CAPITOLO III – L’effettività della tutela giurisdizionale
4. L’effettività della tutela come principio e diritto fondamentale
2.1. Le interazioni tra Rewe-effectiveness e principio-diritto a una tutela e a un rimedio giurisdizionale effett
Da un punto di vista teorico, la tendenza allo slittamento tra Rewe-effectiveness e principio-
diritto ad una tutela e un rimedio effettivi è imputabile a due fattori: da un lato, una certa sovrapposizione operativa tra le due accezioni di effettività, utilizzate come standard per valutare (indirettamente) se la normativa nazionale contestata sia compatibile con il diritto europeo; dall’altro, la presenza di un minimo comune denominatore prescrittivo, poiché entrambe richiedono che le situazioni giuridiche soggettive di diritto dell’Unione ricevano
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una tutela giurisdizionale effettiva.
Da un punto di vista pratico, invece, la commistione è dovuta alle concrete modalità in cui la Corte di giustizia utilizza le due tipologie di effettività in combinazione reciproca;
implicitamente, facendo ricadere la portata normativa dell’una sull’altra, o esplicitamente, articolando in maniera più compiuta la relazione che intercorre tra le due.
Poiché le somiglianze e le differenze che intercorrono tra la Rewe-effectiveness e il principio-
diritto all’effettività della tutela giurisdizionale saranno considerate specificamente più avanti – mentre in questa sede costituiscono solo il presupposto che giustifica la complessità della relazione – si è scelto per il momento di guardare alle modalità con cui la stessa Corte ha tratteggiato i rapporti tra le due1.
Ebbene, in tal senso possono essere individuate almeno quattro forme di interazione2.
La prima è riscontrabile nei casi Unibet e Impact, ove i due principi di equivalenza ed
effettività sono presentati come espressione di un più ampio principio di effettività della tutela giurisdizionale, per cui una violazione della Rewe-effectiveness comporta di per sé anche
una lesione del principio generale3. Una seconda alternativa è invece adottata nei casi Mono
Car Styling e Alassini, in cui i principi costituiscono due standard distinti e autonomi4, tali da
giustificare esisti del giudizio divergenti: così che il sistema previsto dagli Stati membri deve essere tale da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che il singolo vanta in virtù del diritto europeo e da garantire anche il livello minimo di tutela
individuato dalla Corte di giustizia stessa o dalla Corte EDU per l’interpretazione dell’art. 47 CDFUE5. Il terzo modello di interazione è rinvenibile nel caso DEB, in cui la Corte
1 Sul punto, fondamentali sono: PRECHAL-WIDDERSHOVEN, Redefining the Relationship, cit.; VAN DUIN, Metamorphosis?
The Role of Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights in Cases Concerning National Remedies and Procedures Under Directive 93/13/EEC, cit.; KROMMENDIJK, Is There Light on the Horizon? The Distinction between "Rewe Effectivenesss" and the
Principle of Effective Judicial Protection in Article 47 of the Charter after Orizzonte, in Common Market Law Review, 53, 2016, 1395.
2 In senso simile PRECHAL-WIDDERSHOVEN, Redefining the Relationship, cit. e KROMMENDIJK, Is There Light on the
Horizon? The Distinction between "Rewe Effectivenesss" and the Principle of Effective Judicial Protection in Article 47 of the Charter after Orizzonte, cit.
3 C-432/05, Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd contro Justitiekanslern, sentenza del 13.03.2007
(Grande Sezione) [2007] ECR I-2271, ECLI:EU:C:2007:163, parr. 64-72; C‑26806, Impact co Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport, sentenza del 15.04.2008 (Grande Sezione) [2008] I-2483, ECLI:EU:C:2008:223, parr. 43-8.
4 C-12/08, Mono Car Styling SA in liquidazione contro Dervis Odemis et a., sentenza del 16.07.2009 (Quarta sezione)
[2009] ECR I-6653, ECLI:EU:C:2009:466, par. 49 («Pertanto, anche se in via di principio spetta al diritto nazionale determinare la legittimazione e l’interesse ad agire di un singolo, il diritto comunitario richiede tuttavia, oltre al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale»); cause riunite da C-317/08 a C-320/08, Rosalba Alassini co Telecom Italia SpA (C‑31708) e Filomena Califano co Wind SpA (C‑31808) e Lucia Anna Giorgia Iacono co Telecom Italia SpA (C‑31908) e Multiservice Srl co Telecom Italia SpA (C‑32008), sentenza del 18.03.2010 (Quarta sezione) [2010] CLI:EU:C:2010:146, par. 61.
