• Non ci sono risultati.

L’illecito di sistema e la colpevolezza per il carattere dell’ente secondo Lampe La questione dell’individuazione di una responsabilità propria e originaria della

LA COSTRUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL’ENTE COMPIUTAMENTE PERSONALE

2. Le diverse forme di colpevolezza dell’ente elaborate dalla dottrina tedesca Nel percorso di costruzione di un modello di responsabilità da reato dell’ente

2.3. La prospettazione di una responsabilità penale dell’ente de lege ferenda 1 Il concetto sociale di colpevolezza di Müller

2.3.3. L’illecito di sistema e la colpevolezza per il carattere dell’ente secondo Lampe La questione dell’individuazione di una responsabilità propria e originaria della

persona giuridica viene affrontata da Ernst-Joachim Lampe in un saggio pubblicato nel 1994 avente ad oggetto la trattazione più in generale dell’illecito di sistema (Systemunrecht) nonché dei sistemi di illecito (Unrechtssysteme)133.

Riflettendo sui motivi del mancato sviluppo di una teoria unitaria delle diverse manifestazioni di sistemi di illecito già oggetto di interesse da parte della dogmatica penalistica (quali, in particolare, l’associazione di soggetti criminali orientata ad uno scopo, le associazioni criminali in senso proprio, le imprese economiche con attitudine criminale, gli Stati criminalmente pervertiti134), l’Autore richiama l’attenzione sulla necessità di superare l’inadeguatezza di categorie ideate con riferimento al singolo autore (azione individuale, evento sociale e nesso di causalità) che si rivelano «considerevolmente semplici» in relazione alla complessità del fenomeno della delinquenza sistemica135.

L’idea di fondo da cui si muove per procedere alla costruzione teorica di un’autonoma responsabilità dell’ente, risolvendo alla radice il problema della sua capacità d’azione, consiste nella convinzione che l’illecito di sistema costituisce la risultante di una filosofia d’impresa criminogena ovvero di un difetto organizzativo, nel cui contesto «l’azione del singolo – che, peraltro, non dev’essere necessariamente colpevole – viene dogmaticamente reiterpretata come evento e come tale essa si ritiene imputabile all’impresa»136.

In questa prospettiva si prende atto anzitutto del fatto che i sistemi di illecito si configurano come strutture sociali che perseguono uno scopo asociale, ossia la «disintegrazione» del rapporto con il mondo circostante, e in questo senso l’illecito di sistema si qualifica come «organizzazione di relazioni umane finalizzate a scopi illeciti»137.

Nel merito si distinguono sistemi di illecito semplici (einfache Unrechtssysteme)138, la cui funzionalità si esprime attraverso la volontà degli individui che li costituiscono (un esempio tipico in tal senso è l’ipotesi dell’autoria mediata), e sistemi di illecito

133 E.J. Lampe, Systemunrecht und Unrechtssysteme, in ZStW, 106 (1994), p. 683 ss.

134 Cfr. E.J. Lampe, ivi, p. 683, ladovve per l’appunto chiama in causa quali forme di criminalità sistemica:

«als zweckgerichtete verbindung krimineller Personen; als kriminell ausgerichtete Vereinigung; als kriminell anfälliges Wirtschaftsunternehmen und als kriminell pervertierten Staat (bzw. staatliche Institution)»

135 Cfr. E.J. Lampe, ivi, p. 685-686, laddove l’Autore sul punto osserva: «Dessen grundlegende Kategorien

aber – individuale Handlung, sozialer Erfolg und verbindende Kausalität – sind, gemessen an der Komplexität der zu beurteilenden Sachverhalte, bemerkenswert schlicht».

