LE SCELTE DI FINE VITA IN ITALIA
LA LIBERTA‟ DI CURA NELLA COSTITUZIONE
4. Il diritto alla salute In particolare, le diverse concezioni della sfera di disponibilità del diritto alla salute da parte del titolare.
4.3. Art 32, co 2, Cost Le diverse interpretazioni del “limite del rispetto della persona umana”.
Il secondo alinea dell‟art. 32, 2 comma, Cost. nel prevedere che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”290, pone ulteriori condizioni di legittimità delle leggi impositive dei trattamenti sanitari.
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Rientrano in questa categoria di trattamenti sanitari le vaccinazioni obbligatorie (cfr. Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, cit., 23 giugno 1994, n. 258, cit.) gli accertamenti preventivi imposti a persone che svolgono un‟attività che potenzialmente può mettere in pericolo la salute altrui (vedi sentenza Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218, cit), gli accertamenti preventivi imposti come condizione per il godimento di determinati benefici (ad es. previdenziali) ecc. Si veda in particolare, Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, cit., con la quale è stata risolta una questione di legittimità costituzionale concernente l‟obbligo di vaccinazione antipoliomielitica previsto dalla l. 4 febbraio 1966, n. 51, ove si legge “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è
incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella individuale”, v. anche Corte cost. 16 ottobre
1990, n. 455, cit.; 2 giugno 1994, n. 218, cit.; 23 giugno 1994, n. 258, cit.; 18 aprile 1996, n. 118, cit.; 26 febbraio 1998, n. 27, cit, 26 giugno 2002, n. 282 in Giur cost., 2002, p. In dottrina ex
multis B. PEZZINI, Il diritto alla salute..cit., p. 28-30; D. VINCENZI AMATO, Art. 32, secondo comma. Rapporti etico-sociali, cit., p. 172-173; ID., Tutela della salute, cit., p. 27; F.
MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione”, cit., p. 313, M. LUCIANI,
Salute (diritto alla)..cit., p. P. BARILE, Diritti dell‟uomo e libertà fondamentali, cit., p. 385; B.
CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, cit., p. ; R. D‟ALESSIO, I limiti
costituzionali dei trattamenti “sanitari” (a proposito dei testimoni di Geova), in Dir. soc., 1981, p.
545; S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della
disciplina delle vaccinazioni), cit., p. 903; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit.,
P. CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 434.
289 Come potrebbe essere, ad esempio, in caso di sterilizzazione terapeutica diretta ad evitare la trasmissione di malattie ereditarie. In questi termini v. C. MORTATI, La tutela della
salute nella Costituzione italiana, cit., p. 439.
290 L‟espressione ha una portata molto generale, tanto che in sede di dibattito costituente ne fu criticato il carattere generico, si veda al riguardo l‟intervento dell‟on. Martino in La
In primo luogo, i trattamenti con finalità sanitarie, di accertamento o di cura, non possono essere imposti se non sono diretti a salvaguardare la salute del destinatario291 e comunque purché non incidano negativamente sulla stessa292.
In secondo luogo, il richiamo al valore della persona pone un limite specifico al tipo, all‟entità e alla misura degli interventi che devono essere eseguiti in modo da recare il minor sacrificio possibile al singolo individuo ed ai suoi interessi. Ove possibile, si dovranno eseguire misure alternative se preferite dal destinatario ed in ogni caso prevedere sanzioni indirette (quali l‟impossibilità di accedere ad un servizio, la perdita di benefici economici ecc), dovendosi escludere l‟esecuzione coattiva293
.
