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problemi che determinano – 7. Focus – 7.1 Contratto di trasporto – 7.2 Locazioni turistiche – 7.3 Prenotazioni alberghiere – 7.4 Pacchetti turistici – Conclusioni

INTRODUZIONE (Elena Tironzelli)

Nei centri storici di tutta Italia rimbomba l’eco del silenzio. Città dalle pietre millenarie sembrano musei a cielo aperto, intonsi, chiusi rigorosamente al pubblico. Le meraviglie che ammantano il nostro paese risplendono sotto il cielo azzurro senza inquinamento, nella bellezza di una primavera mai vissuta.379

L’arrivo in Italia, così come nel mondo, del Coronavirus ha portato un enorme cambiamento nella vita di ognuno di noi, stravolgendo il sistema sanitario, produttivo ed economico. Prima del Covid-19, almeno altre 13 pandemie hanno infierito negli ultimi 3000 anni. Quando penetravano in un piccolo villaggio i virus o i batteri si estinguevano presto; nelle città del Medioevo europeo, sporche e sovrappopolate, diventarono invece potenti assassini. Dall’epoca dell’urbanizzazione di massa e della globalizzazione hanno fatto stragi mondiali: 500 milioni o un miliardo di vittime in totale nel corso dei secoli. Ogni pandemia ha cambiato il corso della storia accompagnando o provocando guerre, migrazioni, crolli di imperi, sistemi economici, poteri religiosi, persecuzioni ideologiche380.

Il Covid-19 è dunque l’ultima di una lunga serie di pandemie.

Data la gravità della situazione pandemica il governo italiano ha emanato una serie di decreti per contenere la diffusione del virus, cercando in un primo momento di isolare i focolai del nord Italia, arrivando poi a dichiarare un lockdown totale data la rapidità e la gravità della diffusione del virus. Con tali provvedimenti sono state adottate misure di contenimento del virus tra cui: misure restrittive della libertà personale e di circolazione (divieti di allontanamento e di accesso; applicazione della quarantena; limitazione all’accesso o sospensione dei servizi di trasporto terrestre, aereo, ferroviario e marittimo);

379 E. Bittante, Turismo in Italia post COVID-19: i dati, le ipotesi e i desideri, in “EA EUROPEAN

AFFAIRS”, 16 aprile 2020.

380 M. Gabanelli, L. Offeddu, Dalla Peste al Coronavirus: come le pandemie hanno cambiato la storia

sospensione di manifestazioni, eventi e ogni forma di riunione; sospensione di viaggi organizzati, gite scolastiche e attività turistiche; sospensione del servizio di trasporto di merci; chiusura delle attività commerciali.381

La diffusione del coronavirus in Italia e in molti altri Paesi, oltre a costituire una grave emergenza di salute pubblica, si ripercuote in molti altri settori, fra cui quello turistico. Il crollo del PIL atteso in Italia ora è dell'ordine del 20% nei prossimi mesi e anche assumendo una ripresa nella seconda parte dell'anno, molte proiezioni del PIL italiano lo riportano indietro rispetto al livello pre-crisi (2007) di quasi un 20%.382

Il reale impatto del coronavirus sull’economia europea probabilmente non è ancora stato del tutto calcolato; per alcuni settori dell’apparato produttivo italiano la ripartenza sarà complicata. Quello turistico non fa eccezione: primo a subire gli effetti del Covid-19 e, nondimeno, quello che dovrà fornire il maggior apporto a una reale ripresa dell’economia italiana. Il turismo in Italia infatti è una delle principali fonti di reddito e rappresenta circa il 13% del PIL nazionale. La filiera del turismo potrebbe risultare tra i comparti maggiormente danneggiati, con una contrazione particolarmente significativa per il settore alberghiero, delle agenzie di viaggio, della ristorazione e dell’autonoleggio. Subiranno una perdita consistente anche i trasporti aerei e ferroviari, l’organizzazione di eventi, la produzione di rimorchi e allestimento di veicoli e i concessionari auto che vedrebbero una riduzione di oltre un quarto dei propri ricavi. Dall’ultimo report semestrale Cerved Industry Forecast383, dedicato alle conseguenze del COVID-19 su oltre 200 settori dell’economia

italiana, compreso quello del turismo, si stima che nel biennio 2020-21 le imprese potrebbero subire perdite dei ricavi dai 33 ai 73 miliardi di euro. Tutta la filiera turistica è ferma e le previsioni fino a maggio indicano perdite di quasi 90 milioni di presenze di turisti tra Italiani e stranieri. Oltre 500 mila stagionali sono a rischio.

