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3. I TRASPORTI AI TEMPI DEL COVID-19 (Sara Russo)

3.4 Settore marittimo e portuale

Il trasporto marittimo è oggetto di una disciplina specifica dettata dal codice della navigazione. Il contratto avente ad oggetto il trasferimento per mare di persone da un luogo ad un altro, comunemente detto contratto di passaggio marittimo, trova la propria regolamentazione, sul piano interno, proprio negli art. 396-418 del codice citato. Sul piano internazionale, la materia è stata spesso oggetto di vari tentativi di disciplina uniforme non sempre coronati da successo. Anche la regolamentazione contenuta nella Convenzione di Atene336 del 13 dicembre 1974, successivamente modificata con i Protocolli di Londra del

332 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della

logistica”, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 20 marzo 2020.

333 Documento di posizione, “COVID-19. Gli impatti sulle imprese di trasporto pubblico locale e scenari futuri”,

ASSTRA, marzo 2020 con proiezione aprile 2020.

334 https://www.gov.si/it/argomenti/coronavirus/.

335 Il Sole 24 Ore, https://www.ilsole24ore.com/art/come-affrontare-emergenza-virus-differenze-italia-e-

cina-ADFX60B.

336 La Convenzione di Atene disciplina la responsabilità del vettore marittimo nei confronti dei passeggeri nel

19 novembre 1976 e del 30 marzo 1990, e, da ultimo, del 1º novembre 2002, pur essendo entrata in vigore il 28 aprile 1987, è stata a tutt’oggi ratificata da un numero abbastanza ridotto di Stati337.

Il settore marittimo e portuale, al pari degli altri settori trasportistici, è stato colpito dalle ripercussioni derivanti dalla pandemia COVID-19.

Benché molti governi abbiano introdotto restrizioni nazionali e locali, tra cui:

- prevenzione dell'imbarco o dello sbarco dell'equipaggio o dei passeggeri (prevenzione del congedo a terra e del cambio dell'equipaggio; previsione dello screening pre-imbarco);

- prevenzione dello scarico o del carico o delle provviste o dell'assunzione di combustibile, acqua, cibo e provviste;

- imposizione della quarantena o rifiuto di ingresso in porto alle navi (in casi estremi), l’International Maritime Organization (IMO) ha diffuso una circolare338 in cui incoraggia i

governi degli Stati membri e le autorità nazionali a garantire che le navi e i porti restino operativi, al fine di mantenere la piena funzionalità delle catene di approvvigionamento339 e

la circolazione dei marittimi e del personale marittimo.

Al fine di gestire questa fase emergenziale, la Commissione Europea ha predisposto le “Guidelines on protection of health, repatriation and travel arrangements for seafarers, passengers and other persons on board ships”340, ovvero le linee guida per garantire sia la

protezione della salute e il rimpatrio dei passeggeri e lavoratori marittimi, sia la circolazione di beni e servizi essenziali per i Paesi europei attraverso i porti.

In linea di massima, si prevede che gli Stati membri facilitino il transito di cittadini europei e cittadini di paesi terzi residenti in Europa per consentir loro il rimpatrio, così come è responsabilità degli operatori delle navi da crociera e degli armatori organizzare il rimpatrio delle persone a bordo a prescindere che lo sbarco avvenga all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Per quanto riguarda il personale marittimo impegnato sui mercantili, agli stessi dovrebbe essere garantita la possibilità di raggiungere i porti per l’imbarco e di poter sbarcare a fine missione per tornare in patria, nonché di un adeguato turnover; il che contribuirebbe anche a garantire che il settore rimanga operativo a medio e lungo termine e a salvaguardare l’import/export delle merci. Ovviamente, sarà necessario che gli Stati membri, con l’aiuto della Commissione, istituiscano una rete di porti sicuri in cui i cambi di equipaggio possano avere luogo senza restrizioni, garantendo allo stesso tempo la sicurezza dei marittimi e dei lavoratori portuali.

