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L’effettività della tutela nella definizione dei poteri giudiziali a fronte di una clausola vessatoria

CAPITOLO III – L’effettività della tutela giurisdizionale

3. La conformazione del sistema di rimedi e procedure alla luce degli interventi della Corte di giustizia

3.2. Il sindacato sui profili processual

3.2.1. L’effettività della tutela nella definizione dei poteri giudiziali a fronte di una clausola vessatoria

Come è noto, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 93/13 gli Stati membri sono tenuti a far sì che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un professionista e un consumatore non vincolino quest’ultimo, secondo le condizioni stabilite dal diritto interno87. Nulla però è detto circa i poteri che il giudice vanta qualora si trovi a giudicare

una controversia relativa a un contratto affetto da simili pattuizioni. La questione è stata pertanto oggetto di una lunga serie di rinvii pregiudiziali dei giudici nazionali, volti ad ottenere un’interpretazione «autentica» della direttiva e, indirettamente, valutare la compatibilità delle normative nazionali in questione. Le pronunce della CGUE riguardano questioni eterogenee e una ricognizione completa andrebbe oltre gli scopi e lo spazio consentito dalla presente ricerca. Secondo un criterio di pertinenza al tema d’indagine, pertanto, le pagine che seguono prendono in considerazione tre nuclei tematici, relativi a (i) la rilevabilità ex officio di una clausola abusiva; (ii) l’intervento correttivo del giudice a fronte

dell’avvenuto accertamento di clausole vessatorie; (iii) le ricadute che la dichiarazione della natura abusiva di una condizione contrattuale può avere in altri procedimenti collegati a quello in cui l’accertamento è stato effettuato88.

A proposito della prima questione, nel leading case Océano89 la Corte stabilisce che, in

considerazione della peculiare asimmetria contrattuale in cui versa il consumatore, per garantire una tutela effettiva il giudice nazionale deve avere la facoltà di valutare d’ufficio la vessatorietà della clausola, così da impedire la sopravvivenza del vincolo abusivo e contemporaneamente disincentivare l’inserimento di siffatte clausole nei contratti B2c90. La

87 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 05.04.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i

consumatori (GU L 95, 29). Si rimanda, per una lucida ricognizione della casistica e della letteratura in materia ad AZZARRI, Nullità della clausola abusiva e revisione del contratto, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2017, 37.

88 La questione relativa alla definizione del concetto di vessatorietà non sarà qui oggetto di trattazione, in quanto

inerente a un profilo «sostanziale» di interpretazione della direttiva e quindi estraneo al rapporto tra principio di effettività e autonomia procedurale degli Stati membri. In questo senso, essa offre piuttosto un spunto per uno sviluppo futuro della ricerca.

89 Cause riunite da C-2409/8 a C-244/98, Océano Grupo Editorial SA contro Roció Murciano Quintero (C-240/98) e Salvat Editores SA contro José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-

243/98) e Emilio Viñas Feliú (C-244/98), sentenza 27.06.2000 [2000] ECR I-4941, ECLI:EU:C:2000:346, parr. 28-9. 90 C-168/05, Elisa María Mostaza Claro contro Centro Móvil Milenium SL, sentenza 26.10.2006 (Prima Sezione) [2006]

ECR I-421, ECLI:EU:C:2006:675. La rilevabilità officiosa diveniva così, attraverso un’interpretazione volta a realizzare l’effetto utile della direttiva, parte integrante del diritto comunitario armonizzato. A sua volta, essa poteva essere suscettibile di successiva precisazione e specificazione, oppure essere valutata come parte di quella regolamentazione

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rilevabilità officiosa diventa così, attraverso un’interpretazione volta a realizzare l’effetto utile della direttiva, parte integrante del diritto comunitario armonizzato.

In Mostaza Claro la CGUE qualifica l’art. 6 paragrafo 1 della direttiva come norma

imperativa, in virtù della «natura e [del]l’importanza dell’interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consumatori»: il ruolo attribuito al giudice nazionale dal diritto comunitario non si limita pertanto alla semplice facoltà di pronunciare in merito all’eventuale natura abusiva della clausola, ma comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio la questione. Con due caveat, enucleati in Pannon: il giudice è sì tenuto ad accertate

la natura abusiva della clausola a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari, ma non è anche obbligato a «disapplicare la clausola in esame qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante»91. Il significato di questo inciso è poi specificato, in Banif Plus

