LE SCELTE DI FINE VITA IN ITALIA
LA LIBERTA‟ DI CURA NELLA COSTITUZIONE
2. Considerazioni preliminar
2.2 La necessaria relatività culturale e l‟evoluzione storica dei diritti fondamentali come presupposto per lo studio delle posizioni soggettive
rivendicate nelle scelte di fine vita
Per procedere all‟esame delle libertà costituzionali sopra indicate, ci sembra opportuno svolgere alcune considerazioni per far emergere da quale prospettiva muova la ricerca.
In primo luogo, pare doversi considerare che, come è stato autorevolmente sostenuto, i diritti fondamentali – seppur fondamentali – sono culturalmente, storicamente244 e, potremmo dire, intrinsecamente relativi245, precisando che con tale espressione non si vuole mettere in dubbio la pretesa „fondamentalità‟ dei diritti dell‟uomo (e la loro portata universale), ma semplicemente adottare una prospettiva concreta, indispensabile per il tema che ci accingiamo ad affrontare.
Sotto il profilo culturale non si può ignorare che i diritti dell‟uomo codificati nelle Costituzioni e nelle Carte dei diritti del XX secolo sono espressione del
244 In questi termini, per tutti si veda i saggi di N. Bobbio raccolti ne L‟età dei diritti, Torino, Enauidi, 1997.
245 Così, letteralmente, F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995.
patrimonio giuridico, sociale e culturale delle democrazie occidentali. Benché a partire dalla metà del secolo scorso, la “dottrina dei diritti umani” abbia cercato di affermare il fondamento universale e la validità ultranazionale delle libertà fondamentali, la loro applicazione è strettamente localizzata, nel senso che tendono ad applicarsi in un territorio definito (gli ordinamenti occidentali) ai soggetti che vi risiedono (cittadini e al più residenti), mentre la maggioranza degli Stati del mondo riconosce diverse „tavole di valori‟. Pensiamo al riguardo, ai Paesi ad influenza coranico-islamica, agli Stati africani in cui è ancora presente la tradizione animista, o alla Repubblica cinese influenza dalla cultura del confucianesimo246.
Volendo tralasciare differenze così significative che, seppur rilevanti nell‟ambito di „un discorso sui diritti‟, esulano dall‟oggetto del presente studio, non si può non considerare che anche le diversità lato sensu culturali (comprendenti le concezioni religiose, etiche, filosofiche, politiche) degli ordinamenti appartenenti alla stessa famiglia geo-politica hanno una significativa influenza sugli orientamenti giuridici e quindi, sul modo di concepire e realizzare i diritti fondamentali. Nell‟ambito di uno studio aperto alla prospettiva comparata, pare perciò opportuno segnalare fin dall‟inizio la “parzialità prospettica” di ogni ricostruzione.
In secondo luogo, i diritti fondamentali sono diritti storici in un duplice senso. In primo luogo, nel senso che emergono dai bisogni e dalle esigenze che esprime una società in un certo momento storico e dunque tanto più si comprendono quanto più si guarda alle istanze che ne hanno determinato (e ne determinano) l‟affermazione247
. Con riferimento alle problematiche oggetto di
246 Si veda al riguardo P. COSTA-D.ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria e
critica, Milano, Feltrinelli, 2002, ed in particolare i saggi di R. BAHUL, Prospettive islamiche del costituzionalismo, p. 617 ss; A. EHR-SOON TAY, I “valori asiatici” e il rule of law, p. 683 ss; C.
PEI, La dottrina confuciana e “il governo dell‟uomo”: l‟umanesimo cinese originario, p. 739 ss; L. ZHENGHUI-W.ZHENMIN, Diritti dell‟uomo e Stato di diritto nella teoria e nella pratica
della Cina contemporanea, p. 791 ss. Si veda anche A. PIN, Diritti fondamentali e Islam, in M.
CARTABIA, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti
Europee, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 435 ss; F. CASTRO, Diritto mussulmano, in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1992, p. 289 ss.