Una situazione allarmante per un paese che punta e incentiva le risorse per lo sviluppo del settore turistico al fine di valorizzare un patrimonio ambientale, storico e culturale unico al mondo. Fondamentale risulta anche cercare di capire quali sono gli strumenti che l’ordinamento conosce e quelli che potrebbero sorgere per cercare di ridurre al minimo gli squilibri economici che si sono creati.

La ricerca svolta in questo capitolo si pone l’obiettivo di analizzare gli strumenti contrattuali e le tutele a favore dei consumatori, e nello specifico dei turisti, qualora non sia possibile usufruire della prestazione. In particolar modo considerando gli effetti che l’emergenza sanitaria, scoppiata in Italia a partire da fine febbraio, ha sui contratti già posti in essere, e quali possano essere le soluzioni più congeniali tanto per la tutela dei consumatori quando per gli agenti fornitori del servizio, al fine di non gravare ulteriormente su questi.

Nei primi due paragrafi di questo capitolo si affronterà la tematica dei rapporti contrattuali e degli istituti contrattuali rilevanti nel quadro della tutela del turista alla luce del problema del Covid-19. Seguirà una trattazione più approfondita in merito al recesso, alla rinegoziazione, all’impossibilità di ricevere la prestazione e ai voucher rispettivamente nel terzo, quarto e quinto capitolo; dopo aver esaminato queste fattispecie in un quadro generale, si procederà ad analizzare come queste siano cambiate alla luce dell’emergenza

381 S. Biglieri, R. Lipari, Coronavirus and pending contracts: an Italian law perspective (in Italian), in

“Dentos”, 5 marzo 2020.

382 P. Becchi, G. Zibordi, L’economia ferma e il dubbio sui decessi in Italia, in “IL SOLE 24 ORE”, 17 aprile

2020.

Covid-19. Nel settimo capitolo verrà effettuato un focus in merito al contratto di trasporto, alle locazioni turistiche, alle prenotazioni e ai pacchetti turistici e su come la nuova normativa vi abbia inciso.

1. I RAPPORTI CONTRATTUALI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEL TURISMO ALLA LUCE DEL PROBLEMA COVID-19 (Elena Tironzelli)

Il fenomeno del turismo negli ultimi anni ha assunto un carattere particolarmente rilevante; il consumo di servizi turistici è aumentato molto nella società attuale, soprattutto nei paesi industrializzati, cui corrisponde un’attività economica e produttiva di grande rilievo.

Lo sviluppo del turismo ha così fatto emergere la necessità di definire meglio il rapporto tra le parti, portando alla nascita dei contratti in tale settore. Man mano che è cresciuta la forza produttiva del turismo è cresciuta anche la considerazione che di esso ha avuto il legislatore, non solo nazionale, ma anche quello internazionale e comunitario. Tuttavia, la normativa ad esso relativa non è mai stata molto copiosa, e pur se il legislatore nazionale ha sempre tentato di “stare al passo” con le evoluzioni del fenomeno, difficilmente è riuscito a produrre una disciplina realmente adeguata, anche a causa della complessità e vastità dei rapporti giuridici.

Il nostro Codice Civile non contiene alcun riferimento allo strumento giuridico cardine del settore turistico, vale a dire il contratto di viaggio384 ; la ragione è, probabilmente, da

ricondursi al fatto che il Codice è del 1942, e la visione della società degli anni ’30 e ’40 era, chiaramente, più chiusa e limitata, e non poteva certo elaborare come causa giuridica di un contratto quella che è stata poi sviluppata negli anni rispetto al contratto turistico, e cioè quella “edonistica”. Pur esistendo già il fenomeno dunque, esso è stato ricondotto alle fattispecie a questo legate – quali il trasporto, il deposito, l’alloggio – senza conferirgli una propria autonomia: lo si considerava meramente funzionale allo spostamento di persone o cose, per motivi di lavoro quanto di salute, e quindi non rilevante al punto da poter godere di uno strumento contrattuale che lo disciplinasse specificamente.