II, p. 1222. , successivamente all‟approvazione definitiva del testo, parte della dottrina contestò l‟inserimento della stessa in Costituzione. Si veda S. LESSONA, La tutela della salute pubblica, in Commentario sistematico della Costituzione italiana, diretto da Calamandrei e Levi, Firenze, 1950, p. 337-338. La dottrina prevalente, tuttavia, ha sottolineato l‟estrema utilità di tale clausola che proprio per la sua elasticità è destinata ad adattarsi all‟evoluzione della sensibilità e della coscienza sociale, che può portare a ritenere necessario e lecito ciò che prima era vietato e viceversa. Ciò peraltro risulta tanto più opportuno in un settore – come quello della tutela della salute – che risente degli sviluppi tecnici e scientifici che, a loro volta, possono condizionare notevolmente l‟evoluzione della coscienza sociale. In questi termini C. MORTATI, La tutela della
salute nella Costituzione italiana, in Riv. inf. e mal. prof., 1961, I, p.1-10 oggi in Raccolta di scritti, vol. III, Milano, Giuffrè, 1972, p. 441-442; B. PEZZINI, Il diritto alla salute..cit., p. 28-30;
D. VINCENZI AMATO, Art. 32, secondo comma. Rapporti etico-sociali, cit., p. 174; ID., Tutela
della salute, cit., p. 30; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione”,
cit., p. 313-315. 291
Tale indicazione interpretativa si rcava in primis dall‟origine storica della disposizione, pensata per escludere la legittimità di interventi degradanti e la possibilità di una strumentalizzazione dell‟uomo per il raggiungimento di fini ulteriori, quali la salute nazionale, il benessere sociale, l‟utilità economica. In Assemblea Costituente si fece riferimento in particolare alla differenza fra sterilizzazione eugenetica e profilattica ponendo in risalto che mentre la sterilizzazione diretta alla “difesa della razza” ripugnava alla coscienza sociale perché diretta ad un fine discriminatorio e perché strumentalizzava il singolo per un preteso interesse superiore dello Stato, la seconda era ritenuta lecita dalla morale e dalla deontologia medica proprio perché diretta a tutelare la persona stessa. In questo senso, l‟intervento dell‟on. Martino in La Costituzione della
Repubblica nei lavori preparatori dell‟Assemblea Costituente, cit., p. 1222. Sul punto
diffusamente si veda B. PEZZINI, Il diritto alla salute…cit., p. 29-31.
292 Cfr. in questi termini Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307 “(…) si desume soprattutto che
un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”. Peraltro, la Corte costituzionale a partire dalla sentenza citata, ha
affermato che la collettività è tenuta a tenere indenne il singolo che abbia subito conseguenze negative dalla sottoposizione ad un trattamento sanitario obbligatorio, senza che ciò escluda un il diritto al risarcimento sempre attivabile qualora ne ricorrano i presupposti. Cfr. in questo senso le sentt. n. 307 del 1990, 258 del 1994, 118 del 1996, 27 del 1998, 226-423-522 del 2000, 38 e 476 del 2002. Il diritto all‟indennizzo per i danni subiti a seguito di vaccinazioni obbligatorie è stato previsto da diverse normative: cfr. le ll. n. 210 del 1992, 641 del 1996, 238 del 1997, 362 del 1999, e da ultimo la l. 229 del 2005.
293 Più nel dettaglio, si ritiene che i limiti cui vanno incontro i trattamenti sanitari obbligatori in virtù del principio del “rispetto della persona umana” impongono: a) la fondata previsione tecnico-scientifica degli effetti sia collettivamente che individualmente benefici del
Dati questi profili su cui c‟è unanime accordo, la dottrina si divide sugli ulteriori significati che possono essere attribuiti a questa parte della disposizione, che si collegano al problema oggetto del nostro esame: l‟individuazione della natura e dell‟ampiezza dei limiti dell‟autodeterminazione individuale in ordine alla propria salute.
4.3.1 L‟approccio protettivo: il rispetto della persona umana come con- fine della libertà individuale.
Secondo una parte della dottrina, il “limite del rispetto della persona” va inteso come obbligo di protezione della dignità di ogni essere umano che grava non solo sul legislatore, ma anche sul titolare del diritto.
Gli Autori che seguono questa impostazione, sembrano ispirarsi all‟ideologia, che abbiamo chiamato „personalista protettiva‟, ed in tal senso sostengono che “Il modello di società prefigurato dalla Costituzione non assume al proprio centro l‟individuo isolatamente considerato. Tale modello (…), traducendo l‟ideale personalistico in principio fondamentale del sistema, pone al vertice della gerarchia dei valori giuridici la persona umana, l‟uomo – cioè – non inteso come singolo, come individuo isolato nella sfera privata, bensì come soggetto integrato nella realtà sociale (…). Nel disegno Costituzionale, insomma, il principio personalista è integrato con il solidarismo (…) al centro dell‟ordinamento giuridico è posta la “persona non come volontà di realizzarsi
liberamente ma come valore da preservare e da realizzare anche nel rispetto di se stesso (corsivo nostro)”294.