5 Il rapporto tra standard di tutela espresso dall’art. 47 e quello individuabile dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, è espressamente richiamato da C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland, sentenza del 22.12.2010 (Seconda Sezione) [2010] ECR I-13849,
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opera «direct shortcut»6 riformulando la questione della compatibilità della normativa
nazionale che negava il gratuito patrocinio a una persona giuridica – sollevata dal giudice nazionale come attinente alla Rewe-effectiveness – in guisa di un problema attinente al rispetto
dell’art. 47 CDFUE7. Anche qui, sulla scia di Unibet e Impact, i due standard sono «univoci»,
ma benché Rewe-test sia species del genus «principio di effettività della tutela giurisdizionale», il
giudizio dovrebbe essere formulato secondo il parametro più generale dell’art. 47 CDFUE. Il quarto modello è caratterizzato dalla sfuggente associazione del principio generale e diritto fondamentale al Rewe-Comet test, cui è affidata la risoluzione della questione (ET- Agrokonsulting8), o addirittura in un’eliminazione del primo standard a favore del secondo.
Infine, c’è chi individua anche una quinta alternativa, rappresentata dal recente Orizzonte9,
in cui il principio di effettività della tutela sarebbe parte del Rewe-test, così invertendo il
rapporto di genere e specie individuato in Unibet ed Impact10.
ECLI:EU:C:2010:811, par. 29; Così MAK, Rights and Remedies. Article 47 EUCFR and Effective Judicial Protection in European
Private Law Matters, in Constitutionalization of European Private Law, MICKLITZ (a cura di), Oxford, 2014, 236, 236.
6 In questi termini PRECHAL-WIDDERSHOVEN, Redefining the Relationship, cit. , 46.
7 C-279/09, DEB, cit., par. 33. Nel caso di specie, alla CGUE era stato chiesto se la direttiva 2003/8/CE sulla
definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato, dovesse essere interpretata nel senso di precludere una interpretazione come quella fornita Bundesverfassunsgerighct al §116 ZPO 2, per il gratuito patrocinio, in
quanto misura espressiva del principio dello Stato sociale e necessaria al rispetto della dignità umana, non poteva essere applicato alle persone giuridiche, se non nei casi eccezionali in cui la mancata concessione avesse comportato una rinuncia all’azione che andasse a detrimento dell’interesse generale. Secondo la CGUE la questione concerneva il diritto di una persona giuridica ad un accesso effettivo alla giustizia, per cui doveva essere riformulata così da includere l’interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta, al fine di stabilire se […] tale disposizione ost[asse] a una normativa nazionale che subordina[va] l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di un anticipo sulle spese e prevede[va] che non po[tesse] essere accordato il gratuito patrocinio ad una persona giuridica». Poiché ai sensi dell’art. 53 (3) CDFUE il livello minimo di tutela da riconoscere ai diritti garantiti dalla Carta – ove questi riproducano o facciano riferimento a diritti aventi autonoma formulazione nella Convenzione – è dato dalla concretizzazione del diritto al gratuito patrocinio richiesta dalla CEDU e dal giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la CGUE accolse l’idea per cui nel sistema CEDU «il gratuito patrocinio deve essere accordato quando, a non concederlo, verrebbe vanificata la garanzia di un accesso effettivo alla giustizia», e che, nonostante non [sia] precisato se tale aiuto debba essere concesso anche ad una persona giuridica né quali spese copra», da una lettura sistematica e dall’esame della giurisprudenza della Corte EDU risulta che «la concessione del gratuito patrocinio a persone giuridiche non è esclusa in linea di principio, ma deve essere valutata con riferimento alle norme applicabili e alla situazione della società interessata». Valutazione che doveva pertanto essere rimessa al giudice nazionale.
8 C-93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov contro Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’ – Razplashtatelna
agentsia, sentenza del 27.06.2013 (Terza sezione) ECLI:EU:C:2013:432, parr. 59-60.
9 Case C-61/14, Orizzonte Salute - Studio Infermieristico Associato contro Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino
– Città di Levico Terme and Others, sentenza del 06.10.2015 (Quinta sezione) ECLI:EU:C:2015:655: «Per quanto riguarda
il principio di effettività, la Corte ha già avuto modo di affermare che esso implica un’esigenza di tutela giurisdizionale, sancita dall’articolo 47 della Carta, che il giudice nazionale è tenuto a rispettare (si veda, in tal senso, la sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑16914, EU:C:2014:2099, punto 35 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). In tal senso,
l’articolo 1 della direttiva 89/665 deve necessariamente essere interpretato alla luce dei diritti fondamentali sanciti da tale Carta, in particolare il diritto al ricorso effettivo dinanzi a un giudice, previsto dal suo articolo 47 (v., in tal senso, sentenza Ryneš, C‑21213, EU:C:2014:2428, punto 29). Occorre pertanto verificare se una normativa come quella oggetto del procedimento principale possa essere considerata conforme ai principi di equivalenza e di effettività nonché all’effetto utile della direttiva 89/665» (parr. 48-50).