In ambito turistico uno dei contratti più importanti è senza dubbio il contratto di albergo, non espressamente disciplinato dalla legge italiana: non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali385; si tratta di un contratto formalmente atipico che

tuttavia conosce ampia diffusione nella prassi sociale386. Altro importante contratto in

ambito turistico è quello di trasporto, a cui viene estesa la normativa in materia prevista dal

384 Il contratto di viaggio rappresenta una «fattispecie contrattuale atipica mediante cui l’operatore turistico

predispone a favore dell’altro contraente, dietro pagamento di un corrispettivo, il viaggio e tutta una serie di servizi e prestazioni tali da permettere l’effettiva godibilità del soggiorno in una destinazione prestabilita, per l’arco di tempo previsto». Fra gli altri G. SILINGARDI, Turismo: legislazione e prassi contrattuale, 1993.

385 Esiste invece una particolareggiata disciplina relativa ad aspetti specifici del rapporto tra albergatore e

cliente quali il deposito in albergo e la responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il privilegio dei crediti dell’albergatore sulle cose del cliente e la prescrizione del credito dell'albergatore (art. 2930 c.c.).

386 Il contratto d'albergo viene definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un

prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali (lavanderia, riassetto della camera della camera, somministrazione di pasti, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, ecc.), che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo. Si tratta, dunque, di una fattispecie complessa, il cui contenuto consiste in prestazioni molteplici, di dare e di facere, dovute dall’albergatore, tra cui quella di fornire l’alloggio e i servizi ad esso collegati oltre ad altre prestazioni accessorie ed eventuali.

Codice Civile387. Il diffondersi del fenomeno del turismo organizzato e dei viaggi e vacanze

"tutto compreso" pone in essere, sempre più frequentemente, problematiche inerenti ai rapporti tra operatori e consumatori turisti, aumentando la necessità di assicurare un’adeguata tutela al fruitore dei servizi, spesso poco considerato. Il legislatore (comunitario ed interno) ha così cercato di contemperare da una parte le esigenze di tutela dell'utente turista e, dall'altra, le esigenze di esercizio dell'attività di impresa turistica in condizioni di economicità e concorrenzialità388.

Con il d.lgs. 21.5.2018, n. 62 è stata recepita la dir. UE n. 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi collegati. Tale disciplina muove dall’esigenza di adeguare il livello di tutela del viaggiatore rispetto alla ormai datata dir. 90/314/CEE. L’evoluzione delle modalità di accesso ai servizi del turismo, sempre più variegati e rispondenti alle molteplici esigenze del viaggiatore, ha quindi imposto di considerare anche quei servizi turistici, semplicemente agevolati dagli operatori, che il consumatore, nella veste di viaggiatore, è in grado di configurare e comporre secondo le proprie esigenze. Al tempo stesso è stata avvertita la necessità di rafforzare i diritti dei viaggiatori, aumentando il livello di tutela nella fase precontrattuale, esecutiva e dell’eventuale insolvenza del professionista del turismo. Con l’avvento del Covid-19 i contratti nel settore turistico e la rispettiva tutela delle parti sono fortemente cambiate. Tenuto conto della specificità della situazione il legislatore italiano si è attivato adottando misure urgenti volte a contrastare la diffusione del COVID- 19 e, al contempo, a contenere gli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale. A tale scopo e con specifico riferimento al settore turistico il decreto-legge389 del 2 marzo 2020, n. 9, ha previsto puntuali misure finalizzate ad evitare di

porre in ulteriore difficoltà le imprese del turismo che, a causa della cessazione di ogni forma di viaggio, hanno azzerato la loro produzione, trovandosi nell’impossibilità di eseguire il rimborso di somme non presenti nel loro patrimonio.

In tal senso il decreto legge 9/2020, nel disporre le misure relative al rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, all’art. 28, comma 5, ha espressamente statuito che: “In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”. Il testo normativo non lascia adito a dubbi circa il fatto che la scelta in merito alla gestione delle conseguenze del recesso dal pacchetto turistico – con l’adozione di una tra le opzioni indicate – è rimessa esclusivamente all’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al turista.

