LA LIBERTA‟DI CURA NELLO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO Un‟indagine comparata
8. I Paesi Bass
8.2. La legge contenente le procedure di controllo per l‟interruzione della vita su richiesta e il suicidio assistito.
La Legge contenente le procedure di controllo per l‟interruzione della vita
su richiesta e il suicidio assistito, entrata in vigore il 1 aprile 2002, ha legalizzato
l‟assistenza sanitaria al suicidio attraverso l‟introduzione di una specifica causa di non punibilità che stabilisce espressamente che i comportamenti a ciò necessari non costituiscono fin dall‟inizio condotte penalmente rilevanti, purché posti in essere da un medico nel rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dal legislatore233. Rimane reato l‟aver compiuto le medesime azioni in violazione delle prescrizioni legislative e per chi non sia il medico di fiducia del paziente.
In tal modo si realizza una procedimentalizzazione delle pratiche eutanasiche che vengono sottoposte ad uno stretto controllo pubblico.
232 Cfr. l‟articolo 9 del Regolamento Commissioni Regionali di Controllo Eutanasia, 27 maggio 1998). Sul punto si veda C. TRIPODINA, Il diritto nell‟età della tecnica, cit., p. 313-14. Sull‟evoluzione successiva che conduce alla legge del 2001 si veda G. CIMBALO, Eutanasia
nella recente legislazione di Danimarca, Olanda e Belgio, cit., p. 144-150.
233 In particolare, la normativa prevede che il medico che somministra o prescrive un farmaco con l‟intenzione di porre fine alla vita di una persona su richiesta della stessa, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate dalla legge, non pone in essere una fattispecie penalmente rilevante.
I requisiti, sostanziali e procedurali, che il medico deve accertare prima di accogliere la richiesta del paziente sono funzionali a garantire che la volontà dello stesso sia libera, ben ponderata e durevole234.
Perché il medico possa legalmente intervenire in caso di persone in condizioni di incapacità o incoscienza (maggiori degli anni sedici ed) è necessaria l‟esistenza di direttive anticipate di trattamento legalmente rilasciate che prevedano la nomina di un fiduciario235. La legge, dunque, riconosce il medesimo valore alla richiesta attuale e a quella espressa tramite direttive anticipate.
In ogni caso, il sanitario che riceve la richiesta deve valutarne il grado di adeguatezza e se non è convinto che ricorrano le condizioni (di autenticità, ponderazione, consapevolezza) fissate dalla legge può decidere di non accoglierla236. Nel dar attuazione alla volontà del paziente deve seguire determinate procedure quali, l‟obbligo di acquisire il parere scritto di un altro collega sulla volontarietà e ponderatezza della richiesta e sul carattere irreversibile della malattia, redigere uno specifico questionario nel quale dare atto della sussistenza dei requisiti sostanziali e delle modalità con cui è stato eseguita la richiesta di suicidio assistito, da notificare al medico municipale.
234 Tra questi merita ricordare: la capacità di intendere e di volere del paziente, l‟assenza di stati depressivi, il fatto che sia stata data un‟informazione sanitaria completa, sia stata garantita l‟assistenza psicologica nella decisione e, quindi, sia stato espresso un consenso/dissenso consapevole; l‟esistenza di un gravissimo quadro clinico, caratterizzato da sofferenze fisiche intollerabili e dall‟assenza di qualsiasi prospettiva di miglioramento; il parere di un altro medico, che deve visitare il paziente e attestare per iscritto la presenza dei requisiti. Cfr. art. 2,1 co., della Legge.
235 Per tali casi sono stabilite alcune “misure di garanzia” (quali, ad esempio, la perdita dei diritti successori o di altri profitti patrimoniali) dirette ad evitare che le persone delegate dal paziente possano essere spinte ad agire contro il suo reale interesse da interessi patrimoniali. Cfr. l‟art. 2, 2 co., della Legge. Il terzo comma del medesimo articolo prevede la disciplina per i c.d. „grandi minori‟, la cui richiesta - se ritenuta fondata su un‟adeguata capacità di apprezzamento - deve essere accolta, previa consultazione di genitori o del tutore. Il quarto comma, infine, si riferisce al minore tra i dodici e i sedici anni di età che se giudicato in grado di compiere un ragionevole apprezzamento dei propri interessi, può ottenere la sospensione di un trattamento vitale o la somministrazione di un farmaco letale, purché i genitori o il tutore acconsentano.