Bank, nel senso della valorizzazione del principio del contraddittorio: «il giudice nazionale,

nell’attuare il diritto dell’Unione, deve altresì rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva […] garantita dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», sicché, ove accerti il carattere abusivo di una clausola, il giudice deve invitare le parti al contraddittorio sul punto, secondo le forme previste dalle norme processuali nazionali (secondo il principio dell’audi et alteram partem). Pénzügyi Lizing e Banco Español de Credito92

segnano un ulteriore aggiustamento in questa strategia: nel primo, il giudice è chiamato a valutare ufficiosamente il carattere eventualmente abusivo di una clausola in tutti i casi e a prescindere dalle norme di diritto interno, anche adottando d’ufficio misure istruttorie; nel secondo, il dovere di rilevare ex officio il carattere abusivo di una clausola è affermato anche

con riferimento al procedimento di ingiunzione. Nel caso di specie, la normativa spagnola sottoposta al sindacato (indiretto) del rinvio pregiudiziale è considerata contraria al principio di effettività perché, viste le peculiarità del procedimento in questione, «sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori interessanti non propongano l’opposizione richiesta», così che «sarebbe sufficiente che i professionisti avviassero un procedimento

che gli Stati membri, nell’esercizio della loro autonomia procedurale, non devono frustrare adottando o mantenendo normative contrarie ai principi di equivalenza o effettività. Pare opportune evidenziare, a sostegno di questa considerazione, come poco tempo dopo la fondamentale pronuncia in Océano, nel caso Cofidis la Corte sancì che la

direttiva doveva essere interpretata nel senso che ostava ad una normativa interna che vietasse a giudici nazionale di rilevare, su eccezione di parte o ex officio, l’abusività della clausola alla scadenza di un termine di decadenza, perché

idonea a rendere eccessivamente difficile l’applicazione della tutela voluta dagli artt. 6 e 7 della direttiva in contrasto con il principio di effettività sancito nel caso Rewe (parr. 33-6). Correttamente, la Corte evidenzia come sarebbe stato

sufficiente per il professionista promuovere l’azione giudiziale dopo la scadenza di detto termine per eludere l’applicazione dell’art. 6 della direttiva.

91 C-243/08, Pannon GSM Zrt. Co Erzsébet Sustikné Győrfi, sentenza 04.06.2009 (Quarta sezione) [2009] ECR I-4713,

ECLI:EU:C:2009:350, par. 32.

92 C-618/10, Banco Español de Crédito SA contro Joaquín Calderón Camino, sentenza del 14.06.2012 (Prima Sezione) [2012]

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d’ingiunzione di pagamento invece di un procedimento civile ordinario per privare i consumatori del beneficio della tutela perseguita dalla direttiva»93.

In relazione alla seconda questione – i margini d’intervento giudiziale sul contratto – la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità sia di caducare l’intero accordo, sia di integrare la lacuna dovuta all’espunzione della clausola abusiva tramite il diritto dispositivo o secondo la propria discrezionalità.

Tali questioni erano state sollevate in relazione alla previsione di «nullità parziale necessaria» della direttiva e alla specifica ratio della tutela ivi prevista: il rischio di incorrere

nell’invalidazione dell’intero accordo potrebbe, infatti, dissuadere il consumatore dall’eccepire il carattere vessatorio della singola clausola. Ma cosa dovrebbe fare un giudice nazionale qualora, al contrario, la caducazione integrale risponda al miglior interesse del consumatore? Secondo quanto statuito in Pereničová94, nel valutare se il contratto affetto da

clausole vessatorie possa o meno sopravvivere, il giudice nazionale «non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per […] il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso»; questo però, si aggiunge, non preclude la possibilità che i singoli ordinamenti nazionali prevedano la caducazione integrale del contratto, ove tale soluzione risulti maggiormente idonea a garantire la tutela del consumatore, ai sensi dell’art. 8 della stessa direttiva95. L’apertura verso una pluralità di

soluzioni diverse tra i vari Stati membri è successivamente limitata in Jőrös96, quasi un silente

overruling di Pereničová: la direttiva, si legge, ha lo scopo di ripristinare l’equilibrio tra le parti,

così che il giudice deve valutare «in linea di principio sulla base di criteri oggettivi, se il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quella clausola», così escludendo la possibilità di caducare l’intero contratto solo perché tale soluzione sarebbe più favorevole per l’interesse del consumatore.