L’intento perseguito dal legislatore italiano risponde all’esigenza precisa e prioritaria di evitare di porre le aziende in default finanziario, consentendo loro di emettere un voucher di valore corrispondente alle somme versate dai viaggiatori in alternativa al rimborso del prezzo.

387 “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo

a un altro” (art. 1678 cod. civ.).

388 G. Benelli, Responsabilità dell'organizzatore per "Overbooking alberghiero e risarcimento del danno, in “I

contratti” n.5, 1998.

389 Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse

L’articolo 88 del decreto-legge390 17 marzo 2020, n. 18 estende ai contratti di soggiorno la

possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020. La disposizione prevede una deroga alle norme generali del codice civile e consente alle strutture ricettive di rilasciare al cliente un voucher da utilizzare entro 12 mesi dalla sua emanazione, anche nel caso in cui il cliente chieda il rimborso. Il voucher è un riconoscimento di un credito di cui potranno beneficiare i soggetti che hanno prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, e che si trovano in una delle condizioni di impossibilità previste dall’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020. La disposizione è applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente, dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione.

Emerge dunque con chiarezza come, sebbene il legislatore cerchi di considerare entrambe le parti, quella maggiormente tutelata risulta essere l’operatore turistico, a discapito del turista a cui è riservata ancora volta una tutela nettamente inferiore; tale disciplina non è esente da critiche e nei paragrafi successivi si cercherà di delineare quelle che sono le tutele previste, le criticità e le possibili soluzioni.

390 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

2. GLI ISTITUTI CONTRATTUALI RILEVANTI NEL QUADRO DELLA TUTELA DEL TURISTA (Giulia Andreatta)

Alla luce della disciplina emergenziale sopra citata sono diversi gli istituti contrattuali che possono avere rilevanza per la tutela del turista.

A tal proposito, possiamo parlare di recesso e rinegoziazione, i quali costituiscono due facce della stessa medaglia, poiché si configurano come una alternativa all’altra. A questi due istituti si ricollegano le fattispecie di impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) e di eccessiva onerosità. Nel merito, sulle seguenti questioni, si entrerà nei paragrafi successivi al fine di meglio delineare i caratteri di queste ipotesi e le possibilità che a seguito dell’emergenza si sono configurate tanto per il turista, tanto per l’organizzatore.

Ai tempi del Covid-19 diventa cruciale, per il turista, avere la massima consapevolezza circa gli istituti contrattuali di tutela dei propri diritti, soprattutto alla luce di eventi recenti di probabile negligenza di alcune compagnie.

In particolare, si fa riferimento alla nave da crociera Grand Princess (appartenente alla compagnia Princess Cruises), oggetto di almeno cinque azioni legali intraprese dai passeggeri a sostegno della negligenza nei confronti della compagnia391. La nave, con 21 persone

risultate positive a COVID-19, è sbarcata il 9 marzo 2020 nel porto di Oakland, dopo essere stata bloccata dalla Guardia Costiera Usa per alcuni giorni al largo di San Francisco con 2.442 persone (1.111 appartenenti all’equipaggio) per la morte di un uomo di 71 anni, salito in precedenza sulla nave e risultato successivamente positivo al virus. Quando le autorità sanitarie si sono accorte che l’uomo, insieme a un altro paziente positivo, erano sbarcati dalla Grand Princess, la nave era già ripartita per le Hawaii. ‘‘A questo punto è stato chiesto al comandante di rientrare a San Francisco e gli è stato ordinato di fermare la nave al largo delle coste californiane mentre la Guardia Costiera valutava la situazione’’392.