Per chi continua a navigare, le attività saranno sempre più difficoltose, anche a causa della chiusura dei porti in intere nazioni. Difatti, a causa di tali restrizioni, diverse compagnie La presunzione di colpa del vettore e dei suoi ausiliari è prevista solo in relazione ai danni che siano conseguenza diretta o indiretta di naufragio, urto, arenamento, esplosione, incendio, vizio della nave. In ogni altro caso, incombe sul passeggero l’onere di provare la colpevolezza del vettore o dei suoi ausiliari, nonché il fatto che l’evento dannoso ha avuto luogo durante il trasporto. Qualora venisse provato che il danno è dovuto ad un atto o comportamento omissivo del vettore (con l’intento o la consapevolezza di causare il danno), lo stesso perde il beneficio della limitazione della sua responsabilità.

337 Zunarelli S. (2005), Lezioni di diritto della navigazione, Bologna, p. 89.

338 IMO – International Maritime Organization, “Coronavirus (COVID-19) – Preliminary list of recommendations for

Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during the COVID-19 pandemic”,

Circular Letter No.4204/Add.6 27 March 2020

339 Si ricordi che il trasporto marittimo trasporta circa il 90% del commercio mondiale.

340 Communication from the Commission, “Guidelines on protection of health, repatriation and travel arrangements for

crocieristiche hanno deciso il fermo dell’intera flotta, in tutto il mondo. In Italia, ad esempio, la genovese Costa Crociere ha interrotto la navigazione.

Con maggior specificità, col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020341, ovvero ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, all’art. 6 sulle disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera: specifiche norme sono previste per le navi da crociera, i cui servizi per le navi passeggeri di bandiera italiana sono sospesi. “È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, fino al termine della crociera in svolgimento. […] Tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. Precise disposizioni sono previste per lo sbarco passeggeri nei porti italiani. […] È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso nei porti, anche ai fini della sosta inoperosa”. In più, sono state confermate le limitazioni dei collegamenti con le due isole principali, Sicilia e Sardegna, attraverso la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori, mentre continua ad essere assicurato il trasporto delle merci.

Anche il resto del mondo si è prodigato nell’attuare misure di contenimento in merito al trasporto marittimo. Di seguito un breve e non esaustivo excursus342.

In Europa:

- la compagnia norvegese Viking ha deciso di sospendere la propria attività, sia con le navi fluviali che con quelle oceaniche;

- la Grecia ha predisposto che le navi da crociera non potranno approdare nei porti greci e ha vietato l'attracco e lo sbarco di passeggeri in tutti i porti per le imbarcazioni da diporto provenienti da qualsiasi destinazione geografica, lasciando la possibilità ai soli residenti di raggiungere le isole del Paese;

- in Irlanda, per ridurre il rischio di contagio, la compagnia di traghetti Seatruck Ferries ha sospeso l’imbarco di passeggeri nelle sue navi; tuttavia, continuerà a trasportare semirimorchi, container e casse mobili non accompagnati;

- il Portogallo ha predisposto il divieto di uscita dai porti e l’attracco di imbarcazioni straniere;

- in Spagna, le navi passeggeri/crociere non sono autorizzate a fare scalo nei porti nazionali;

- a Cipro e in Slovenia, tutte le attività sono state chiuse, comprese quelle marine e, dunque, i porti turistici.

In Corea del sud, a nessuna nave da crociera è consentito fare scalo nei porti del Paese. È tuttavia consentito il solo ormeggio in rada se la nave ha bisogno di rifornimenti di qualsiasi genere.

In America, l’industria croceristica è stata sospesa.

341 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, da Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana.

342 Focus Team Shipping & Transport, Emergenza COVID-19: le restrizioni portuali nel mondo, 20 marzo 2020 e

In Australia, il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato il 19 marzo che i confini del Paese sarebbero stati chiusi a tutti i viaggiatori, ad eccezione dei cittadini e dei residenti permanenti e dei loro familiari stretti, e l’entrata nei porti australiani di navi da crociera sarebbe stata sospesa fino al 15 aprile.

Nel Sud Africa, per il periodo del lockdown, è stata annunciata la chiusura temporanea delle frontiere, sia terrestri e sia marittime. La chiusura dei porti non pregiudica il trasporto di merci essenziali.

4. TECNOLOGIA E MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI (Andrii Plaksii)