LE SCELTE DI FINE VITA IN ITALIA
LA LIBERTA‟ DI CURA NELLA COSTITUZIONE
4. Il diritto alla salute In particolare, le diverse concezioni della sfera di disponibilità del diritto alla salute da parte del titolare.
4.1. La tesi organicistica: il dovere alla salute.
Il diritto alla salute si manifesta in primo luogo come diritto di libertà in forza del quale l‟individuo può pretendere che gli altri soggetti – sia pubblici che privati – si astengano da ogni comportamento che possa ledere la sua salute.
Tale pretesa di astensione, si specifica ulteriormente attraverso le disposizioni del secondo comma dell‟art. 32 Cost. che, per garantire la sfera individuale da quelle interferenze sentite come maggiormente pericolose276, pongono limitazioni precise, di tipo formale e sostanziale al potere di intervento coercitivo dello Stato277.
A garanzia dell‟intangibilità della sfera corporea la prima parte del secondo comma della norma richiede un‟esplicita previsione legislativa per l‟imposizione di un “determinato” trattamento sanitario, inteso come attività diagnostica o terapeutica volta a salvaguardare la salute del soggetto278.
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Sulla tecnica di configurazione dei diritti di libertà nei testi costituzionali, in termini di facoltà risultanti dalla regolazione dei “poteri temuti” si veda G. AMATO, Commento all‟art. 13, in Commentario della Costituzione, a cura di G.Branca, artt.13-20, cit., 1977, p. 2.
277 Che il rapporto sia fra Stato e cittadino e non riguardi persone terze (quali i medici, ad esempio) è facilmente ricavabile dalla norma che impone un obbligo al legislatore, in questi termini si veda D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà, cit., p. 25.
278 Controverse sono la natura e l‟intensità di tale riserva di legge. Prima della riforma dell‟art. 117 Cost. da parte della legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante Misure per la riforma del
Titolo V della Costituzione, la dottrina si era espressa prevalentemente a favore della esclusiva
competenza statale (S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., p. 880; B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, cit., 56), mentre la Corte costituzionale si era pronunciata in senso contrario (Corte cost. 27 novembre 1980, n. 154, in Foro it., 1981, I, 1211). Dopo la riforma del Titolo V la tutela della salute figura all‟art. 117, terzo comma, Cost. fra le materie di competenza concorrente, ma il primo comma (lettera m) della medesima disposizione riserva allo Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Al riguardo, sembra potersi ritenere che i trattamenti sanitari che vengono imposti per legge in ragione delle loro finalità preventiva e/o curativa devono essere considerati livelli essenziali di prestazione sanitaria l‟imposizione dei quali rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale.Per quanto concerne l‟intensità della riserva, la posizione dominante della dottrina è favorevole al carattere relativo della stessa (in questi termini, S. P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e
Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Dir. soc., 1979, p. 901 il quale
ritiene trattasi di riserva assoluta in caso di trattamenti coattivi sui quali si veda infra; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, in Dir. soc., 1982, p. 313, V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, cit., p. 558), ma non mancano coloro che
E‟ proprio in ordine al significato di questa previsione che sono state elaborate diverse interpretazioni del problema della disponibilità del bene salute da parte del titolare.
Secondo una lettura ispirata ad una visione organicistica, ormai decisamente minoritaria in dottrina, la disposizione sancirebbe un generale dovere alla salute, come presupposto dell‟adempimento degli altri doveri costituzionali tipici, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale previsti dall‟art. 2 Cost.279.
Ciò sarebbe confermato dall‟art. 5 del codice civile che nel vietare gli atti di disposizione del proprio corpo “quando cagionano una diminuzione permanente dell‟integrità fisica”, dimostrerebbe la vigenza di un obbligo individuale di mantenersi abili e capaci per svolgere le funzioni pubbliche o private cui si è chiamati dalla società280.
ritengono che debba qualificarsi come assoluta, posizione quest‟ultima che pare preferibile in considerazione del fatto che si tratta di porre un limite ad una libertà fondamentale dell‟individuo inerente alla sua stessa persona (P. BARILE, Diritti dell‟uomo e libertà fondamentali, cit., p. 385; R. ROMBOLI, Libertà di disporre del proprio corpo. Art. 5, cit., p. 340; P. CARETTI, I diritti
fondamentali.., cit., p. 434; S. MERLINI, Libertà personale e tutela della salute mentale: profili costituzionali, in Dem. dir., 1970, p. 86, secondo cui il carattere assoluto della riserva discende dal
fatto che si tratta di incidere sulla salute, la quale è condizione primaria per l‟esercizio di tutti i diritti di libertà; B. PEZZINI, Il diritto alla salute : profili costituzionali, cit., p. 28.)
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In particolare “il dovere al lavoro” (art. 4 Cost.), il sacro dovere della difesa della Patria (art. 52), il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30), il dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53) ed il dovere di fedeltà alla Reppublica (art. 54).. In questo senso, C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, 1961, in Problemi di diritto pubblico
nell‟attuale esperienza costituzionale repubblicana, Vol. III della Raccolta di scritti, 1972, p. 437;
P. PERLINGERI, La personalità umana nell‟ordinamento giuridico, cit., p. 201 ss; A. GUSTAPANE, L‟autolesionismo nell‟ordinamento giuridico italiano, in Dir. soc., 1992, p. 295 ss; G. PELAGATTI, I trattamenti sanitari obbligatori, Roma, CISU, 1995, p. 43; I. NICOTRA GUERRERA, Vita e sistema dei valori nella Costituzione, Milano, 1997, p. 144 ss; C. GEMMA,
Costituzione ed integrità fisica, cit., p. 67. Dubbiosi A. SIMONCINI - E. LONGO, Art. 32, in Commentario alla Costituzione, cit., p. 669.
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In questi termini P. BELLINI, Aspetti costituzionali con riferimento alla libertà
religiosa, in AA. VV., Trattamenti sanitari fra libertà e doverosità, cit., p. 64-65 secondo il quale
il diritto alla salute si leva “al rango di vero „diritto indisponibile‟: giuridicamente indisponibile. (…) [e i] risvolti pubblicistici (i quali, in certe circostanze, possono raggiungere una tanto segnata intensità da giustificare, con le debite cautele, l‟obbligatorietà per legge di determinati trattamenti sanitari) vengono ad imprimere al diritto alla salute come un senso di generale doverosità (…) non giuridica, (…) ma di tipo etico o sociale, una doverosità civica (…)”. Secondo l‟A. il diritto di rifiutare le cure si tradurre nel “mancato esercizio del diritto alla salute (tale per sé da ingenerare una posizione personale di piena liceità giuridica) verrebbe però anche a costituire un
Dal combinato disposto degli artt. 32, 1 co. e 2 Cost., dunque, si desumerebbe che il cittadino è titolare di un diritto-dovere di curarsi a garanzia del benessere degli altri individui e del corpo sociale in generale281.
Tale ricostruzione è stata fortemente criticata dalla dottrina largamente maggioritaria dal momento che finisce col trasfigurare un diritto di libertà, l‟unico peraltro che la Costituzione proclama “fondamentale”, in una generica posizione di soggezione (il dovere di mantenersi abili) e si pone in netto contrasto con l‟intero sistema di valori costituzionali, informato alla centralità della persona e della sua libertà282.