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Distinzione tra logica prevenzionale e logica precauzionale

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE NELLA LOGICA PRECAUZIONALE

3. Il ruolo del rischio e del principio di precauzione nel contesto della transizione dallo Stato di diritto allo Stato di prevenzione

3.2. Il principio di precauzione

3.2.1. Distinzione tra logica prevenzionale e logica precauzionale

Tipica espressione della società del rischio, il principio di precauzione ha trovato il suo alimento naturale nella diffusione della ―prevenzione del rischio‖, emancipandosi presto da questa logica con una sua propria e diversa identità.

Al riguardo occorre muovere dalla considerazione che il rischio non costituisce un dato di fatto in sé bensì un prodotto mediato di un’elaborazione concettuale della nostra coscienza che, stabilendo un collegamento tra una situazione attuale e un’altra futura e incerta, concepisce il rischio come «una variabile proiettata nel futuro», rispetto alla quale insorge il bisogno di attivarsi in una logica di prevenzione onde evitare che la previsione dell’avversità si traduca nella verificazione dell’evento avverso, con cui si pone fine all’esistenza meramente virtuale del rischio in quanto tale.

76 Cfr. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Insel

Verlag, Frankfurt a.M., 1979, trad. it.: Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 1990.

77 H. Jonas, ivi, p. XXVII.

78 Cfr. F. Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, p.

228, laddove l’Autore, proseguendo ulteriormente, sul punto precisa: «In breve: nella sua dimensione filosofica, come nella sua traduzione giuridica, il principio di precauzione ambisce a reagire alla deriva nichilista di un normativismo privo di scopi e di un individualismo libertario, che glorifica l’agire come massima espressione dell’essere. Da qui, e segnatamente con riguardo al rapporto tra uomo e ambiente, la presa di distanza dalla tradizione antropologica, in favore di un’etica della conservazione dove il progresso e la perfezione non sono più imperativi categorici. In ragione di ciò il ―precauzionismo‖ propone un’etica quotidiana dotata di respiro universale e un diritto che trova in questa nuova morale una legittimazione che vada oltre il sostrato della scelta politica contingente, nella premessa […] che tra i compiti del diritto vi è anche quello di disciplinare la scienza, in nome del riaffermato (ancorché precario) primato del nomos sulla téchne».

79 Cfr. sul punto C.R. Sunstein, Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle, Cambridge University

Press, Cambridge, 2005, trad. it.: Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 42 ss., laddove l’Autore considera la valenza paralizzante che la logica precauzionale potrebbe avere per la sua pervasività.

Ebbene, «è su questo terreno che germoglia l’idea della precauzione attraverso la prevenzione: venuta meno la logica dell’indennizzo, l’ambizione della società post- moderna diventa quella di prevedere e prevenire i rischi di cui non è stata dimostrata, scientificamente, l’esistenza»80.

In questa prospettiva il principio di precauzione, pur configurandosi come filiazione del principio di prevenzione, si distingue nettamente da esso, in quanto latore di un evidente mutamento di paradigma epistemologico: alla collaudata logica della prevenzione, teleologicamente proiettata in funzione dell’eliminazione o comunque della riduzione di rischi nomologicamente noti, si giustappone l’innovativa logica della precauzione che si riferisce a rischi ignoti e dunque non prevedibili allo stato attuale delle conoscenze nomologiche81.

Più precisamente la distinzione tra i due principi risiede nella diversa «capacità predittiva»82 che ne costituisce il fondamento, in quanto, mentre la dimensione della prevenzione si caratterizza per un’incertezza derivante da una limitatezza cognitiva di tipo fattuale, nella logica della precauzione l’incertezza cognitiva discende dall’incompletezza dei dati di natura nomologica a disposizione.

Assumento questo tratto distintivo rispetto alla logica della prevenzione quale punto di partenza definitorio, il principio di precauzione può essere inteso come «un criterio di analisi (valutazione, comunicazione, gestione) del rischio in contesti di incertezza scientifica (nomologica) e non di incertezza fattuale»83, sgombrando per tal via il terreno dagli usi impropri che se ne possono fare.

In tal senso si potrebbero riempire di contenuti pregnanti le indicazioni generali provenienti dalla normativa e dagli atti comunitari84 in cui si fa riferimento, in termini più o meno espliciti, alla regolazione del ricorso al principio di precauzione.

80 C. Piergallini, Attività produttive, decisioni in stato di incertezza e diritto penale, cit., p. 330.

81 Cfr. D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, cit., pp. 26-27.

82 Cfr. D. Castronuovo, ibidem, laddove l’Autore, per esplicitare tale diversità, proseguendo ulteriormente

puntualizza: «In altri termini, l’incertezza esclusivamente fattuale, tipica delle ipotesi ispirate al principio di prevenzione, è la stessa che ricorre allorquando si vieta, per esempio, ―il sorpasso in curva o sul dosso‖: il limite predittivo apprezzabile ex ante riguarda, in queste costellazioni di casi, soltanto la presenza o meno di veicoli provenienti nel senso opposto di marcia; mentre non vi sono dubbi circa i dati nomologici (leggi scientifiche o regole di esperienza) sui quali si è fondato il divieto. Al contrario, per restare agli esempi più consueti, le attività che implicano l’utilizzo di organismi geneticamente modificati o l’emissione di onde elettromagnetiche sono, allo stato delle conoscenze, caratterizzate (ex ante ma anche

ex post) da un’incertezza anche nomologica circa l’insorgenza almeno di alcune tipologie di effetti

collaterali».

83 Cfr. Intervento di D. Castronuovo, in Id., F. Consorte, E. Corn, M.N. Masullo, Tutela penale e principio di precauzione, in Ius17@unibo.it: Studi e materiali di diritto penale, 2014, 1, p. 103.

84 Sul punto va precisato che, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con riferimento al diritto dei

Trattati un richiamo esplicito al principio di precauzione è riscontrabile solo in materia di ambiente, ossia nel comma 2 dell’art. 191 TFUE (ex art. 174 TCE); nondimeno la sua rilevanza progressivamente è divenuta sempre più incisiva, soprattutto a seguito degli interventi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, trovando applicazione nel diritto europeo vigente con riferimento ai diversi settori aventi ad oggetto la tutela dei beni giuridici sottesi alla sicurezza.

Il riferimento va in particolare alla Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (Bruxelles, 2 febbraio 2000), nella quale si propone «una strategia strutturata di analisi dei rischi», articolata in tre distinti momenti (valutazione del rischio; gestione del rischio; comunicazione del rischio) e con riferimento all’invocazione del principio precauzionale si prospetta la sua afferenza alla seconda fase, ossia alla gestione del rischio, «quando l’incertezza scientifica non consente una valutazione completa di tale rischio e i responsabili ritengono che il livello prescelto di protezione dell’ambiente o della salute umana, animale o vegetale possa essere minacciato»85; un’indicazione, questa, da cui si evince chiaramente che spetta ai decisori politici il compito di stabilire quale debba essere il livello di «rischio accettabile» per invocare il ricorso al principio di precauzione.

La questione però è che, anche a volere circoscrivere la portata del principio in oggetto all’ambito che ad esso appare più appropriato, ossia quello delle decisioni politiche e amministrative, si ripropone comunque la persistenza della sua problematicità applicativa nella misura in cui si palesa la difficoltà di individuare il discrimen tra il precauzionismo inteso in senso oscurantista, ossia come ideologia della paura, e il principio di precauzione quale criterio ragionevolmente praticabile a tutela dei beni giuridici in contesti di incertezza scientifica.

3.2.2 L’affermazione del principio di precauzione nella legislazione punitiva e nella

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