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L‟origine ed il contenuto della libertà di coscienza alla luce della giurisprudenza costituzionale

LE SCELTE DI FINE VITA IN ITALIA

LA LIBERTA‟ DI CURA NELLA COSTITUZIONE

6. La libertà di coscienza ed il valore del pluralismo come ulteriori argomenti a favore della disponibilità (da parte del titolare) dei diritti alla

6.1 L‟origine ed il contenuto della libertà di coscienza alla luce della giurisprudenza costituzionale

La libertà di coscienza non è prevista espressamente in Costituzione, la sua affermazione ed il suo contenuto sono frutto della giurisprudenza costituzionale373.

In un primo momento, è stata riconosciuta come libertà di opinione in materia religiosa, e quindi come espressione del volto negativo della libertà riconosciuta dall‟art. 19 della Costituzione (cfr. sent. 2 ottobre 1979, n. 117).

Successivamente, la sua portata è stata ampliata fino a comprendere la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) non solo religioso, ma politico, artistico, filosofico e morale (cfr. ad esempio la sentenza 6 maggio 1985, n. 164).

Nella fase attuale, il contenuto della libertà di coscienza è fatto coincidere con il complesso di convincimenti interiori (filosofici, etici, politici, religiosi) che

373 In particolare la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su tale libertà, in relazione a situazioni in cui le rivendicazioni della coscienza individuale si scontravano con l‟adempimento di doveri giuridici inderogabili (obbligo del giuramento, obbligo del servizio militare, obbligo del giudice tutelare di autorizzare l‟interruzione della gravidanza della minorenne, obbligo fiscale). Per un‟analisi puntuale della giurisprudenza costituzionale in tema di libertà di coscienza si veda, tra gli altri, G. DI COSIMO, Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti

interiori della persona, Milano, Giufrrè, 2000; F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 19 ss; G. PASTORI, L‟obiezione di coscienza nell‟ordinamento italiano, in

B. PERRONE (a cura di), Realtà e prospettive dell‟obiezione di coscienza. I conflitti degli

ordinamenti, Milano, Giuffrè, 1992, p. 141 ss; A. ALBISETTI, La Corte costituzionale e l‟obiezione di coscienza, in A.A.V.V., L‟obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, a cura di R. Botta, Milano, Giuffrè, 1991, p. 143 ss. Sulla

libertà di coscienza si veda, ex multis, F. FINOCCHIARO, Art. 19, in Commentario alla

Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. Foro it., 1977, p. 238 ss; ID., Libertà di coscienza e di religione - Dir. eccl., in Enc. giur., Roma, XIX, 1990, p. 1 ss; L.

MUSSELLI, Libertà religiosa e di coscienza, in Dig. disc. pubb., IX, 1994, p. 215 ss; C. CARDIA, Religione (libertà di), in Enc. dir., Agg., II, 1998, p. 914 ss; M. RICCA, Art. 19, in

Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Torino. Utet, 2006,

caratterizzano la struttura morale, l‟identità culterale della persona374

. In questo significato, la libertà di coscienza è riconosciuta come diritto inviolabile dell‟uomo che trova fondamento nell‟univoco convergere degli artt. 2, 19 e 21 Cost. (cfr. ad esempio la sentenza 25 maggio 1987, n. 196).

L‟art. 2 Cost. costituisce la chiave per comprendere la protezione della coscienza fra le libertà fondamentali riconosciute all‟individuo come singolo. Le libertà tutelate degli art. 19 e 21 Cost. ne rappresentano, invece, gli ambiti privilegiati di espressione dal momento che la libera manifestazione del pensiero consente l‟espressione delle convinzioni politiche, filosofiche e morali, mentre la libertà religiosa consente di esprimere i propri convincimenti in materia religiosa, le convinzioni di fede o all‟opposto l‟atteggiamento ateo o agnostico375

. L‟esistenza di una libertà di coscienza avente un contenuto più ampio ed almeno in parte autonomo dalla dimensione propriamente religiosa trova conferma nelle più volte richiamate fonti sopranazionali che, seppur con diversa efficacia e forza, integrano il nostro ordinamento ed orientano l‟interpretazione del diritto interno, la Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea e la

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali.

