzia di tipo rotativo in cui l’esistenza del pegno non è vincolata ai concreti e determinati beni che vi sono assoggettati nel momento della costituzione. Se, invece, neghiamo la sussistenza del pegno inizialmente costituito e intendiamo che ogni sostituzione dei beni equivale alla costituzione di un nuovo pegno con nuova data agli effetti della prelazione (la data della registrazione dell’ingresso dei nuovi beni da parte del custode), non solo si negherà la “rotatività” del pegno, ma anche la designazione generica dei beni inerente al suo oggetto.