Il voucher turistico è definibile come un documento rilasciato da un operatore turistico ai propri clienti, come attestazione del diritto ad usufruire, gratuitamente, nel loro viaggio, di determinati servizi già pagati precedentemente ovvero di usufruire della prestazione specificatamente indicata sul voucher468. Spesso il voucher è utilizzato quando vengono a
crearsi situazioni nelle quali non è possibile godere, come si era immaginato, del viaggio organizzato. Si tratta di una soluzione che tenta di porre rimedio all’inconveniente, cercando di distribuire il rischio che si manifesta improvvisamente e imprevedibilmente sul programma negoziale con una soluzione di compromesso, evitando che l’impresa turistica perda liquidità, con la previsione che quest’ultima non debba rifondere poiché non sarebbe tenuta a rifondare il viaggiatore, e quest’ultimo avrà diritto a godere dei servizi precedentemente acquistati in un momento successivo.
La direttiva n. 2016/1065/UE ha previsto l’introduzione di una normativa di carattere fiscale relativa ai voucher, al fine di evitare disallineamenti tra Stati membri e di ridurre il rischio di elusione fiscale469. In Italia la direttiva è stata recepita con il d.lgs. n.141/2018470,
che ha disciplinato il trattamento Iva dei buoni-corrispettivo471. L’art.6-bis così come
introdotto nella disciplina Iva, definisce il buono corrispettivo nel seguente modo “strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”472.
Il buono può essere di due tipi:
• monouso, il cui contenuto è predeterminato sin dal momento dell’acquisto e l’utilizzazione avverrà totalmente con un’unica soluzione473;
• multiuso, il cui contenuto pur essendo predeterminato può essere frammentato in diverse utilizzazioni da parte del ricevente474.
La disciplina emergenziale prevista dallo Stato ha richiamato all’attenzione la fattispecie del voucher, tuttavia, seppur la finalità perseguita sia ammirevole al fine di prevenire l’insolvenza di organizzatori e venditori di viaggi turistici ciò merita un approfondimento. L’art. 28 d.l. n.9/2020 come già anticipato ha previsto che “in caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o
468 http://www.treccani.it/vocabolario/voucher/.
469 Ovvero evitare il cosiddetto fenomeno della doppia imposizione o la non imposizione.
470 Per maggiori dettagli si veda G.SEPIO,G.SBARAGLIA, Il trattamento Iva dei voucher welfare, in Fisco,
2020.
471 Al D.p.r. n. 633/71 sono stati aggiunti gli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché il c.5 dell’art.13. 472 Il voucher può avere tanto forma fisica tanto forma elettronica.
473 In tal senso alla disciplina Iva prevede che la base imponibile sia data dal corrispettivo ricevuto per la
cessione del buono; è il momento della sottoscrizione del buono ad avere rilevanza ai fini fiscali e non il momento di concreta utilizzazione degli stessi.
474 La base imponibile sarà pari in questo caso alla parte di corrispettivo o di valore monetario del buono
utilizzata, quindi varia in base alla parte di buono concretamente utilizzata, ed è il momento in cui il buono è utilizzato che rileva ai fini della disciplina fiscale.
superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Con la presente disciplina lo Stato invece di prevedere specifici aiuti alle imprese turistiche, ha scelto di sacrificare gli interessi economici dei viaggiatori, privandoli del loro diritto al rimborso dei pagamenti già effettuati, sostituendolo con buoni che non sono esenti da critiche475.
La disciplina d’emergenza lasciando nelle mani dell’operatore la scelta sul tipo di ristoro da offrire al viaggiatore, la cui partenza è stata preclusa, si pone in aperto contrasto con la direttiva 2015/2302/UE476. La Commissione Europea non ha esitato ad esprimersi sulla
questione con la comunicazione 18 marzo 2020, affermando che l’offerta del buono da parte del vettore non può in alcun modo pregiudicare il diritto del passeggero di optare per il rimborso.
Diverse sono state le critiche mosse a tale previsione477, più di qualcuno aveva paventato
l’ipotesi di un’auspicabile modifica in sede di conversione della legge emergenziale478. E
sembrerebbe che tali criticità siano state in un certo qual senso considerante dal legislatore. Il dossier del 15 aprile 2020 del Senato (D.L.18/2020 – A.C. 2473, recante: Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-10 cd. “Cura Italia”), prevede l’introduzione dell’art. 88-bis, il quale nell’ultimo comma statuisce “che l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Si pone quindi un punto fermo e chiaro per cui la scelta, tra rimborso e voucher, è rimessa completamente alle mani dell’emittente e non al turista.