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In questi termini N. BOBBIO, Sul fondamento dei diritti dell‟uomo, e ID., Presente ed
avvenire dei diritti dell‟uomo, entrambi in ID., L‟età dei diritti, cit., p. 5 ss e 17 ss. Sui diversi
modelli di approccio teorico-dottrinale alla tematica delle libertà fondamentali e del loro fondamento si vedano M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle Costituzioni moderne. Le libertà
studio, si deve necessariamente rilevare che le nuove e continue sfide provenienti dal mondo della scienza e della tecnica producono significative „invadenze‟ nella sfera personale del singolo tanto da determinare l‟emersione di nuovi bisogni che, a loro volta, veicolano l‟affermazione di “nuovi diritti”.
La storicità dei diritti, inoltre, si coglie anche se si pone mente al fatto che le pretese giuridiche sono destinate ad evolversi insieme al contesto giuridico, in forza dei cambiamenti della coscienza sociale e culturale, del progresso scientifico e tecnologico248. Non a caso, spesso è la Corte costituzionale, o ancor prima la giurisprudenza ordinaria, ad avvertire il cambiamento dei tempi ed a sollecitare il legislatore ad intervenire249.
Se ciò può dirsi valido in generale, è piuttosto evidente che il terreno delle questioni bioetiche sia uno dei più sensibili a tali modificazioni; pertanto i diritti fondamentali in esse coinvolti devono essere „letti‟ e interpretati alla luce del contesto sociale e giuridico in cui vivono.
Nel nostro momento storico, infine, uno studio rivolto alla dimensione costituzionale non può non rivolgere l‟attenzione alla scena internazionale ed, in particolare, europea250. Il livello di integrazione (o per usare un‟espressione cara alla nostra Corte costituzionale, di coordinamento) tra l‟ordinamento interno e quello comunitario è tale da richiedere l‟analisi delle questioni giuridiche tenendo
giur., XI, Roma, Treccani, 1989, p. 4 ss; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2005, p. 3 ss.
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Sul tema N. BOBBIO, Diritti dell‟uomo e società, in ID., L‟età dei diritti, cit., p. 66 ss; P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei casi e astrattezza della norma, Milano, Giuffrè, 2007, p. 45: “il procedere delle conoscenze ed il mutare delle percezioni di un fenomeno o di un problema - e così pure le innovazioni legislative – costituiscono i principali motori dei progressivi assestamenti di senso della Carta; ciò che la rende durevole nel tempo, sensibile ai cambi di stagione, applicabile a realtà neppure concepibili nel momento in cui essa vedeva la luce”.
249 Come è noto, in alcuni casi la Corte costituzionale ha utilizzato le sentenze monitorie (ad es. tra le altre la sentenza 12 luglio 1979, n. 98, ove la Corte pone il problema di un intervento legislativo in materia di mutamento di sesso), in altri ha espressamente sanzionato l‟anacronismo legislativo. In quest‟ultimo senso v. la sentenza 16 dicembre 1968, n. 126 con la quale è stata dichiarata l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 559, 1 e 2 co, c.p. concernente la sanzione dell‟adulterio femminile o la famosa sentenza 18 febbraio 1975, n. 27 nella quale è stata pronunziata l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implicava un danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre che ha permesso l‟introduzione della disciplina sull‟aborto in Italia (l. 194/1978).
250 In questo senso si veda Corte cost., 1999, n. 388 ove si legge che i diritti umani sono garantiti pure da convenzioni internazionali sicché “ al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione”.
conto della disciplina contenuta nelle fonti comunitarie, per come interpretate dalla Corte di Giustizia. Fra queste assume particolare rilievo, ai fini del presente lavoro, la Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea che, in seguito alla ratifica del Trattato di Lisbona, ha acquistato il valore giuridico di trattati istitutivi (v. art. 6 Trattato UE).
Inoltre, la recente apertura della Corte costituzionale nei confronti della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (di seguito, CEDU), elevata al rango di norma interposta che opera come parametro nel giudizio di costituzionalità delle leggi251, rende necessario una diretta considerazione anche dei diritti e dei principi ivi affermati.
In altre parole, la c.d. tutela multilivello dei diritti fondamentali – espressione che nonostante l‟abuso cui è sottoposta, mantiene un significato estremamente evocativo – rappresenta uno scenario che non può essere ignorato. La facoltà riconosciuta al giudice di attingere alle fonti europee come parametri di riferimento nell‟interpretazione della norme nazionali, produce un notevole ampliamento delle aspettative individuali e delle oggettive possibilità di tutela, risultato che nella materia de qua assume un‟importanza decisiva252.
2.2. Segue: l‟importanza del bilanciamento dei diritti inviolabili