Entrambe le Carte riconoscono la Libertà di pensiero coscienza e religione, rispettivamente agli artt. 10 (CDFUE) e 9 (CEDU)376, quale diritto che garantisce la libertà di ogni individuo di agire secondo i dettami della propria coscienza (tutti

374 La Corte costituzionale definisce la coscienza individuale come “la relazione intima e privilegiata dell‟uomo con se stesso” che costituisce “la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico dei diritti inviolabili” (cfr. sentenza 19 dicembre 1991, n. 471).

375 Cfr. le sentenze 6 maggio 1985, n. 164; 25 maggio 1987, n. 196; 19 dicembre 1991, n. 467; 28 luglio 1993, n. 343; 3 dicembre 1993, n. 422; 5 maggio 1995, n. 149; 20 febbraio 1997, n. 43 tutte reperibili al sito della Corte costituzionale www.cortecostituzionale.it.

376

Il par. 1 dell‟art. 10 della Carta di Nizza riproduce testualmente l‟art. 9, par. 1, CEDU, mentre, come avviene per molti degli altri articoli della Carta modellati su corrispondenti articoli della CEDU, non riproduce le specifiche clausole limitative presenti nel secondo paragrafo di quest‟ ultimo, ma gli si applica quanto stabilito dall‟art. 52, par. 3 (“Laddove la presente Carta

contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione”), sempre nel rispetto della clausola generale

contenuta al paragrafo 1 del medesimo art. 52, a norma del quale “Eventuali limitazioni

all‟esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall‟unione o all‟esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.

i dettami quindi anche quelli di natura non religiosa377) e della propria religione, quella di cambiare religione o convinzione e quello implicito, ma pacificamente affermato dalla giurisprudenza europea, di non essere obbligati ad avere un particolare credo ne di appartenere ad una particolare confessione religiosa378.

Passando ad analizzare i contenuti della libertà in esame, si rileva che essa emerge per lo più nella sua dimensione negativa di pretesa a non subire interferenze esterne nella propria sfera di interessi.

La libertà negativa, com‟è noto, comprende tanto l‟assenza di impedimenti, cioè la possibilità di fare, quanto l‟assenza di costrizioni, cioè la possibilità di non fare379.

Intesa come assenza di impedimenti, la libertà di coscienza coincide con il diritto di professare liberamente le proprie convinzioni e di restare coerente con esse nell‟azione380

che presuppone, come momento logicamente antecedente, il diritto di di maturare liberamente i propri convincimenti interiori381 e di mutarli nel tempo.

377

Al riguardo si veda la sentenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, nella quale si legge “la libertà di pensiero, di coscienza e di religione costituisce una delle basi della società democratica ai sensi della Convenzione. Nella sua dimensione religiosa, figura tra i principali elementi dell‟identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è un bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo – conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli – insito in tale società”.

378 Al riguardo si veda la sentenza della Commissione europea dei diritti dell‟uomo, 23 ottobre 1990, Darby c. Svezia, nella quale a fronte dell‟obbligo per un cittadino svedese di pagare tasse alla Chiesa di Stato svedese alla quale non apparteneva, si afferma che l‟art. 9 garantisce all‟individuo anche di non essere coinvolto in attività religiose se non lo vuole e se non appartiene alla confessione religiosa in questione.

379

N. BOBBIO, Eguaglianza e libertà, Torino, 1995, p. 46.

380 Tale principio è stato chiaramente espresso dalla Corte in tutte quelle pronunce di carattere additivo che hanno modificato il contenuto delle disposizioni legislative contenenti obblighi giuridici, per renderle conformi al rispetto della libertà di coscienza dei soggetti chiamati ad adempierli. Si vedano in particolare le sentenze relative all‟obbligo del giuramento dei testimoni, quali la sent. 2 ottobre 1979, n. 117, l‟ordinanza n. 278 del 1985 e la sentenza 5 maggio 1995, n. 149.

381

Sotto questo profilo, la Corte costituzionale si è pronunciata con riferimento all‟insegnamento della religione cattolica nelle scuola pubblica che, seppur giustificato in ragione del “valore formativo della cultura religiosa”, deve essere realizzato assicurando il rispetto della libertà di coscienza (e della responsabilità educativa) dei genitori ai quali viene quindi riconosciuto “un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento”. Il riferimento è alla famosa sentenza 12 aprile 1989, n. 203 pubblicata in Giur. cost., 1989, I, p. 890 ss. (vedi L. GIANFORMAGGIO, Costringere o aiutare ad essere liberi, in Filosofia e critica del diritto, 1995, p. 234). Si pensi invece, con riferimento alle questioni oggetto del nostro studio all‟evidente parallelo che corre tra la libertà di formarsi un proprio pensiero critico, una propria coscienza e l‟importanza della informazione della persona malata per l‟adozione della decisione terapeutica.