Invero, la fattispecie così come delineata dall’art. 28 costituisce un’eventualità sui generis, poiché fino ad ora il voucher era stato utilizzato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o prestazioni di servizi, mentre oggi interviene a titolo di buono-corrispettivo relativamente ad un rapporto il quale si è risolto per impossibilità sopravvenuta479.
Idealmente il buono-corrispettivo in quanto documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. necessita di essere legato ad un rapporto valido ed efficace. Nel caso di specie il rapporto precedente si è estinto e quello futuro non è ancora sorto. Tuttavia, attraverso una complessa ed innovativa operazione si è prevista una novazione oggettiva ex lege del rapporto obbligatorio480.
In realtà, le criticità relativa ad un voucher sono molteplici. Innanzitutto bisogna considerare la sua validità, ovvero entro quanto tempo il buono deve essere utilizzato. A ciò risponde il decreto-legge, il quale prevede che il buono abbia una validità di 12 mesi dal momento della sua emissione. Scelta discutibile, poiché l’emergenza che ha colpito il nostro
475 R.SANTAGATA, cit., in Giustiziacivile.com, editoriale 17 aprile 2020.
476 Direttiva che si configura come di armonizzazione massima dei diritti nazionali, per cui neppure la
legislazione emergenziale di uno Statto membro può derogare le sue prescrizioni, per di più se a svantaggio del consumatore.
477 Visto l’aperto contrasto con la disciplina europea è possibile che gli operatori del settore turistico si
trovino ad affrontare una serie di azioni legali volte ad accertare l’incompatibilità.
478 R.SANTAGATA, cit., in Giustiziacivile.com, 17 aprile 2020.
479 C. CRISCIONE, Natura giuridica e vicende del voucher introdotto dalla decretazione d’emergenza, in
diritto.it, marzo 2020.
480 Ovvero vi è la sostituzione del rapporto obbligatorio del quale non si è potuto godere con un rapporto
Paese non ha una data di scadenza, e non è agevole presumere quando effettivamente sarà possibile spostarsi liberamente.
Criticità fortemente connessa a questa è che la crisi ha colpito tutti i settori lavorativi, ed ha fatto sì che molti soggetti si siano assentati da lavoro, oppure abbiano diminuito le ore lavorative ed è ipotizzabile che costoro, superata l’emergenza, non possano godere di tempo libero in cui concretamente utilizzare il buono481.
Ancora, ci si è interrogati sulla “flessibilità” del voucher, ovvero sulla sua possibile cessione, osservando che se la disciplina generale del viaggio, pacchetto, soggiorno originario prevede la possibilità di cessione allora si potrebbe ammettere la cessione del voucher nei limiti e alle condizioni previste da questa.
Un’ulteriore problematica potrebbe essere legata alla qualificazione del buono in termini di utilizzazione. Se cioè esso vada utilizzato in un’unica volta o se è possibile frammentarlo in più prestazioni; o se questo preveda dei limiti o delle condizioni nell’utilizzo, ad esempio non nei week-end, solo in determinati mesi dell’anno o simili482.
Infine, sarebbe utile capire se il voucher comprenda tutte le successive spese nei limiti dell’ammontare previsto, o se eventualmente per un viaggio, soggiorno di uguale valore/entità, il viaggiatore sarà soggetto a ulteriori spese483.
Alla luce di quanto esposto, anche nei paragrafi precedenti, si potrebbe esprimere una considerazione finale sulla ratio che ha spinto il legislatore a lasciare all’organizzatore la possibilità di scelta sulla modalità di rifusione del viaggiatore. Con le misure adottate si è voluto mantenere una provvista di liquidità alle imprese in cambio di future prestazioni per i consumatori, obbligando i consumatori-viaggiatori a un prestito forzoso.
