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La libertà di coscienza del paziente: il diritto di vivere anche le fasi terminali della propria esistenza in ossequio ai propri convinciment

LE SCELTE DI FINE VITA IN ITALIA

LA LIBERTA‟ DI CURA NELLA COSTITUZIONE

6. La libertà di coscienza ed il valore del pluralismo come ulteriori argomenti a favore della disponibilità (da parte del titolare) dei diritti alla

6.2. La libertà di coscienza del paziente: il diritto di vivere anche le fasi terminali della propria esistenza in ossequio ai propri convinciment

interiori.

La libertà di coscienza intesa nella particolare dimensione positiva (di facoltà di agire in conformità ai dettami della propria identità morale) costituisce il diritto fondamentale che, a nostro parere, (in base ad un‟interpretazione sistematica della Carta costituzionale) fa definitivamente pendere la bilancia a favore dell‟ammissibilità costituzionale387

delle pretese giuridiche rivendicate dall‟individuo nelle scelte di fine vita.

La scelta terapeutica (sia la scelta fra le possibili terapie alternative sia il rifiuto o la rinuncia ad una terapia) ha sempre un fondamento di natura lato sensu culturale. Talvolta, ha motivazioni di carattere propriamente religioso, come nel caso degli appartenenti alla confessione dei Testimoni di Geova che rifiutano le emotrasfusioni per osservanza di uno specifico precetto contenuto nelle scritture sacre. Più in generale, affonda nell‟assetto assiologico individuale, ovvero in quella “visione del mondo” intesa come quel patrimonio di convinzioni, di principi e di valori che orienta le scelte esistenziali degli individui388. Pensiamo al diverso approccio rispetto al significato di vita e di morte che possono avere persone con un diverso patrimonio etico o religioso. O, ancora, pensiamo al diverso modo in cui gli uomini possono percepire la propria condizione di inabilità fisica o la sofferenza psichica cui sono costretti dalla malattia.

considerano un diritto di rilievo costituzionale direttamente azionabile (v. tra gli altri, G. DALLA TORRE, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in A.A.V.V., L‟obiezione di coscienza tra

tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, cit., p. 19 ss, spec. p. 38-40) e coloro

che lo ritengono un diritto legislativamente posto (v., tra gli altri, A. PUGIOTTO, Obiezione di

coscienza, cit., p. 240 ss, S. PRISCO, Stato democratico, pluralismo dei valori, obiezione di coscienza. Sviluppi recenti di un antico dibattito, cit.). Sul punto si veda il § 6.2.

386 Così S. PRISCO, Stato democratico, pluralismo dei valori, obiezione di coscienza.

Sviluppi recenti di un antico dibattito, cit.

387 Nel senso precisato sopra nell‟introduzione al presente capitolo (cfr. § 1) di non contrasto con i valori ed i principi che dalla Carta costituzionale promanano.

388 In questi termini C. PICIOCCHI, La libertà terapeutica come diritto culturale. Uno

In questa prospettiva, la scelta di fine vita (ricevere le cure palliative anche se possono accelerare il decorso della patologia; rifiutare o rinunciare ad una cura salvavita; pretendere un farmaco che acceleri il decesso) è esercizio (oltre che del diritto alla salute, nella specie della libertà di non curarsi e del diritto alla vita, nella specie della rinuncia alla vita) della libertà di coscienza, cioè del diritto di vivere i momenti finali della propria esistenza in conformità con i propri convincimenti interiori389.

Secondo l‟interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale, la scelta di coscienza e il comportamento esteriore che dà attuazione alla stessa sono liberamente ammessi, ed anzi tutelati, fintantoché non contrastano con un divieto o un obbligo posto dall‟ordinamento giuridico.

Pertanto, se è vero che non esiste nel nostro ordinamento un dovere di curarsi (se non nei limiti dei singoli obblighi di cura posti dalle leggi istitutive dei Tso) né un obbligo di mantenersi in vita, allora non vi è alcun limite alla liceità di tali comportamenti390.

In definitiva, ci pare che il riconoscimento della libertà di coscienza sia la dimostrazione più evidente della vigenza nell‟ordinamento di un principio di autodeterminazione intorno alla propria persona, vale a dire intorno agli aspetti più intimi del proprio essere, tra i quali rientrano anche la salute (intesa come corporeità e percezione soggettiva della propria condizione) e la vita (nella due inscindibili dimensioni, biologica ed esistenziale). Tale principio connota l‟esercizio di ogni libertà individuale e dunque guida l‟interprete nell‟attuazione

389 Ugualmente si potrebbe sostenere, seguendo l‟insegnamento di chi rinviene il fondamento costituzionale del diritto all‟autodeterminazione individuale nell‟art. 23 Cost., che le scelte di fine vita costituiscono espressione (o esercizio) di tale libertà, che per espresso disposto costituzionale non può essere limitata se non per legge. Pare opportuno giustificare perché si è scelto di individuare l‟ulteriore fondamento costituzionale delle scelte di fine -vita nella libertà di coscienza anziché in quella di autodeterminazione individuale. In primo luogo, la libertà di coscienza proprio per la sua natura “complessa”, capace di abbracciare i convincimenti di natura spirituale (credente, agnostica o atea), etici e filosofici, ci è sembrata più adatta a rappresentare il panorama assiologico che può nascondersi dietro una scelta di fine vita. Inoltre, questa complessità permette di guardare non solo alla libertà di ricezione della cura del paziente, ma anche alla libertà

di prestazione della cura del medico il quale si trova a fronteggiare le pretese terapeutiche di fine-

vita con il proprio bagaglio culturale. Infine, perché si ritiene che piuttosto che un autonomo diritto all‟autodeterminazione, l‟ordinamento costituzionale riconosca un generale principio di autodeterminazione che connota l‟esercizio di ogni libertà individuale e dunque guida l‟interprete nell‟attuazione dei diritti costituzionalmente (e legalmente) garantiti e nel bilanciamento di tali diritti con gli altri interessi di volta in volta contrastanti.

390 Almeno finché producono effetti nella sfera giuridica del soggetto interessato e non coinvolgono soggetti terzi. Per un approfondimento di tali tali rilievi si rinvia ai §§ 7.1 e 7.2.

dei diritti costituzionalmente garantiti e nella ponderazione di tali diritti con gli altri interessi di volta in volta contrastanti.

Con riferimento ai problemi posti dalle scelte di fine vita, tale principio non prevale ex ante ed in astratto sugli altri interessi pubblici che si oppongono alla tutela delle stesse (interesse alla tutela della vita, protezione dei soggetti deboli da abusi o strumentalizzazioni, rispetto dei doveri di solidarietà, tutela della integrità morale della progressione medica), ma entra legittimamente nel bilanciamento che il legislatore e l‟interprete sono chiamati a compiere.

6.3. La libertà di coscienza dell‟operatore sanitario di fronte alle pretese

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