La vita, del resto, non è una linea retta e immutabile, ma un percorso in continua variazione; certe convinzioni maturano in ragione di particolari esperienze, l‟identità personale si va formando gradualmente382

.

Intesa come assenza di costrizioni, invece, la libertà di coscienza coincide con il diritto di non manifestare all‟esterno le proprie convinzioni (sentenza 27 gennaio 1972, n. 12) e con il diritto di non tenere comportamenti contrari ad essi (sentt. n. 2 ottobre 1979, n. 117; 6 maggio 1985, n. 164).

In questa seconda dimensione, la libertà in esame è considerata uno strumento di attuazione dello Stato democratico e pluralista, dotato di una normatività tanto elevata da prevalere, a condizioni legislativamente predeterminate, sugli obblighi giuridici anche di rango costituzionale.

In altre parole, in questa accezione la libertà di coscienza costituisce il fondamento costituzionale dell‟obiezione di coscienza383, intesa come la pretesa “che alcuni comportamenti, di per sé antigiuridici, non siano oggetti di sanzione, erchè il soggetto che li pone in essere ha operato una scelta fra due obbedienze: l‟obbedienza alla legge giuridica e l‟obbedienza alla legge morale”384

. Pretesa che il legislatore può riconoscere come diritto soggettivo operando quel delicato bilanciamento fra i convincimenti della coscienza individuale e le facoltà che essi reclamano, da un lato e gli inderogabili doveri che la Costituzione e l‟ordinamento giuridico impongono, dall‟altro385

.

382

Su questo presupposto la Corte costituzionale ha stabilito che l‟obiezione di coscienza al servizio militare può essere legittimamente manifestata anche dopo l‟assunzione del servizio, in seguito alla “maturazione successiva di un profondo e imprescindibile convincimento religioso (ovvero morale o filosofico)”, cfr. in particolare la sentenza 19 dicembre 1991, n. 467.

383

Sul diritto all‟obiezione di coscienza si vedano, ex multis, i saggi raccolri in A.A.V.V.,

L‟obiezione di coscienza fra tutela della libertà e disgregazio ne dello Stato democratico, a cura di

R. Botta, Milano, Giuffrè, 1991 e in A.A.V.V., Realtà e prospettive dell‟obiezione di coscienza, a cura di B. Perrone, cit.; G. BOGNETTI, Obiezione di coscienza, in Enc. giur., XXI, 1990, p. 1 ss; A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza, in Dig. disc. pubbl., X, 1995, p. 240 ss; S. LARICCIA - A. TARDIOLA, Obiezione di coscienza, in Enc. dir., Agg. III, 1999, p. 815 ss: G. DI COSIMO,

Coscienza e Costituzione, cit., p. 74; S. PRISCO – L. CAPPUCCIO, Obiezione di coscienza e trattamenti sanitari obbligatori, in L. CHIEFFI (a cura di), Bioetica e diritti dell‟uomo, Torino,

Giappichelli, 2000, p. 55 ss; S. PRISCO, Stato democratico, pluralismo dei valori, obiezione di

coscienza. Sviluppi recenti di un antico dibattito, 2007, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.;

V. TURCHI, L‟obiezione di coscienza nell‟ambito della bioetica, in Dir. famiglia, 2008, p. 1436 ss.

384

Così G. CAPUTO, L‟obiezione di coscienza: un‟erma bifronte fra tolleranza e

fondamentalismo, in A.A.V.V., L‟obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, cit., p. 14.

385 In questo senso si veda la sentenza 20 febbraio 1997, n. 43, punto 5 del Considerando in

In definitiva, la libertà di coscienza costituisce uno dei più intangibili e profondi diritti fondamentali, talchè nel suo esercizio si manifesta più intensamente l‟identità culturale della persona386.

6.2. La libertà di coscienza del paziente: il diritto di vivere anche le fasi

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