Inoltre, alla luce della recente conversione del decreto e della non modificazione della previsione che concede all’operatore la scelta tra il voucher e il buono, la prospettata ipotesi di azione di classe nei confronti degli operatori che hanno optato per la scelta del buono piuttosto che il rimborso, si rimette al buon senso del cittadino, il quale ci si auspica abbia la sensibilità solidaristica di comprendere il momento di forte criticità che stiamo vivendo. Come anticipato la direttiva europea si configura come una disciplina di armonizzazione massima dei diritti nazionali che ipoteticamente non potrebbe essere derogata in alcun modo dalla disciplina nazionale. L’emergenza che stiamo vivendo, ha colpito non solo l’Italia, ma l’Europa e l’intero globo, con ripercussioni più o meno accentuate a seconda del luogo. Questo potrebbe indurre a rivedere la disciplina europea in tema di tutela del viaggiatore-consumatore. Infatti, seppur sia stata lesa la libertà di scelta del turista, i suoi diritti e le sue pretese sono rispettatati e, a parere dello scrivente, correttamente bilanciate con la solidarietà economica di cui il Paese necessita.
481 In questi termini R.SANTAGATA, cit., in Giustiziacivile.com, 17 aprile 2020.
482 Si pensi ai buoni acquistabili su Groupon che spesso garantiscono un prezzo inferiore, ma recano
stringenti condizioni che limitano a particolari condizioni e l’utilizzazione concreta del buono.
483 In considerazione delle numerose problematiche emerse, potrebbe essere utile considerare l’intervento del
commissario europeo alla giustizia Reynders, il quale ha tentato di definire alcuni requisiti essenziali da applicare nella configurazione dei voucher: i consumatori dovrebbero essere garantiti circa l’eventuale rischio di fallimento delle società emittenti; i voucher dovrebbero essere trasferibili a terzi, e infine dovrebbero avere una validità temporalmente maggiore, al termine della quale il consumatore potrà comunque valutare la possibilità di ottenere un rimborso. Tuttavia, resta da valutare l’effettiva applicabilità di queste indicazioni, si veda https://www.ilsole24ore.com/art/viaggi-cancellati-ue-all-italia-rimborsi-garantiti-o-avviamo-procedura- ADLL2rQ?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=158956 1097)
Tuttavia, non sembra essere di tale opinione la Commissione Europea, che ha indirizzato a diversi Stati membri, fra cui l’Italia, una lettera con la quale li invita a rivedere le previsioni suscettibili di ledere i diritti dei consumatori. Qualora ciò non accada, la Commissione si è dichiarata pronta ad avviare una procedura d’infrazione per quegli Stati che hanno accolto le richieste di vari operatori turistici di non rimborsare i clienti/passeggeri per i viaggi annullati a causa del Covid-19. La ratio di tale intervento è rinvenibile nel tentativo da parte della Commissione di riequilibrare gli interessi delle parti, garantendo il giusto equilibrio tra le necessità degli operatori di avere liquidità – ed evitare il fallimento – e il rispetto dei diritti del consumatore, che erano venuti meno. La proposta avanzata dai commissari europei alla giustizia e ai trasporti sarebbe quella di rivedere la disciplina emergenziale, prevedendo la possibilità di scelta da parte del consumatore fra il rimborso integrale o l’emissione di un voucher. La Commissione Europea rimane in attesa di una risposta da parte dell’Italia.
Tale posizione, che appare nell’immediato molto rigida e volta alla difesa dei diritti dei consumatori a scapito della posizione degli operatori, è probabilmente giustificata anche dalle possibilità di iniezioni di liquidità delle quali molte imprese turistiche hanno potuto godere, almeno sulla carta (e qui sta il punto) in seguito alla liberalizzazione degli aiuti di stato484.
Tanto le disposizioni degli art. 28, 88, 88-bis e 91, tanto l’invito alla rinegoziazione si caratterizzano come un tentativo emergenziale che lo Stato ha posto in essere per evitare il totale collasso di un’economia già allo stremo. Alla base del quale si pone un principio di solidarietà, che invoglia ciascuno a dare il proprio contributo, rinunciando ad una piccola parte del se per la collettività, al fine di creare le condizioni per una ripresa dell’intera comunità.
484 Viaggi cancellati, la UE all’Italia: rimborsi garantiti o avviamo procedura, in ilSole24ore,
https://www.ilsole24ore.com/art/viaggi-cancellati-ue-all-italia-rimborsi-garantiti-o-avviamo-procedura- ADLL2rQ?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=158956 1097