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L‟approccio personalista: la volontarietà dei trattamenti sanitari.

LE SCELTE DI FINE VITA IN ITALIA

LA LIBERTA‟ DI CURA NELLA COSTITUZIONE

4. Il diritto alla salute In particolare, le diverse concezioni della sfera di disponibilità del diritto alla salute da parte del titolare.

4.2. L‟approccio personalista: la volontarietà dei trattamenti sanitari.

La dottrina e la giurisprudenza costituzionale oggi prevalenti sposano una diversa lettura dell‟art. 32 Cost., secondo la quale la disposizione riconosce la salute primariamente come diritto individuale che prevale sull‟interesse della collettività, salve ipotesi specifiche e tassativamente previste.

Tale interpretazione trova fondamento, oltre che sulla considerazione per cui i doveri costituzionali sono un catalogo chiuso283, nel tenore letterale della norma.

In essa, si dice, non si fa alcun riferimento all‟esistenza di un dovere; al contrario, il primo comma attribuisce priorità logico-testuale al diritto individuale

281

In questi termini A. GUSTAPANE, L‟autolesionismo nell‟ordinamento giuridico

italiano, cit., p. 301, secondo il quale “la persona umana ha l‟obbligo di preservare quelle

condizioni di integrità psico-fisica che siano idonee a garantire l‟adempimento minimale dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica su di lei gravanti o come semplice individuo o come cittadino rivestito di specifiche funzioni pubbliche o private in quanto sono proprio tali condizioni a costituire il presupposto indispensabile per l‟espletamento delle indifferibili posizioni soggettive passive impostele”. Nello stesso senso si veda S. LESSONA, La

tutela della salute pubblica, in CALEMENDREI – LEVI, Commentario sistematico della Costituzione italiana, Firenze, 1950, p. 33 ss; E. CAPIZZANO, Vita e integrità fisica (diritto alla),

in Noviss. dig. it., XX, Torino, 1975, p. 1007; e più di recente G. PELAGATTI, I trattamenti

sanitari obbligatori, cit., p. 20-28; G. GEMMA, Costituzione ed integrità fisica, in A.A.V.V., Atti di disposizione del proprio corpo a cura di U. Breccia e A. Pizzorusso, Pisa, University Press,

2007, p. 67 peraltro in revisione della diversa opinione espressa dallo stesso Autore in

Sterilizzazione e diritti di libertà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, p. 254 ss.

282 F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, in Dir .soc., 1982, p. 311 ss; M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. Soc., 1980, p. 760 ss; R. D‟ALESSIO, I limiti costituzionali dei trattamenti sanitari (a proposito dei Testimoni di Geova), in Dir. soc., 1981, p. 540; B. PEZZINI, Il diritto alla salute, cit., p. 69 ss; R. ROMBOLI, La

libertà di disporre del proprio corpo. Art. 5, cit., p. 336.

283 G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, Giuffrè, 1967, p. 39 ss; A. CERRI, Doveri pubblici, in Enc. giur., XII, Roma, Treccani, 1989, p. 1 ss.

rispetto all‟interesse della collettività ed il secondo comma stabilisce espressamente che al soggetto possono essere imposti “determinati” trattamenti sanitari (non un generico obbligo di cura284), in casi eccezionali e tassativi in cui via sia una legge a prevederlo.

Il richiamo all‟art. 5 c.c. non può assumere rilievo in senso contrario poiché l‟art. 32, comma 2, Cost. in quanto norma gerarchicamente preordinata, prevale sulla norma codicistica la quale, essendo stata adottata in epoca anteriore all‟affermazione dell‟ordinamento repubblicano, ha subito le “modificazioni tacite” necessarie a renderla conforme al mutato quadro costituzionale285

.

In verità, il secondo comma dell‟art. 32 Cost. riconduce ad unità il bene salute indicando i rigorosi argini entro i quali i pubblici poteri, al fine di tutelare la salute collettiva, possono incidere nella sfera personale del singolo (e quindi “violare” la sua libertà), imponendo uno specifico obbligo di cura286

.

In questo senso, si sostiene, il trattamento sanitario obbligatorio deve avere necessariamente una finalità sanitaria (diagnostica o terapeutica) 287 e può considerarsi costituzionalmente legittimo solo se assolutamente necessario a salvaguardare la salute collettiva, vale a dire solo se la condizione patologica del destinatario del trattamento è in grado di mettere in pericolo la salute degli altri, di

284

P. BARILE, Diritti dell‟uomo e libertà fondamentali, cit., p. 385 ss.

285 In questi termini per tutti R. ROMBOLI, La libertà di disporre del proprio corpo…cit., p. 234 ss. Per l‟evoluzione del concetto di integrità fisica e gli “aggiustamenti di significato” relativi all‟art. 5 c.c. si veda infra al § 4.

286

Un problema che vede divisa la dottrina riguarda l‟applicabilità ai trattamenti sanitari coattivi delle garanzie previste dall‟art. 13 Cost. Secondo alcuni autori dal momento che tale ultima disposizione contiene norme applicabili a tutte le forme di limitazione della libertà personale, si applica anche alla fattispecie in esame (cfr. A. PACE, Libertà personale, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 287 ss.). Altri autori, invece, sostengono che il trattamento sanitario obbligatorio non costituendo una misura afflittiva o degradante, non può ricadere nell‟ambito di applicazione delle garanzie costituzionali della libertà personale (P. BARILE, Diritti dell‟uomo e

libertà fondamentali, cit, p. 385 ss). Sul punto si veda S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), cit., 875 ss che

distingue fra trattamenti sanitari obbligatori e coercitivi.

287 Infatti, a differenza di altre disposizioni costituzionali in cui la limitazione di una libertà è ammessa in funzione di interessi distinti e non omogenei, l‟art. 32 si muove tutto all‟interno della sfera della salute, cui sono ricondotti sia il diritto individuale che l‟interesse generale. Ne deriva che la limitazione della libertà individuale può essere giustificata solo da un interesse distinto ma omogeneo a quello del singolo. Secondo questa impostazione, che a noi pare preferibile, i trattamenti imposti per altri fini non ricadono sotto la tutela dell‟art. 32 Cost., ma sotto quella dell‟art. 13 e quindi dovranno rispettare le garanzie poste da tale disposizione (ad es. il prelievo ematico coattivo a scopo probatorio su cui si veda Corte cost. sent. 9 luglio 1996, n. 238). In questi termini, D. VINCENZI AMATO, Il 2° comma dell‟art. 32, cit., p. 167-170, ID. Tutela della

salute, in AA.VV., Trattamenti sanitari fra libertà e doverosità, cit., p. 21; B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, cit., p. 67.

tutti gli altri membri della collettività 288 (e non di singoli individui289). In assenza di tale necessità, la Costituzione dà prevalenza all‟autodeterminazione individuale, talché nessun trattamento potrebbe essere legittimamente applicato in assenza o contro il consenso dell‟avente diritto, seppur diretto a salvaguardare il suo benessere.

Sulla base di questi presupposti, la dottrina e la giurisprudenza assolutamente maggioritarie concordano nel sostenere la vigenza di un principio generale di volontarietà dei trattamenti sanitari e, quindi, di tendenziale disponibilità del bene salute da parte del suo titolare.

4.3. Art. 32, co. 2, Cost. Le diverse interpretazioni del “limite del

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