CAPITOLO III – L’effettività della tutela giurisdizionale
4. L’effettività della tutela come principio e diritto fondamentale
2.3. L’interazione tra effettività delle norme e dell’ordinamento comunitario e effettività della tutela
La terza forma di commistione si determina tra dimensione oggettiva e dimensione soggettiva, ovvero tra l’effettività delle norme e del diritto europeo complessivamente considerato, da un lato, e effettività della tutela, dall’altro. L’incidenza di questa commistione è emersa chiaramente non solo, in linea generale, nella ricognizione operata ai capitoli II e III, ma anche, e più specificamente, nel paragrafo relativo all’interazione tra effettività delle norme di diritto sostanziale e effettività del diritto europeo.
Consideriamo nuovamente il trittico Van Gend en Loos–Costa–Simmenthal. L’affermazione
dell’effetto diretto e la modulazione dello statuto giuridico della norma comunitaria sono derivati del fatto che «qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito di una sua competenza,
30 C-194/94, CIA Security International SA e Signalson SA, Securitel SPRL, sentenza del 30.04.1996 [1996] ECR I-
2201, ECLI:EU:C:1996:172, par. 48; C-443/98, Unilever Italia SpA co Central Food SpA, sentenza del 26.09.2000 [2000] ECR I-7535, ECLI:EU:C:2000:496, parr. 36, 44.
31 Cause riunite C-60/90 e C-9/90, Andrea Francovich e altri contro Repubblica italiana, sentenza del 19.11.1991
[19991] ECR I-5357, ECLI:EU:C:1991:428, par. 30.
32 Ibid., par. 33. Perché «sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e sarebbe
infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i cittadini siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro».
33 C-221/89, The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and others, sentenza del
25.07.1991 [1991] ECR I-3905, ECLI:EU:C:1991:320, par. 21.
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ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti con la legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria»35. L’effetto diretto istituisce ab
imis contemporaneamente una modalità di garanzia dell’effettività della norma di diritto
europeo – con l’imposizione immediata della sua efficacia normativa – e uno strumento di tutela giurisdizionale individuale36. Così come l’affermazione della dottrina degli effetti
diretti, anche la sua espansione in varie direzioni, dimensioni, livelli (verticale e orizzontale, negativa e positiva, primaria e secondaria) si gioca lungo il crinale della riconoscibilità di un contenuto chiaro, incondizionato, direttamente applicabile, che il beneficiario può rivendicare in guisa di un diritto soggettivo «che i giudici nazionali devono tutelare»37.
La commistione si riscontra anche nell’elaborazione dei meccanismi per così dire complementari rispetto all’operatività dell’effetto diretto. In Von Colson, l’obbligo di
interpretazione conforme è frutto di un’interpretazione volta a far valere l’effetto utile di una disposizione finalizzata a «consentire a chiunque si consideri leso da una discriminazione di far valere i propri diritti per via giudiziaria»38. In Mangold, l’applicazione diretta
del principio generale di non discriminazione in ragione dell’età, è giustificata in base al fatto che «è compito del giudice nazionale […] assicurare, nell’ambito di sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale»39. In Francovich si
legge poi che «è compito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro
competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia di tale norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli»40. Ancora, in Courage la possibilità per il ricorrente di ottenere
un risarcimento a seguito del comportamento anticoncorrenziale di un altro privato è stata affermata perché «[l]a piena efficacia dell’art. 85 del Trattato e, in particolare, l’effetto utile del
divieto sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza», in quanto «le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire
35 C-26/62, Simmenthal, cit., par. 21.
36 Con l’accentuazione dell’uno oppure dell’altro profilo, a seconda di quale nozione di effetto diretto è
concretamente adottata: se quella «soggettiva», in cui la volontà di attribuire un diritto soggettivo è condizione essenziale di operatività del principio, oppure quella «oggettiva», per cui tale condizione non è posta (cfr. C-881, Becker v. Finanzamt MunsterInnenstadt [1982] ECR 53, par. 25). Sul punto, si veda cap. II, §2.
37 C-43/75, Defrenne, cit., par. 24. 38 C-14/83, Von Colson, cit., par. 18.
39 In questi termini: C-144/04, Werner Mangold co Rüdiger Helm, sentenza del 22.11.2005 (Grande Sezione) [2005]
ECR I-9981, ECLI:EU:C:2005:709, par. 77; C‑555/07, Kücükdeveci, cit., par. 51; C-441/14, Dansk Industri (DI) contro Successione Karsten Eigil Rasmussen, sentenza del 19.04.2016 (Grande Sezione) [2016] ECLI:EU:C:2016:278, par. 35.
40 C-106/77, Simmental, cit., par. 16; C-22189, Factortame, cit., par. 19; cause riunite C-60/90 e C-9/90, Francovich,
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sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nella Comunità»41.
La commistione diviene ancora più evidente nella casistica relativa all’autonomia procedurale degli Stati membri, ove la stessa formula del principio di effettività enucleato
nei casi Rewe-Comet esprime la necessità che la disciplina non armonizzata di diritto interno
non renda «impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti al singolo dal diritto comunitario» e, pertanto, si trova di per sé a cavallo tra l’obbligo di garantire l’effettività delle norme di diritto sostanziale in questione e l’esigenza di approntare un livello idoneo di tutela del ricorrente.
3. Discorsi
Poiché i riferimenti alle diverse effettività sono così sostanzialmente interconnessi da non permettere una comunicazione chiara e univoca del proprio significato, sembra opportuno sostituire al criterio del referente nominale uno strumento ermeneutico diverso, basato sul tipo di funzione assoluta dall’effettività nell’economia della diritto pretorio europeo.
Una simile analisi presuppone il confronto degli usi in questione con un’idea di funzione che a sua volta deve essere consapevolmente adottata. Essa non deve eccessivamente ampia e indeterminata, perché sarebbe incapace di guidare la costruzione di una tassonomia degli usi dell’effettività; né può essere troppo ristretta, cioè basata sull’analisi puntuale, casistica, della ratio contingente per cui determinate soluzioni sono state adottate, in quanto tale
inadatta a essere concettualizzata. Sembra opportuno dunque ricorrere a una soluzione intermedia, che colleghi il concetto di funzione a quello di discorso, in quanto unità capace di supplire all’assenza di regole pragmatiche per determinare espressioni semanticamente vaghe attraverso una prima ed essenziale riduzione delle ambiguità. Quando si cerca di individuare la funzione che l’effettività riveste nel diritto europeo si dovrebbe dunque, almeno sotto un determinato piano di indagine, cercare di capire all’interno di quale discorso si inserisce il riferimento: solo così si avrà sufficiente consapevolezza di come il richiamo all’effettività porti con sé un substrato comunicativo, derivante appunto dalla reciproca determinazione tra uso dello stilema e contesto discorsivo di riferimento. Tale
surplus di significato potrebbe infatti risultare distonico rispetto al modo in cui l’effettività
viene concretamente utilizzata, evidenziando piani di lettura altrimenti difficili da cogliere.
41 C-453/99 Courage LDT contro Bernard Crehan e Bernard Crehan contro Courage LDT et al., sentenza del 20.09.2001
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3.1. L’effettività come elemento per la definizione del diritto: la