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L’effettività come elemento per il giudizio sull’esistenza del diritto: l’ordinamento giuridico e la forza normativa della Corte di giustizia

CAPITOLO III – L’effettività della tutela giurisdizionale

4. L’effettività della tutela come principio e diritto fondamentale

3.3. L’effettività come elemento per il giudizio sull’esistenza del diritto: l’ordinamento giuridico e la forza normativa della Corte di giustizia

Se riportata alla terza tipologia di discorso individuata nel capitolo I (§4.3), l’effettività rappresenta un criterio per esercitare un giudizio in merito alla validità dell’ordinamento europeo complessivamente considerato. I problemi del pluralismo giuridico si ripropongono dunque in una versione tipicamente internazionalistica: la preoccupazione della CGUE per l’effettività si risolve senza residui nella lotta per l’egemonia del diritto europeo sui diritti nazionali. La tensione non è solo tra il dato normativo (rectius, il

complesso di soggetti e istituzioni che esercitano un potere normativo) e la realtà che questo aspira a plasmare, ma anche e soprattutto tra i diversi centri di produzione del diritto57.

A queste considerazioni generali deve seguire un’ulteriore precisazione. L’effettività del diritto inteso come ordinamento può specificarsi tanto nella qualificazione di una entità come soggetto di diritto nella comunità internazionale, quanto nella capacità delle sue istituzioni di affermarsi e dunque di essere effettive. Alcune delle decisioni della CGUE sembrano collocarsi esattamente in linea con questo modo di vedere le cose, perché – anche se presentate come volte a garantire l’effettività della norma di diritto sostanziale o il diritto europeo complessivamente considerato – sono attente a garantire la propria effettività,

ovvero il concreto, corretto ed efficace funzionamento dei meccanismi predisposti per la funzione istituzionale della Corte58. Si pensi ancora una volta all’affermazione degli effetti

diretti, che in Van Gend en Loos viene ricondotta all’effettivo espletamento del meccanismo

della questione pregiudiziale59, o alla disponibilità di rimedi ad interim capaci di non frustrare

il diritto di cui si chiede un’interpretazione pregiudiziale, in riferimento al «sistema istituito dall’art. 177 del Trattato CEE, il cui effetto utile sarebbe ridotto se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della pronuncia della Corte sulla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in cui si

57 Sottolinea la rilevanza di questo significato di effettività: ACCETTO-ZLEPTNIG, The Principle of Effectiveness, cit., 375:

«Effectiveness is a precondition and guarantee for the success of any legal system. This holds particularly true in Community law which is dependent on effective implementation in the Member States. One just needs to look at the case law of the Court of Justice and the enforcement activities undertaken by the European Commission to realize the full scale of this concern. Effectiveness of Community law may be obstructed in various ways. Most obviously, Member States may bluntly refuse or fail to implement directives or other Community law instruments. But effectiveness may also be eroded but specific substantive and procedural hurdles at the national level that are not immediately apparent: subtle procedurals rules, administrative practices adopted by national authorities, independent regulators, and national courts alike. Exploring the scope of the principles of effectiveness is therefore not only of theoretical interest but also of utmost importance for the daily operation of the Community».

58 Nello stesso senso mi sembrano andare le riflessioni di CANNIZZARO, Effettività del diritto dell'Unione europea e rimedi

processuali nazionali, cit., 676, e CARRATTA, Libertà fondamentali del Trattato UE e processo civile, cit., 211, ove contrappongono ai casi in cui la CGUE ha imposto ai giudici nazionali di disapplicare norme interne in contrasto con il principio di effettività del diritto europeo per assicurare l’effettività delle situazioni giuridiche soggettive aventi fonte nel diritto comunitario, da quelle in cui tale obbligo veniva imposto al fine di assicurare l’effettività dei meccanismi processuali del diritto comunitario, in particolare il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’art. 267 TFUE.

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pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte»60.

In aggiunta ai già richiamati CILFIT e Foto-Frost – in la Corte ha definito il proprio

monopolio nell’interpretazione e nel giudizio sulla validità del diritto europeo – un caso mi sembra esprimere chiaramente quanto esposto finora: mi riferisco al celebre Parere 2/13, ove la CGUE, attraverso il meccanismo delineato all’art. 218(11) TFUE,61 ha dichiarato

l’accordo sull’accesso dell’UE alla CEDU non compatibile con i Trattati62. Nella

motivazione, si legge infatti che il Draft Agreement: (i) non prevede un sistema di

coordinamento tra quest’ultima e la CDFUE63; (ii) incide negativamente sulla fiducia tra i

diversi Stati Membri da un lato, e tra questi e le istituzioni europee dall’altro64; (iii) permette

che il ricorso alla Corte EDU potesse costituire uno strumento per sfuggire il meccanismo del rinvio pregiudiziale fissato all’art. 267 TFUE, così incidendo sulla autonomia ed effettività di una procedura che costituisce il fondamento del sistema giurisdizionale istituto dai Trattati65; (iv) sottopone il diritto dell’Unione al controllo della Corte EDU senza

permettere alcuna forma di controllo della CGUE sulle decisioni adottate a Strasburgo66;

(v) sottopone il settore della CFSP, escluso dal sindacato della Corte di giustizia, alla giurisdizione di un’istituzione non rientrante nel circuito istituzionale del diritto dell’Unione67.

Questi argomenti, complessivamente considerati, dimostrano come la Corte fosse preoccupata di garantire l’effettività e l’autonomia non solo del diritto europeo come

60 C-21/389, Factortame, cit., par. 22.

61 Art. 218(11) TFUE: «Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono

domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei Trattati».

62 Parere 2/13 della Corte (Seduta Plenaria) del 18 dicembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2454. Le considerazioni che

seguono sono mutuate da MARTINICO, Building Supranational Identity; Legal reasoning and Outcome in Kadi I and Opinion

2/13 of the Court of Justice, cit., 252-67.

63 Parere 2/13, cit., par. 190. 64 Ibid., parr. 194-5.

65 In riferimento all’art. 267 TFUE («1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via

pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. 2. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. 3. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. 4. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile»), ibid., parr. 196-99 e, in riferimento al connesso art. 344 TFUE (Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all’applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso), ibid., parr. 212-3.

66 Ibid., parr. 245-47. 67 Ibid., par. 256.

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ordinamento giuridico sui generis, ma anche del proprio ruolo di interprete, titolare esclusivo

del controllo sulla nomofilachia, sul rispetto e finanche sulla stessa creazione pretoria del diritto europeo. In questo senso, benché si possano in linea di principio condividere le denunciate difficoltà di coordinamento tra i due sistemi normativi e tra le stesse Corti che ne presidiano l’interpretazione e l’applicazione, il riferimento all’autonomia, al primato e all’effettività, per essere compresi in tutta la loro portata argomentativa, devono essere ricollegati alla stessa logica di auto-affermazione e auto-legittimazione che innerva il conflitto tra la Corte di giustizia e le Corti nazionali sul tema del primato e della sovranità68.

3.4. L’effettività come criterio orientativo per la determinazione e la tutela

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