136 Così G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 174.

137 Cfr. E.J. Lampe, Systemunrecht und Unrechtssysteme, cit., p. 687, il quale al riguardo scrive: «Ihr

asoziales Zie ist die desintegrative Gestaltung ihres Verhältnisses zur Umwelt. […] Die Definition lautet also: Strafrechtliche Unrechtssysteme sind auf Unrechtsziele hin organisierte Beziehungen von Menschen».

formalizzati (vefaßte Unrechtssysteme)139, i quali, nella misura in cui si fondano su requisiti di appartenenza (Zugehörigkeitsmerkmale), si traducono in organismi che prescindono dalle persone dei loro membri e di regola si articolano in una pluralità di sottosistemi.

In particolare, con riferimento ai sistemi di illecito formalizzati, si prospettano de lege ferenda tre tipologie diverse: a) i sistemi criminalmente orientati (per es. le associazioni criminali); b) i sistemi propensi a delinquere (per. es. le imprese economiche con ―attitudine criminale‖; c) i sistemi criminalmente pervertiti (per es. le istituzioni statali che operano illegalmente)140.

Sulla base di queste premesse l’Autore procede quindi all’analisi delle peculiarità strutturali dell’impresa economica con ―attitudine criminale‖ (Wirtschaftsunternehmen mit “krimineller Attitüde), nel cui ambito il reato ricopre un ruolo non essenziale, perché in tal caso sarebbe da qualificare come associazione criminale, ma solo accidentale141.

Nello specifico questi illeciti criminali d’impresa assumono una valenza diversa a seconda che risultino afferenti esclusivamente alla sfera operativa aziendale oppure siano riconducibili alla sfera organizzativa o alla filosofia d’impresa142.

Ora, per quanto concerne i primi, ossia quelli commessi nello svolgimento dell’attività d’impresa, non si pone alcun problema dato che essi non si distinguono rispetto ai reati individuali; invece l’insorgenza di un profilo sistemico dell’illecito, oltre a quello individuale, si evidenzia nell’ipotesi in cui la commissione di reati da parte di soggetti appartenenti all’impresa sia stata agevolata o dalla filosofia di impresa143 oppure dalla struttura organizzativa dell’impresa, per esempio trascurando i controlli oppure coprendo o limitando la responsabilità individuale144.

In altre parole, si dovrebbero considerare «illeciti di sistema tutti quei comportamenti lesivi di beni giuridici, che si accordano con la politica d’impresa o che vengono agevolati dalla sua organizzazione. […] Nell’ambito delle imprese economiche, dunque, i reati sono commessi o perché in qualche modo incentivati dalla filosofia d’impresa o perché agevolati dalla sua struttura organizzativa»145.

139 Cfr. E.J. Lampe, ivi, pp. 693-695.

140 Cfr. E.J. Lampe, ivi, p. 695, laddove si puntualizza: «Unter Einbeziehung von Überlegungen de lege

ferenda lassen sich drei Erscheinungstypen verfaßter Unrechtssysteme unterscheiden: (a) kriminell ausgerichtete Systeme (z. B. kriminelle Vereinigungen), (b) kriminell anfällige Systeme (z. B. Wirtschaftsunternehmen mit ―krimineller Attitüde‖) und (c) kriminell pervertierte Systeme (z. B. staatliche Unrechtsinstitutionen)».

141 E.J. Lampe, ivi, p. 707 ss.

142 Cfr. E.J. Lampe, ivi, p. 708, laddove l’Autore introduce la distinzione degli illeciti criminali di impresa

nei seguenti termini: «Wir unterscheiden genauer zwischen kriminellem Unrecht, das ausschließlich dem Betriebsbereich, und solchen, das zusätzlich dem Organisationsbereich oder der Philosophie des Unternehmens zuzurechnen ist».

143 Cfr. E.J. Lampe, ivi, p. 728 ss. 144 Cfr. E.J. Lampe, ivi, p. 734 ss.

Ebbene, in una prospettiva de lege ferenda, con riferimento ai reati derivanti dalla filosofia d’impresa l’ente sarebbe imputabile sulla base del «collegamento antigiuridico che intercorre tra la filosofia criminogena dell’impresa e la violazione del soggetto che ad essa appartenga», per cui verrebbe in rilievo «un rimprovero sociale, idoneo a fondare la colpevolezza dell’ente, la quale risiederebbe proprio nel fatto che esso abbia coltivato tale filosofia ed altro non sarebbe che la conseguenza di un cattivo carattere d’impresa»146.