Anche per quanto riguarda l’integrazione giudiziale del contratto, la Corte ha progressivamente plasmato i poteri giudiziali alla luce del principio di effettività. Il punto di partenza è dato dai casi Banco Español97 e Asbeek98, in cui si afferma che il giudice non

potrebbe sostituire la clausola abusiva con un’altra, non affetta da nullità; tale principio, prosegue la Corte, è giustificato sia dalla lettera della direttiva, che prevede esplicitamente il

93 Ibid, par. 55.

94 C‑453/10, Jana Pereničová e Vladislav Perenič contro SOS financ spol. s r. o., sentenza del 15.03.2012 (Prima Sezione)

[2014] ECLI:EU:C:2012:144

95 Ibid. par. 36.

96 C-397/11, Erika Jőrös contro Aegon Magyarország Hitel Zrt., sentenza del 30 maggio 2013 (Prima Sezione) [2013]

ECLI:EU:C:2013:340

97 C-618/10 Banco Español de Credito, cit., con nota critica di D'ADDA, Giurisprudenza comunitaria e “massimo effetto utile per il consumatore”: nullità (parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del contratto, in I Contratti, 2013, 22, per il quale

la caducazione parziale dovrebbe comportare l'applicazione della disciplina dispositiva abusivamente derogata.

98 C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito contro Jahani BV, sentenza del 30.05.2013 (Prima

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solo obbligo di disapplicazione, sia dagli obiettivi ivi preposti, ché i professionisti non sarebbero sufficientemente dissuasi dall’utilizzare tali clausole, qualora potessero contare sulla possibile integrazione del contratto. La soluzione adottata in Banco Español e Asbeek

risulta però over-inclusive, e la Corte non tarda ad aggiustare il tiro. In Kàsler99, si era infatti

verificata una circostanza che difficilmente avrebbe potuto sottostare alla ratio della nullità

parziale necessaria: la controversia riguardava un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera, ove dall’invalidazione delle clausole abusive sarebbe disceso l’obbligo, per il consumatore, di restituzione immediata dell’intera somma. Poiché tale soluzione era evidentemente inaccettabile, la direttiva doveva essere interpretata nel senso di permettere al giudice nazionale di ovviare alla nullità della clausola per mezzo di una disposizione di diritto interno di natura suppletiva. Soluzione non a caso confermata anche nei successivi

Unicaja Banco, SA e Caixabank 100, ove la Corte ritiene compatibile con la direttiva le

disposizioni della Ley 12/03, nella parte in cui prevedono l’obbligo in capo al giudice di ricalcolare l’importo del tasso di interesse superiore a quello legale, nella misura in cui una diversa soluzione avrebbe avute l’esito di frustrare l’interesse del consumatore, dissuadendolo così dal far valere la natura abusiva della clausola.

Per quanto riguarda le conseguenze della rilevazione, la Corte ha continuato l’opera di scrutinio negativo, considerando contrarie al diritto comunitario le norme che impediscono la realizzazione dell’effetto utile del giudizio di vessatorietà, segnatamente a causa dell’assenza di dispositivi di collegamento tra accertamento di merito e esecuzione. Com’è noto, nel celebre Aziz101, la Corte ha deciso nel senso della illegittimità di un regime che

non consente al giudice, competente per l’esame della clausola, di adottare provvedimenti provvisoriche garantiscano la piena efficacia della decisione finale102: «una siffatta decisione

consentirebbe di garantire a detto consumatore soltanto una tutela a posteriori meramente risarcitoria, la quale si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare il ricorso a suddetta clausola, in contrasto con quanto disposto all’articolo 7, paragrafo, 1, della direttiva 93/13» circostanza che sarebbe

99 C‑26/13, Árpád Kásler e Hajnalka Káslerné Rábai contro OTP Jelzálogbank Zrt, sentenza del 30.04.2014 (Quarta sezione)

[2014] ECLI:EU:C:2014:282.

100 Cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13 Unicaja Banco, SA e Caixabank SA contro José Hidalgo Rueda e a., sentenza del 21.01.2015 (Prima Sezione) [2015] ECLI:EU:C:2015:21.

101 C-415/11, Aziz, cit. Il contratto di mutuo, garantito da un’ipoteca sull’abitazione familiare prevedeva (i) interessi

di mora annuali del 18,75%, applicabili – senza necessità di previo sollecito – agli importi non versati alla scadenza; (ii) esigibilità anticipata dell’intera somma a fronte anche di un singolo inadempimento del debitore; (iii) determinazione unilaterale del credito previa autonoma certificazione da parte del creditore dell’importo richiesto come meccanismo di liquidazione del debito.

102 «[…] prevedendo l’impossibilità per il giudice del merito, dinanzi al quale il consumatore ha presentato una

domanda volta ad eccepire il carattere abusivo di una clausola contrattuale che funge da fondamento del titolo esecutivo, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale, è idonea a compromettere l’effettività della tutela voluta dalla direttiva» par. 50.

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particolarmente grave, qualora «il bene su cui grava la garanzia ipotecaria costituisca l’abitazione del consumatore leso e della sua famiglia», non consentendo «di evitare la perdita definitiva ed irreversibile di suddetta abitazione»103.

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