10 KROMMENDIJK, Is There Light on the Horizon? The Distinction between "Rewe Effectivenesss" and the Principle of Effective
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Considerando in particolare una casistica in materia di diritto dei consumatori relativa alla compatibilità delle norme procedurali con la direttiva 93/13 sulle clausole vessatorie, possiamo vedere come la struttura dell’interazione tra la Rewe-effectiveness e l’effettività della
tutela giurisdizionale sia tutt’altro che definita, nonostante la vicinanza cronologica e la somiglianza delle questiones iuris risolte dalla Corte. In Aziz, pur se palpabile nel tessuto
dell’argomentazione, il riferimento all’art. 47 manca del tutto11. In Kušionová – pur avendo
incluso gli artt. 38 e 47 CDFUE tra gli indici normativi rilevanti, in quanto «precetti [che] valgono per l’attuazione della direttiva» le cui disposizioni erano «dirette a stabilire il livello di protezione di cui beneficiano i consumatori nonché i rimedi giurisdizionali di cui essi dispongono»12 – la CGUE giudica secondo la formula della Rewe-effectiveness senza
alterazioni di struttura o intensità e senza peraltro specificare – come invece aveva fatto in
Unibet e Impact – che questa sarebbe espressione non solo dell’obbligo degli Stati membri di
dare attuazione alla direttiva ma anche del principio generale di effettività della tutela, enucleato appunto nelle citate disposizioni della Carta. In Pohotovost’, lo stesso giudice del
rinvio aveva individuato come oggetto di interpretazione pregiudiziale «gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13 […], letti in combinato disposto con gli articoli 38 e 47» della Carta13. Tuttavia la Corte, diversamente da quanto avrebbe fatto di lì a poco
in Sanchez14, non si avvale esclusivamente del Rewe-test in base all’assunto, implicito, delle
sua idoneità a esaurire la questione, ma articola il giudizio in base ai due parametri separati15.
Espungendo per il momento Aziz dall’indagine – benché il mancato richiamo all’art. 47 sia
apprezzabile come una forma di «hidden costitutionalization»16 – possiamo ricondurre
Kušionová e Sánchez Morcillo I al metodo prospettato in Unibet e Impact, mentre Pohotovost’,
nonostante l’iniziale formulazione, seguirebbe piuttosto il percorso logico suggerito in
Alassini e Mono Car Styling.
Non mancano peraltro modalità di relazione del tutto peculiari: come Finmadrid17, in cui
11 C-415/11, Mohamed Aziz contro Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), sentenza
del 14.03.2013 (Prima Sezione) [2013] ECLI:EU:C:2013:164.
12 C-34/13, Monika Kušionová contro SMART Capital, a.s., sentenza del 10.09.2014 (Terza Sezione) [2014]
ECLI:EU:C:2014:2189, par. 45.
13 C-470/12, Pohotovost’ s. r. o. contro Miroslav Vašuta, sentenza del 27.02.3014 (Terza Sezione)
ECLI:EU:C:2014:101, par. 36.
14 C-169/14, Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA, sentenza del 17.07.2014 (Prima Sezione) ECLI:EU:C:2014:2099, par. 50.
15 C-470/12, Pohotovost’, ibid., parr. 51, 53.
16 In questi termini: MICKLITZ-REICH, The Court and Sleeping Beauty: The revival of the Unfair Contract Terms Directive
(UCTD), in Common Market Law Review, 51, 2014, 771.
17 C-49/14, Finanmadrid EFC SA contro Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán
Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino, sentenza del 18.02.2016 (Prima sezione) ECLI:EU:C:2016:98: «Con le sue
questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Carta e, in particolare, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito nel suo articolo 47 ostino a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale. A tale riguardo, occorre rilevare che il giudice del rinvio non ha specificato le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sulla compatibilità di tale normativa con l’articolo 47 della Carta,
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la Corte si rifiuta di valutare la normativa nazionale secondo l’art. 47 CDFUE, adducendo che la questione non sarebbe stata formulata in maniera sufficientemente chiara e precisa, quasi che l’assenza di una trasparente e univoca ideologia giudiziale rispetto ai rapporti che intercorrono tra effettività in senso oggettivo e effettività in senso soggettivo possa essere semplicemente ricondotta alle concrete e contingenti formulazioni delle questioni pregiudiziali prospettate dai giudici del rinvio. Dai casi DEB e Kušionová emerge chiaramente
la volontà della Corte di concorrere con il giudice nazionale all’individuazione dei parametri d’interpretazione del diritto europeo, salvo poi adottare, di volta in volta, un’impostazione diversa.
Da ultimo, sebbene l’effettività della tutela non sia espressamente rapportata alla Rewe- effectiveness, le due appaiono come autonome e contrastanti in Banif e Partner, ove l’art. 47 è
appunto usato per identificare nel rispetto del diritto di difesa del professionista un limite massimo all’effetto utile della direttiva 93/1318.
2.2. L’interazione tra l’effettività delle norme di diritto sostanziale e