Ancora più chiaramente, si afferma che “(…) il rispetto della persona umana, formulato per i trattamenti sanitari (32, II comma, Cost.) e, consegnato,
trattamento; b) l‟insufficienza di trattamenti meno radicali o comunque preferiti dal soggetto; c) la possibilità per il soggetto, compatibilmente con la tutela della salute collettiva, di scegliere se subire il trattamento o sanitario o rinunciare a prestazioni o diritti altrimenti garantiti; d) la finalità non discriminatoria del trattamento che deve essere previsto solo per valide ragioni di ordine sanitario; e) l‟impiego di modalità atte a salvaguardare la persona da sacrifici non necessari ai propri interessi, in questi termini P. CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 434.
294 Così G. PELAGATTI, I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 23-24. Per la medesima impostazione si veda M. SANTILLI SUSINI, Rifiuto di trattamento sanitario per motivi religiosi, in Resp. civ. prev., 1977, p. 412; P. PERLINGERI, Il diritto alla salute, in Riv. dir. civ., 1982, p. 1045; P. BELLINI, Aspetti costituzionali con più specifico riferimento alla libertà religiosa, in AA.VV., Trattamenti Sanitari fra libertà e doverosità, cit., p. 64 ss; A. RUGGERI –A. SPADARO, Dignità dell‟uomo e giurisprudenza costituzionale (Prime notazioni), cit., p. 343 ss; F.D. BUSNELLI, Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario, cit., p. 228; F. GIUFFRE‟, La solidarietà nell‟ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002, p. 247.
sotto l‟incubo dell‟esperienza nazifascista, come limite al legislatore, costituisce anche limite insuperabile per la stessa persona la quale non potrà così consentire validamente in alcun caso che venga degradata la sua dignità (…)”295
.
Secondo questa impostazione la dignità umana costituisce un valore “supercostituzionale” che l‟ordinamento deve proteggere a prescindere da una esplicita richiesta in tal senso e, in casi estremi, anche contro la volontà del singolo interessato. Ed infatti si sostiene che “se è vero che nelle (cioè: attraverso le) libertà costituzionalmente protette si può ravvisare la tutela della dignità dell‟uomo, è pur vero che tali libertà incontrano un limite nell‟idea di dignità umana. In altre parole: la dignità dell‟uomo è il con-fine delle libertà costituzionalmente protette, proprio perché – a ben vedere – essa costituisce l‟unico vero fine che esse possono e devono perseguire”296
. In quanto con-fine essa impedisce “che l‟uso delle stesse libertà sia rivolto alla degradazione giuridica della persona, trasformandosi in un‟esaltazione e, alla fine, in un abuso ai danni della stessa”297
.
L‟uomo, si potrebbe dire, è depositario di una responsabilità verso se stesso e verso il genere umano che si traduce in un limite, intrinseco, alla facoltà di valutare e decidere di se stesso e, nella specie, della propria salute.
295 In questi termini già E. CAPIZZANO, Vita e integrità fisica (diritto alla), cit., p. 1007. Analogamente G. PELAGATTI, op.cit., p. 59 afferma che “(…) l‟assunzione del valore della persona umana al vertice della gerarchia dei valori giuridici non solo comporta l‟affermazione delle libertà fondamentali, ma implica anche che l‟adempimento dei doveri di solidarietà richiesto al singolo si diriga prima di tutto, nel senso di un dovere generale di conservazione e valorizzazione del proprio corpo e delle proprie energie produttive (…) il principio del rispetto della persona umana, cioè, si traduce in un limite della libertà di disposizione del proprio corpo, il cui esercizio non potrà essere negativo del valore della personalità”. Pare opportuno considerare sin da ora che siffatta concezione non è condivisibile. In primo luogo, è smentita dal tenore letterale della norma in esame ove il limite è posto espressamente nei confronti del legislatore e non della persona destinataria del trattamento; in secondo luogo sembra superabile con la considerazione per la quale l‟unica valida ragione per imporre una limitazione alla libertà individuale consiste nell‟obbiettivo di non nuocere o avvantaggiare concretamente un altro o altri individui. Porre un limite all‟individuo esclusivamente nel suo interesse è in contraddizione con lo stesso principio personalista, perché antepone valutazioni generali che, benché motivate da esigenze protettive, provengono dall‟alto (dallo Stato) e non dal singolo individuo che invece è l‟unico in grado di sapere e di decidere cos‟è nel suo interessse.
