CAPITOLO III – L’effettività della tutela giurisdizionale
4. L’effettività della tutela come principio e diritto fondamentale
2.2. L’interazione tra l’effettività delle norme di diritto sostanziale e l’effettività del diritto dell’Unione complessivamente considerato
Una seconda commistione intercorre tra effettività delle norme di diritto sostanziale e effettività del diritto europeo complessivamente considerato.
Consideriamo dapprima il caso degli effetti diretti. In Van Gend la configurabilità e
l’ambito operativo dell’effetto diretto è giustificato in virtù delle conseguenze della paventata in-effettività di una norma per il diritto europeo19. Similmente, in Costa la Corte
argomenta la necessità di disapplicare la normativa nazionale successiva, affermando che «se l’efficacia del diritto comunitario variasse da uno Stato all’altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l’attuazione degli scopi del Trattato contemplata nell’art.
5»20. Ancora, in Simmenthal il principio per cui le corti nazionali devono immediatamente
disapplicare le disposizioni incompatibili è affermato perché la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe compromessa qualora la soluzione del conflitto tra una disposizione di diritto comunitario e una legge nazionale posteriore fosse riservata a un organo diverso dalla Corte, unica istituzione competente a garantire l’applicazione del diritto comunitario21.
e che la decisione di rinvio non contiene quindi indicazioni sufficientemente precise e complete, tali da consentire alla Corte di fornire una risposta utile a tali questioni. Pertanto, non occorre rispondere alle questioni terza e quarta» (parr. 56-8).
18 VAN DUIN, Metamorphosis? The Role of Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights in Cases Concerning National
Remedies and Procedures Under Directive 93/13/EEC, cit.
19 C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese
delle imposte, 5 febbraio 1963 [1963] Racc. It. 3, ECLI:EU:C:1963:1.
20 C-6/64, Flaminio Costa contro Enel, sentenza del 15.07.1964 [1964] Racc It. 1129, 1144.
21 C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Simmenthal SpA, sentenza del 09.03.1977 [1977]
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In tutti e tre i casi la Corte di giustizia ha dunque plasmato la natura della norma giuridica comunitaria tramite un’interpretazione funzionale alla realizzazione del diritto europeo; allo stesso tempo però è proprio l’apporto di queste pronunce a orientare la costruzione dell’ordinamento comunitario, incidendo in misura sostanziale sulla sua relazione con il diritto statuale. Nell’argomentazione della Corte i due significati di effettività si mescolano, determinando un’alternanza continua tra il riferimento all’effettività della norma di diritto sostanziale – e quindi delle posizioni giuridiche soggettive che essa costituisce – e l’effettività del diritto comunitario come ordinamento, quasi che la prima fosse condizione necessaria per l’affermazione della seconda.
Proprio per questo Costa e Simmenthal sembrano fondere supremazia in senso stretto,
intesa come il meccanismo tecnico di risoluzione dei conflitti tra leggi nazionali e disposizioni dei Trattati, e supremazia intesa come primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, quale generale visione del rapporto tra ordinamenti. La dottrina del primato è focalizzata sull’obbiettivo dell’effettività della Comunità, derivante dalla necessità di far rispettare il più possibile l’assetto istituzionale costituito. La pericolosità delle norme nazionali adottate in violazione dei Trattati è neutralizzata tramite un meccanismo di non applicazione, che offre una regola pratica di risoluzione delle antinomie, eppure è utilizzata come motivo per affermare il primato del diritto europeo su quello nazionale22.
Se questo livello di commistione è massimamente apprezzabile nella doctrine degli effetti
diretti, proprio per il ruolo fondamentale che essa ha ricoperto nella costruzione del diritto europeo, l’interazione tra effettività delle singole norme ed effettività dell’ordinamento è riscontrabile anche nelle pronunce in cui la Corte definisce gli spazi di operatività della dottrina in questione. Considerando in particolare la terza tipologia di espansione dell’effetto diretto – from vertical to horizontal relationships23 – è importante osservare come
l’applicazione della normativa comunitaria ai rapporti tra privati sia normalmente connessa proprio all’importanza che l’effettività delle specifiche norme, come quelle ricavabili dalle
disposizioni sulle libertà fondamentali, riveste per l’effettività del diritto europeo, intesa sia come sua concreta applicazione sia come idoneità a raggiungere gli scopi prefissi dai Trattati. Si ricordi, inter alia, il caso Defrenne, in cui la qualificazione dell’art. 119(1) come
norma suscettibile di trovare diretta applicazione anche nei rapporti tra privati è giustificata in base alla considerazione per cui, «[s]e si attenuasse questa nozione, fino al punto di ridurla al rango di indicazione vaga», «le basi stesse della Comunità» rischierebbero di essere messe in discussione24. E così pure Walrave, in cui l’abolizione degli ostacoli alla libera circolazione
delle persone e alla libera prestazione di servizi fra gli Stati membri è presentata come «uno
22 DOUGAN, When worlds collide! Competing visions of the relationship between direct effect and supremacy, in Common Market Law
Review, 2007, 931.
