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7. FOCUS

7.1 Contratto di trasporto (Giacomo Cepparotti)

Il contratto di trasporto è il contratto con il quale un vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire da un luogo all’altro persone o cose485. È un tipico contratto

consensuale tendenzialmente oneroso che dà vita ad un’obbligazione di fare486.

Al trasporto di persone il codice civile dedica gli artt. 1681 e 1682 che trattano della responsabilità del vettore per inadempimento e della sua responsabilità per i danni alla persona del viaggiatore e per la perdita e avaria del bagaglio che la persona conduce con sé. La responsabilità del vettore è data in caso di:

• Inadempimento e ritardo secondo le regole generali di cui all’art. 1218 cod. civ.; • Per i sinistri che colpiscono il viaggiatore e per la perdita dei bagagli, se non prova di

aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art.1681 cod. civ.);

La responsabilità ha natura contrattuale e il vettore ha l’onere di dare la prova liberatoria. La Corte di Giustizia CEE con la pronuncia 27 settembre 2007 causa c- 396/06 in tema di cancellazione del volo e diritto del passeggero ha concluso osservando che “il Regolamento non precisa il tipo di prova richiesto né indica quali prove debbano essere ammesse”. Ne consegue che “tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli stati membri... sono in linea di principio ammissibili”.

Quindi spetta al giudice nazionale valutare l’ammissibilità e il valore probatorio dei documenti e degli altri elementi di prova dedotti dalle parti conformemente al diritto nazionale. Il principio è che il vettore aereo deve erogare una compensazione pecuniaria a meno che intervengano circostanze eccezionali che comportino il venir meno dell’obbligo; ma l’eccezionalità va intesa in senso alquanto restrittivo, proprio per tutelare il viaggiatore. Rappresentano quindi circostanze eccezionali eventi non inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfuggono al suo effettivo controllo.

L’orientamento dei giudici comunitari è quello che vede l’eccezionalità di una circostanza dipendente dalla sua inevitabilità: il vettore aereo non potrà mai impedire il verificarsi di una circostanza eccezionale, per cui avrà la necessità di dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare l’evento conseguente all’insorgere di una circostanza eccezionale. In questa situazione normativa si inseriscono i provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto viaggi dati dai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 n.6 e 9 marzo 2020 assunti quali misure d’urgenza al fine di contrastare la diffusione del virus Covid 19.

Con i provvedimenti richiamati sono stati sospesi tutti i viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche. Rifacendosi all’art. 41 c.4 del Codice del Turismo il decreto prevede il rimborso integrale dei viaggiatori da parte degli organizzatori turistici o l’emissione di voucher.

Per quanto riguarda i viaggi individuali in Italia, e all’estero in quegli stati in cui è impedito l’accesso, se l’annullamento dipende da un provvedimento del Governo (es. blocco voli per la Cina) i vettori e/o organizzatori non possono pretendere il pagamento delle prenotazioni raccolte e se hanno incassato il corrispettivo devono restituirlo al consumatore, anche qualora la prenotazione sia stata qualificata in contratto come “non rimborsabile”. L’art. 28 del d.l. 2 marzo 2020 n. 9 che richiama l’art. 1463 cod. civ. prevede che una serie di soggetti abbiano diritto al rimborso per impossibilità sopravvenuta della prestazione e così:

485 Art. 1678 cod. civ.

• Chi è sottoposto a quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria in casa • Chi ha divieto di allontanarsi dalle aree interessate dal contagio

• Chi è risultato positivo al Covid-19

• Chi ha programmato viaggi nelle zone interessate dal contagio

• Chi avrebbe dovuto partecipare a eventi o riunioni sospese, a concorsi pubblici o a procedure di selezione pubblica

• Chi risulta intestatario di titoli di viaggio per Stati esteri che impediscono lo sbarco In questi casi, in tempi rapidi (30 giorni), deve essere inviata comunicazione al vettore unitamente al titolo di viaggio (il momento da cui far partire il conteggio verrà di volta in volta valutato in base alla peculiarità della situazione) e questi avrà 15 giorni dal ricevimento della richiesta per provvedere al pagamento o emettere dei voucher con scadenza a un anno.