296 A. RUGGERI - A. SPADARO, Dignità dell‟uomo e giurisprudenza costituzionale
(prime notazioni), cit., p. 347.
297 C. PANZERA, Un diritto tra i doveri? Lo
<strano caso> del diritto alla salute, in R.
BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), I doveri costituzionali: la
prospettiva del giudice delle leggi. Atti del Convegno di Acqui Terme, Alessandria, 9-10 giugno
4.3.2. L‟approccio autonomista: la persona umana come sfera intangibile dal potere pubblico
La dottrina, per vero maggioritaria, dà una ricostruzione profondamente diversa della disposizione in esame secondo la quale il “rispetto della persona umana” è inteso proprio con riferimento al particolare rilievo dato al singolo individuo e quindi, ai limiti che il legislatore (e non il singolo) non può mai superare nel prevedere ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori298.
In questo senso,“il rispetto della persona” si sostanzia nella tutela delle convinzioni, delle opinioni, dei diritti fondamentali del singolo che solo può decidere il disegno del proprio essere “persona”299
e dunque, segna il luogo dell‟assoluta intangibilità, lo spazio di fronte al quale il potere pubblico, nonostante la presenza di interessi collettivi, necessariamente si ritrae.
Tale principio, si ritiene, è coerente con l‟impianto personalista della Costituzione che pone al centro l‟individuo e la sua libertà e si limita a prevedere il dovere dei pubblici poteri di operare contro i fattori esterni, di ordine sociale ed economico che di fatto pregiudicano la libertà e l‟uguaglianza. Entro tali confini è la volontà del soggetto ad essere sovrana300.
298 F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, cit., p. 314, secondo il quale “il rispetto della persona umana costituisce una limitazione specifica alla legislazione i cui parametri, storicamente mutevoli, vanno bensì rinvenuti nello svolgimento del concetto stesso di persona umana e dei suoi valori, ma con riferimento a quei settori o schemi di valori che la costituzione prevede e garantisce”.
299 Cfr. F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, cit., p. 314. Per la medesima impostazione si veda, ex multis, B. PEZZINI, Il diritto alla salute..cit., p. 28-30; D. VINCENZI AMATO, Art. 32, secondo comma. Rapporti etico-sociali, cit., p. 172-173; ID.,
Tutela della salute, cit., p. 27; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione”, cit., p. 313, M. LUCIANI, Salute (diritto alla)..cit., p. P. BARILE, Diritti dell‟uomo e libertà fondamentali, cit., p. 385 ss; B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, cit., p. ; R. D‟ALESSIO, I limiti costituzionali dei trattamenti “sanitari” (a proposito dei testimoni di Geova), cit., p. 545; S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in cit., p. 903; R. ROMBOLI, Sub. Art 5, cit., p.
337. Un corollario del “principio del rispetto della persona umana”, quale sintesi dei diritti fondamentali imputabili al soggetto, è stato individuato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 2 giugno 1994, n. 218 (in Giur. cost., 1994, p. 1812), ove si legge che “la salvaguardia della dignità
della persona comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute, ed [il diritto di questa] al mantenimento della vita lavorativa e di relazione sociale compatibile con tale stato”.
300 Con riferimento al diritto alla salute, come abbiamo visto, i limiti esterni posti dalla costituzione sono l‟obbligo di curarsi quando ciò sia assolutamente necessario a salvaguardare la salute degli altri membri della collettività e,in virtù del principio di pari dignità sociale (art. 3, comma 2, Cost.), il divieto degli atti con finalità di lucro che attribuiscono a terzi poteri di disposizione sul proprio corpo che secondo parte della dottrina sono gli unici che ormai ricadono nella sfera di applicazione dell‟art. 5 c.c. Infatti, le discipline speciali che prevedono la cessione di parti del corpo a terzi, in particolare la normative in materia di trapianto, presuppongono lo scopo altruistico e solidale della donazione e fissano il divieto di commercializzazione, quali strumenti
In definitiva, secondo questa impostazione l‟art. 32, 2 co., Cost., a contrario ma chiaramente, riconosce la libertà di autodeterminazione intorno alla propria salute e, quindi, riconosce il diritto di rifiutare le cure quale espressione, in campo sanitario, della libertà personale301.