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La definizione normativa di lobbying nella disciplina nazionale e nelle leggi regionali italiane

Il lobbying nelle definizioni normative (e non)

4. La definizione normativa di lobbying nella disciplina nazionale e nelle leggi regionali italiane

Venendo infine all’ordinamento italiano, come si vedrà vi sono solo alcuni di- sorganici esperimenti di regolamentazione del lobbying, a livello sia nazionale sia regionale.

Quanto all’esperienza del Ministero dell’Agricoltura e a quella più recente del Ministero dello Sviluppo Economico, non sono previste definizioni negli atti istitu- tivi di registri di lobbisti, identificati semplicemente come “portatori d’interesse”.

Definizioni compaiono invece nelle discipline della Camera e delle Regioni Lombardia e Abruzzo, seguendo un modello di normazione tipico dell’ordinamen- to europeo ma anche di quelli anglosassoni; la scelta comune è di non parlare di lobbisti ma di “rappresentanti di interessi”

Una “Definizione dell’attività di rappresentanza di interessi” è così contenu- ta al paragrafo III della “Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di in- teressi nelle sedi della Camera dei Deputati”, ove si stabilisce che «per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti di cui al paragrafo III attraverso pro- poste, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o 18 Su cui v. infra, Capitolo VII, § 5.1..

19 La recente proposta di nuovo accordo interistituzionale formulata dalla Commissione il 28 settembre 2016 contiene a tutti gli effetti una nuova definizione, là dove descrive le attività coperte; si fa rinvio alla trattazione nel Capitolo VII, § 5.5..

comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati. Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari».

Di contenuto essenzialmente analogo sono le definizioni contenute nella legge regionale lombarda 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell’at-

tività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale), in quella calabrese n. 4 del 12 febbraio 2016 (Disciplina sulla

trasparenza dell’attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull’attività di rappresentanza di interessi particolari) e in

quella abruzzese n. 61 del 22 dicembre 2010 (Disciplina sulla trasparenza dell’at-

tività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi parti- colari), mentre le leggi di Toscana e Molise non contengono una parte definitoria.

La legge lombarda così stabilisce all’art. 2: Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di in- teressi nell’ambito dei processi decisionali pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l’illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche in via te- lematica, richieste di incontri, nonché ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica;

b) rappresentante di interessi: il soggetto al quale è stato conferito l’incarico di rappresenta- re presso i decisori pubblici, di cui alla lettera d), i portatori di interessi di cui alla lettera c); c) portatori di interessi: soggetti, organizzazioni, enti, società, associazioni, fondazioni e comitati, ad esclusione delle associazioni e dei comitati che abbiano finalità contingenti e rilievo territoriale limitato, che conferiscono ai rappresentanti di interessi di cui alla lettera b), uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera a); d) decisori pubblici: Presidente e componenti della Giunta regionale, sottosegretari regiona- li, consiglieri regionali, dirigenti regionali, nonché coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono ai processi decisionali pubblici. Sono altresì tali i collaboratori dei medesimi;

e) processi decisionali pubblici: tutte le attività relative all’esame e all’approvazione delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli atti di programmazione e di pianificazione svolte nella sede del Consiglio regionale».

Similmente, l’art. 2 della legge calabrese stabilisce che: 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività dei gruppi di interesse particolare svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggeri- menti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione orale o

scritta, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale ven- gono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi ovvero di inibirne l’avvio;

b) gruppi di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciu- te, i comitati con finalità temporanee, i gruppi, le società e le persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica; c) rappresentante di interessi particolari: il soggetto che, a qualunque titolo, rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse particolare;

d) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, degli atti regolamentari e degli atti amministrativi generali, nonché degli atti di indirizzo politico-am- ministrativo che si concretizzano in atti di programmazione o di pianificazione, comunque denominati;

e) decisori pubblici: il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, i dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio regionali, gli organi di vertice, anche a carattere commissariale, di aziende, agenzie, istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti strumentali o ausiliari della Regione Calabria, anche di natura privata, compresi quelli del comparto sanitario; sono inclusi tra i decisori pubblici anche i componenti delle strutture di diretta collaborazione ed i consulenti dei soggetti indicati nella presente lettera;

f) registro: il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito ai sensi dell’articolo 3.

Analogamente, l’art. 2 della legge abruzzese dà le seguenti definizioni:

a) attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività svolta da gruppi di interesse particolare attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi, anche di natura non economica, nei confronti dei decisori pubblici al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici;

b) gruppi di interesse particolare: le associazioni, le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati con finalità temporanee e le società portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;

c) rappresentante di interessi particolari: il soggetto che rappresenta presso i decisori pub- blici il gruppo di interesse particolare;

d) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

e) decisori pubblici: il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori ed i Consiglieri re- gionali.

La regolamentazione italiana si colloca dunque dal punto di vista definitorio nel solco del modello europeo, dando una definizione molto ampia del fenomeno, e preferendo come detto evitare l’uso del termine lobbista, sostituito con la dicitura

“rappresentante di interessi particolari” (di “lobbisti” parlava solo nella prima fase il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che però ha successiva- mente optato per “portatori d’interesse”).

Il quadro costituzionale e regolatorio americano dalle origini

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