Trattasi della stessa compagnia della Diamond Princess, la nave da crociera che meno di un mese prima è rimasta bloccata in Giappone per due settimane a causa del diffondersi dell'epidemia a bordo. Al fine di evitare la responsabilità civile invocata da alcuni passeggeri coinvolti nel calvario della quarantena coatta a bordo, la compagnia dovrà dimostrare di aver preso tutte le misure opportune per contenere il contagio tra i suoi passeggeri. Tuttavia, l’ipotesi sostiene che il dato di infetti sia cresciuto fino a 10 volte perché i passeggeri sono stati obbligati a non abbandonare la nave, fermata nel porto di Yokohama il 5 febbraio 2020 con 3700 persone a bordo. Uno studio effettuato sul Journal of Travel Medicine ha infatti dimostrato che un’evacuazione precoce di tutti i passeggeri e dell’equipaggio il 3 febbraio avrebbe riscontrato 76 persone infette, impedendo ad altre 629 persone di contrarre il virus393.

Le misure hanno però impedito oltre 2000 casi aggiuntivi di contagio che si sarebbero verificati in assenza di un pronto intervento. Le navi da crociera, come è noto, trasportano un gran numero di persone in spazi ristretti. Il 3 febbraio, è stato segnalato un focolaio di COVID-19 sulla nave da crociera Diamond Princess con 10 casi iniziali, a seguito di un caso indice a bordo intorno al 21-25 gennaio. Entro il 4 febbraio sono state implementate misure di sanità pubblica come la rimozione e l'isolamento dei passeggeri malati, e la

391 Ronald v. Miller, Jr, First coronavirus lawsuit, 18 marzo 2020, Maryland injury lawyer blog,

https://www.marylandinjurylawyerblog.com/first-coronavirus-lawsuit.html..

392 Coronavirus, la Grand Princess è rientrata a San Francisco, 5/03/2020, La Sicilia,

https://www.lasicilia.it/video/video-dalla-rete/329371/coronavirus-la-grand-princess-e-rientrata-a-san- francisco.html.

quarantena dei passeggeri non malati. Al 20 febbraio, il 17% di 3700 passeggeri e membri dell’equipaggio erano risultati positivi. Le condizioni della nave da crociera hanno chiaramente amplificato una malattia già altamente trasmissibile394.

I tragici eventi sopracitati evocano l’opportunità di considerare il problema del danno da vacanza rovinata395, che si lega all’acquisto di un pacchetto turistico; il quale sottende “la

lesione dell’interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero e, in particolare, dell’occasione di svago e di divertimento programmata, sovente per un’occasione irripetibile”396. Questo istituto trova fondamento nell’articolo 36, comma 3

della Costituzione397, e disciplina nell’art. 46 codice del turismo. La vacanza si qualifica

come un bene in sé; il turista non acquista solamente un pacchetto di viaggio, ma anche un’opportunità di irrinunciabile svago e riposo. La gamma dei disservizi subiti può essere oggetto di risarcimento del danno patrimoniale che si traduce in una perdita economica. Il danno da vacanza rovinata, invece, consiste nella perdita di una vera e propria occasione di fruizione piacevole del tempo libero. Tale voce di danno è stata a lungo ricondotta genericamente all’articolo 2059 del codice civile, che limitava la risarcibilità del danno non patrimoniale “solo nei casi determinati dalla legge”.

A proposito di questa tematica, è intervenuta la sentenza della Corte (sesta sessione) del 12 marzo 2002 nel procedimento C-168/00398, domanda vertente sull’interpretazione della

direttiva CE/90/314, art. 5399. Con l’art. 46 cod. tur. è stato così sancito dalla

giurisprudenza il danno da vacanza rovinata come uno dei casi previsti dalla legge previsto dall’art. 2059 del codice civile. Al turista che intraprende il viaggio con finalità di vacanza, quindi, devono essere risarciti, oltre il suddetto danno patrimoniale, anche il danno morale da inadempimento contrattuale, commisurato al “tempo della vacanza inutilmente trascorso”400 e “all’irripetibilità dell’occasione perduta”401. A tal proposito, l’articolo testé

citato si riferisce a prestazioni aventi a oggetto un pacchetto turistico402, e impone criteri

per il requisito di non scarsa importanza disciplinato dall’art. 1455 del codice civile403,

nonché per la quantificazione del danno risarcibile. Se “il tempo della vacanza inutilmente trascorso” permette di individuare criteri oggettivi circa la collocazione temporale dell’inadempimento da parte dell’ente esercente del pacchetto turistico, non è possibile fare altrettanto per quanto concerne il parametro di irripetibilità dell’occasione perduta. In