LE SCELTE DI FINE VITA IN ITALIA
LA LIBERTA‟ DI CURA NELLA COSTITUZIONE
4. Il diritto alla salute In particolare, le diverse concezioni della sfera di disponibilità del diritto alla salute da parte del titolare.
5.3. La vita come diritto di libertà
La dottrina maggioritaria è orientata verso una diversa interpretazione del concetto di indisponibilità del diritto alla vita.
Secondo alcuni autori, il carattere indisponibile di un diritto non significa impossibilità per il titolare di disporne tout court, ovvero impossibilità di rinunciarvi, ma sta ad indicare il divieto di ogni intervento autoritativo da parte di soggetti terzi (pubblici e privati)353 e la necessità che l‟atto di disposizione sia sempre supportato dal consenso del suo titolare354. Ed invero, si afferma che“ (…) l‟esercizio di un diritto comporta che il titolare possa disporre, positivamente o negativamente, del bene in cui consiste la specifica libertà in questione nel modo che vuole senza che le vicende a ciò correlate possano minimamente influire sulla titolarità del medesimo”355
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all‟intangibilità della vita”. La medesima tesi era stata già sostenuta dall‟Autore in Diritto alla
vita, diritto sulla vita. Sulle origini culturali del problema dell‟eutanasia, in RIF, 1988, p. 16 ss.
352 Ci pare infatti che questa ricostruzione riduca l‟indisponibilità del diritto alla vita, non alla intangibilità assoluta del bene vita, bensì all‟impossibilità di disporne soltanto da parte del suo titolare. Ciò perchè nel momento in cui la legge vieta la facoltà di rinunciare alla vita o pone un obbligo di intervento per impedire la morte di un soggetto che abbia scelto consapevolmente di lasciarsi morire, lo Stato dispone della vita del singolo, imponendone l‟esercizio in senso positivo. Seguendo questo modo di ragionare, si dovrebbe sostenere allora che l‟ordinamento riconosce due distinte posizioni giuridiche: un interesse pubblico alla tutela della vita (che giustifica l‟intervento dello Stato) ed un dovere individuale o un potere-dovere di vivere.
353 In questo senso si veda V. PUGLIESE, Nuovi diritti: le scelte di fine vita tra diritto
costituzionale, etica e deontologia medica, in Riv. pen. , 2/2009, p. 141, secondo il quale “il diritto
alla vita (…), è indisponibile nella sua titolarità verso terzi, ma libero nel suo esercizio”.
354 A. PACE, Libertà individuale (dir. cost.), cit., p. 307, secondo l‟A. “libera disponibilità della propria persona ed indisponibilità assoluta del diritto sono conciliabili posto che l‟art. 13 (…) non autorizza quegli atti che (…) contravvengono al limite esterno della necessariamente costante volontarietà.”. Si veda anche M. LUCIANI, Salute (diritto alla), cit., p. 4, secondo il quale“indisponibilità dei diritti fondamentali non è da ritenere come assoluto divieto della facoltà di disporre, ma come presenza della necessariamente costante volontarietà”; F. MODUGNO,
Trattamenti sanitari non obbligatori e Costituzione, cit., p. 311.
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A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, cit., p. 28. Nei medesimi termini G. GEMMA,
Vita (diritto alla), cit., p. 671; e G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l‟art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubbl., 2008, p. 103, secondo il quale “La categoria del diritto soggettivo
Altri autori, invece, distinguono tra indisponibilità ed irrinunziabilità precisando che la tendenziale indisponibilità del diritto alla vita (che rende in linea di principio costituzionalmente legittimo l‟art. 5 c.c.) non vale anche a sancirne la irrinunziabilità, con la conseguenza che il diritto alla vita non può essere imposto coattivamente356.
Pertanto, secondo questa impostazione, la nostra Carta costituzionale riconosce la vita come valore primario ed assoluto di cui i pubblici poteri non possono disporre (da cui il divieto della pena di morte) e che hanno l‟obbligo di tutelare contro ogni aggressione esterna (da cui le fattispecie penali a tutela della viat); ma ciò non significa che il diritto alla vita possa tradursi in un dovere di vivere contro la propria volontà, se non contraddicendo l‟impianto personalista del nostro ordinamento costituzionale 357.
La morte, come la vita, non possono giammai consistere in doveri, ma semmai in libertà ; in particolare lo Stato non può impedire o punire la scelta di rinunciare alla vita, perché “il suicidio spontaneo e cosciente è un atto di libertà (…), il rispetto della persona impone, almeno per regola generale, il rispetto anche di tale decisione”358
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decisione. Se il sedicente diritto deve essere esercitato, si tratta piuttosto di una funzione e quindi, in termini di situazione giuridica soggettiva di un potere-dovere.”
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In questi termini P. CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 151. Nello stesso senso, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 100 ss, secondo il quale il diritto alla vita non può essere irrinunciabile, perché altrimenti bisognerebbe sostenere che il suicidio è costituzionalmente illegittimo. Il dovere di vivere potrà derivare da norme morali o religiose, non da obblighi giuridici, l‟ordinamento infatti non punisce il tentativo di suicidio. Contra P. F. GROSSI, Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea, in M. SICLARI, Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2003, p. 49 secondo il quale “il diritto alla vita in quanto diritto di libertà può liberamente e volontariamente subire limitazioni ed auto-limitazioni anche gravose e (…) pesanti, che possono pur sempre farsi rientrare in una forma negativa del suo godimento, ma non è mai definitivamente rinunziabile, proprio perché la rinunzia definitiva si palesa come negazione radicale ed assoluta della stessa libertà che ne forma oggetto ed è perciò concettualmente inammissibile”.
357 S. SEMINARA, Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in
Dir. pen. e proc., 2007, p. 1562, secondo il quale “ (…) in sistema laico e pluralistico, a chiunque
deve essere permesso di scegliere da sé la qualità della propria esistenza e la negazione di tale libertà , in nome di un‟assoluta indisponibilità del bene della vita, rinvia a visioni integralistiche incompatibili con l‟ispirazione personalistica posta a base della Costituzione”. Nello stesso senso M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, Giappichelli, 2001, p. 200.
358 Sicché “una legge che vietasse e sanzionasse in via generale il suicidio sarebbe sicuramente incostituzionale per violazione dell‟art. 2 Cost.”, così P. BARILE, Diritti dell‟uomo e
libertà fondamentali, cit., p. 59. In termini analoghi A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, cit., p.
19. A. ALGOSTINO, I possibili confini del dovere alla salute, in Giur. it., 1996,p. 3219. Concorde anche P. CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 151, che però precisa “l‟affermazione della non punibilità del suicidio non equivale all‟accoglimento della tesi che ammette, ai sensi
Sulla base di tali presupposti la dottrina dominante riconosce piena copertura costituzionale alla libertà di rifiutare o rinunciare alle cure anche quando dal suo esercizio deriva la morte359 perchè la tutela della vita è un valore fondamentale se collegata alla libertà di autodeterminazione individuale, non quando è in contrasto con questa.
5.4. La soluzione preferibile in base al quadro normativo attuale e ai