23 Cfr. supra, cap. II § 3.2.
24 C-43/75, Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, sentenza del 08.04.1976
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degli obiettivi fondamentali della Comunità», inammissibilmente compromesso ove le limitazioni poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell’esercizio della loro autonomia potessero sottrarsi all’applicazione e al rispetto del diritto comunitario25.
Lo stesso discorso vale a maggior ragione per tutti i meccanismi elaborati dalla Corte per compensare la non operatività degli effetti diretti. La commistione si percepisce
massimamente a proposito dell’obbligo di interpretazione conforme26 e della responsabilità
dello Stato per violazione del diritto comunitario: l’uno e l’altro, non a caso, presentati come impliciti nella struttura stessa dei Trattati.
In Von Colson l’interpretazione conforme tende ad attribuire uno statuto giuridico quanto
più prossimo all’effetto diretto all’art. 6 della direttiva 76/207/CE: «[s]petta al giudice nazionale dare alla legge adottata per l’attuazione delle direttiva, in tutti i casi in cui il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale, un’interpretazione e un’applicazione
conformi alle esigenze del diritto comunitario» per garantire il «principio di efficace trasposizione
della direttiva»27, e dunque, da ultimo, l’effettività del diritto comunitario. Infatti, come
specificato in Pfeiffer, l’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale «è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel
contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la
controversia ad esso sottoposta»28, così da «giungere a una soluzione conforme all’obiettivo
[…] perseguito [dalla direttiva]»29. Ancora, e senza alcuna pretesa di esaustività, simili
considerazioni possono essere fatte anche per quanto riguarda la dottrina dei cd. effetti diretti incidentali: tanto in CIA quanto in Unilever, il riconoscimento della possibilità di
ottenere giudizialmente la disapplicazione della normativa nazionale viziata dalla mancata notifica di cui agli artt. 8 e 9 della direttiva 831/89 è appunto connessa alla realizzazione dell’efficacia del controllo sull’imposizione di regole tecniche e di altri possibili ostacoli alla
25 C-36/74, B.N.O. Walrave e L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie and Federación Española Ciclismo, sentenza del 12.12.1974 [1974] ECR 1405, ECLI:EU:C:1974:140, parr. 16-19.
26 Questo spiega perché la ricognizione delle commistioni che si sta portando avanti possa, ictu oculi, sembrare
incompleta. Il lettore si potrebbe infatti aspettare una sorta di simmetria per cui, a fronte di una commistione tra Rewe- effectiveness ed effettivitàdella tutela, si configurerebbe una speculare commistione tra i due usi puntali in cui si specifica il riferimento all’effettività delle norme sostanziali, vale a dire l’affermazione e lo sviluppo, rispettivamente, dell’effetto diretto e delle altre tesi individuate nel capitolo I. Al contrario, tale ipotesi non sembra configurare un’ipotesi di commistione, proprio perché i rapporti tra i due usi sono chiaramente definiti: l’uno inizia dove finisce l’altro, proprio perché volto a «compensare» la mancata operatività del primo. In questo senso, è indubbio che c’è un margine di interazione tra i due non solo rilevante ma addirittura determinante (nel senso che l’uno trova la ratio stessa della propria esistenza nei limiti applicativi dell’altro); tuttavia, come avremo modo di vedere più avanti, la quesitone può essere apprezzata da un punto di vista di identità funzionale tra i due usi e non per l’idoneità a creare slittamenti semantici tra i due concetti.
27 Ibid., parr. 14, 24.
28 Cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Bernhard Pfeiffer, Wilhelm Roith, Albert Süss, Michale Winter, Klaus
Nestvogel, Roswitha Zeller, Matthias Doebele co Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, sentenza del 05.10.2004 [2004] ECR I-8835, ECLI:EU:C:2004:584, par. 114.
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libera circolazione delle merci30.
Similmente, in Francovich31 il problema relativo all’effettività dei diritti viene
espressamente elevato a questione attinente al «sistema generale del Trattato e dei suoi principi fondamentali»32. Sempre sul fronte dei rimedi giudiziali, già in Factortame la Corte
aveva sottolineato che «la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe del pari ridotta se una
norma di diritto nazionale potesse impedire al giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario»33.
In conclusione, l’esigenza di garantire l’effettività dei diritti e quindi delle norme sostanziali che li attribuiscono, così come la necessità di garantire l’effettività della disciplina comunitaria, ove il suo rispetto costituisca un beneficio appunto incidentale per il privato, sono questioni presentate come inscindibili dal problema più generale dell’effettività del diritto comunitario34. Circostanza che a sua volta si traduce, come avremo immediatamente
modo di evidenziare, sulla determinazione dei poteri che il giudice nazionale ha per garantire la tutela di quei diritti.
2.3. L’interazione tra effettività delle norme e dell’ordinamento