Nel caso di acquisto di pacchetti turistici in cui oltre al trasporto sia previsto nella prestazione il soggiorno in una struttura ricettiva o ulteriori servizi aggiuntivi, trova applicazione l’art. 28 c.5 e 6 d.l. 9/20 che contempla il caso di diritto di recesso e rimborso di cui all’art 41 c.4 del Codice del Turismo487. L’articolo richiamato fa riferimento a

circostanze inevitabili e straordinarie in presenza delle quali il passeggero, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, ha diritto di recedere dallo stesso (senza dover pagare alcuna spesa) nonché di essere rimborsato integralmente dei pagamenti effettuati.

La situazione è meno agevole nel caso in cui il viaggiatore annulla il contratto per timore del contagio, ma senza impedimenti dati dal paese di origine né da quello di destinazione. Si ritiene che in assenza di decisioni del Governo o dell’organizzatore non possa essere chiesto un rimborso se non previsto nel contratto.

Quello che appare evidente è che l’emergenza sanitaria attuale avrà forti ricadute sui rapporti negoziali, che andranno necessariamente rimodulati secondo i principi di solidarietà e che stravolgeranno il dettato codicistico. L’autonomia negoziale e il principio pacta sunt servanda figli del liberismo che caratterizza i principi codificati nel codice civile limitano fortemente il ruolo del giudice.

La camera di Commercio internazionale nel 2003 previde la clausola di Hardship che inserisce un obbligo di rinegoziazione all’interno del contratto, alternativo alla risoluzione in caso di eccessiva onerosità dovuta a evento imprevedibile e incontrollabile. Nel codice civile una clausola del genere non c’è a discapito della tenuta dei contratti.

Tutte le misure prese dal decreto cura Italia 17 marzo 2020 n. 18 si basano sulla causa di impossibilità sopravvenuta dagli effetti imprevedibili data l’epidemia.

In una situazione eccezionalmente critica, come quella che stiamo vivendo, i rimedi della risoluzione del contratto per impossibilita sopravvenuta, che potevano andare bene per riequilibrare i rapporti fra privati, risultano inadeguati.

L’effetto estintivo della risoluzione potrebbe portare a far si che la restituzione chiesta al vettore risulti più onerosa della controprestazione. Da qui la possibilità, data dalla situazione d’emergenza, di optare da parte della compagnia di trasporti per l’emissione di voucher sostitutivi di importo pari al prezzo pagato per il titolo di viaggio. Pur consapevole che l’eccezionalità della misura presa è giustificata dal difficile momento attraversato dalle

487 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate

vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

compagnie di trasporto, si preferirebbe addivenire ad una rinegoziazione, qualora possibile, affinché il rapporto non debba pendere dalla parte di chi ha maggiore forza contrattuale. Al fine di mantenere la scelta fra la conservazione o l’estinzione nella libera disponibilità delle parti ci si potrebbe rifare all’art. 1467 cod. civ.488 che, oltre a prevedere l’estinzione del

negozio giuridico dà anche alle parti facoltà di rimodulare i termini contrattuali e il suo ricreare un equilibrio nuovo neutralizzerebbe l’evento dannoso straordinario mantenendo il contratto. La normativa parla di “possibilità” ma ci si può spingere a rintracciare un vero e proprio obbligo alla rinegoziazione se si legge estensivamente l’art.1374 cod. civ. che, in materia di integrazione del contratto, prevede un obbligo per le parti non solo a quanto espressamente pattuito ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo legge, usi o equità. Sul punto varie pronunce della SC (da ultimo n° 24675 del 2017) che, alla luce degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in combinato disposto con l’art.2 Cost., individuano nella correttezza e buona fede funzione di integrazione del rapporto che impone l’obbligo a ciascuna delle parti di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere se ciò sia stato specificatamente previsto in sede di contratto.

Sarebbe auspicabile un intervento dello Stato sociale che, derogando al sistema generale, prevedesse sistemi innovativi volti al superamento della crisi. Ovviamente con la fondamentale collaborazione del singolo nell’agevolare la rinegoziazione, nuovo modo rimediale; una sorta di solidarietà contrattuale che salvi gli effetti del singolo negozio e lo renda compatibile con la situazione attuale, piuttosto che portare alla sua risoluzione tout court.