A sua volta, nell’ipotesi in cui l’illecito derivi dal difetto organizzativo, sarà chiamata a «rispondere in prima battuta l’impresa sulla base di un illecito proprio e di una propria colpevolezza»; nondimeno, anche in questa ipotesi, «la responsabilità penale dovrebbe ricadere poi comunque sui soggetti ai quali appartenga la guida ed il controllo dell’organizzazione, oltre che naturalmente sugli autori del fatto criminoso»147.

In particolare, relativamente al profilo della colpevolezza, atteso che sul piano etico- sociale è possibile muovere un rimprovero di scorrettezza anche ad un sistema sociale, si teorizza che nella logica sistemica il problema della colpevolezza in senso stretto «non si dovrebbe neppure porre»148, nella misura in cui il contenuto del rimprovero in ultima analisi consiste nella filosofia criminogena dell’ente oppure nella sua organizzazione difettosa.

Nel merito Lampe, muovendo dall’assunto che «la colpevolezza è sempre anche la conseguenza di un cattivo carattere», afferma che «lo stesso vale per la colpevolezza dell’ente: essa è la conseguenza di un cattivo carattere dell’impresa»149.

Sul punto si precisa ulteriormente: «E come nessuno può discolparsi asserendo che non poteva far nulla per il suo carattere, così ciò è negato anche all’impresa. Essa dovrà rispondere, senza alcuna possibilità di discolpa, del fatto di avere un cattivo management (e dunque un carattere illecito)‖»150

Per tal via con riferimento alla filosofia criminogena e all’organizzazione difettosa dell’impresa si evidenzia, pertanto, una «sorta di ―ambivalenza dogmatica‖», atteso che esse «sono considerate, al tempo stesso, illecito (e dunque fatto) e colpevolezza per il carattere (e dunque autore). Se esse sono l’autentico fatto che costituisce oggetto del rimprovero che si muove all’impresa, allora il criterio che consente di fondare e di graduare un tale rimprovero dev’essere individuato in qualcos’altro»151.

146 E. Villani, Alle radici del concetto di “colpa di organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato, cit., p.

90.

147 E. Villani, ivi. p. 91.

148 Così G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 198, richiamando E.J. Lampe, Systemunrecht und Unrechtssysteme, cit. p. 732, il quale sul punto afferma: «zusätzliche Schuldprobleme ergeben sich nicht».

149 E.J. Lampe, Systemunrecht und Unrechtssysteme, cit., pp. 732-733.

150 Così G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, p. 199, richiamando E.J. Lampe, Systemunrecht und Unrechtssysteme, cit., p. 733, il quale si esprime nei seguenti termini: «Und wie

niemand sich mit der Behauptung entlasten kann, daß er für seinen schlechten Charakter nichts könne, ist dies auch dem Unternehmen verwehrt: Daß es dieses schlechte Management (und daher diesen Unrechtscharakter) hat, dafür muß es ohne Entlastungsmöglichkeit einstehen».

In conclusione, in merito a questa teoria dell’illecito di sistema assunto a fondamento della responsabilità propria e autonoma dell’ente, se da un canto si apprezza la costruzione di un illecito concepito «in toto e da subito su misura dell’ente collettivo», dall’altro si constata criticamente che viene riproposta l’idea di una colpevolezza in senso sociale senza procedere all’approfondimento del paradigma ascrittivo in oggetto con riferimento ai «contenuti fondamentali dell’attribuzione personalistica»152.

2.3.4. La colpevolezza per la gestione dell’attività d’impresa

Outline

Documenti correlati