236 Al medico è consentito la possibilità di negare il suo servizio qualora ritenga che, accettando la richiesta del paziente, violerebbe qualcuno dei presupposti di validità e adeguatezza imposti dalla legge. Non è invece previsto il diritto del medico di rifiutare la propria prestazione per ragioni di coscienza. Il diritto all‟obiezione di coscienza del personale sanitario è invece riconosciuto in Belgio dalla Legge relativa all‟eutanasia, che all‟art. 14, molto significativamente, dispone che il medico curante può rifiutare una richiesta di assistenza al suicidio sia per ragioni mediche sia per motivi di coscienza. In entrambi i casi questi è tenuto ad informare della sua decisione il paziente o il procuratore sanitario, precisandone le ragioni, ed è obbligato a trasmettere la cartella clinica del paziente ad altro medico disposto ad accogliere la richiesta scelto dal paziente o del procuratore sanitario.
Inoltre, la legge richiede che il medico accompagni le pratiche di assistenza al suicidio con adeguate cure mediche di supporto (rectius: la c.d. terapia del dolore).
Infine, è prevista una procedura amministrativa di controllo che vede interessati il medico municipale, il pubblico ministero e uno dei cinque Comitati regionali per la revisione delle notifiche, composti da un numero dispari di membri (tra cui un giurista, che la presiede, un medico ed un esperto di questioni etiche), nominati congiuntamente dal Ministro della Giustizia e dal Ministro della Sanità.
Il medico curante che pratichi l‟assistenza al suicidio deve comunicare immediatamente che la morte non è avvenuta per cause naturali, trasmettendo al medico legale comunale una specifica relazione.
Il medico comunale, a sua volta, verifica le circostanze della morte (con un esame esterno del cadavere) ed esamina il rapporto medico e i documenti allegati. Se tutti i requisiti sostanziali e procedurali risultano rispettati, invia la documentazione al solo Comitato regionale di controllo (in tal caso la notizia al P.M. avviene solo perché è questi che deve dare l‟autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, trattandosi di morte non naturale). Se invece emergono delle „irregolarità‟ non rilascia il certificato di morte, ma riferisce al P.M. il quale apre un‟inchiesta che può concludersi anche con la condanna del sanitario.
La Commissione regionale di controllo, sulla base della documentazione ricevuta, si esprime a maggioranza sul rispetto dei criteri di adeguatezza, eventualmente dopo aver richiesto al medico curante una ulteriore relazione orale o scritta, aver consultato l‟altro medico indipendente intervenuto nella procedura o altre persone coinvolte, e notifica il giudizio al medico curante entro sei settimane (termine prorogabile per una sola volta per un ugual periodo).
In caso di giudizio positivo la Commissione si limita alla registrazione dei dati, molto rilevanti a fini statistici; in caso di parere negativo o dietro segnalazione del P.M. trasmette gli atti al Procuratore Generale e all‟Ispettore Regionale del Ministero della Sanità237.
237 Sull‟argomento si veda G. PAPPALARDO, La legge Olandese sulla eutanasia vista da
un medico legale, in S. CANESTRARI - G. CIMBALO - G. PAPPALARDO (a cura di), Eutanasia e diritto. Confronto fra discipline, Torino, Giappichelli, 2003, p. 173 ss.; e G.
Dunque, il P.M. non è più chiamato obbligatoriamente ad intervenire, ma sono sottoposti alla sua attenzione soltanto i casi di assistenza sanitaria al suicidio nei quali la Commissione di controllo, pregiudizialmente, abbia accertato la violazione dei criteri di adeguatezza sostanziale e procedurale prescritti dalla legge238.
Al fine di prevedere uniformità di giudizio, la normativa prevede che almeno due volte l‟anno, i presidenti delle Commissioni si incontrino “per valutare il metodo di lavoro e i risultati delle rispettive Commissioni”239
.
Infine, per esigenze statistiche e per garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di suicidio medicalmente assistito, ciascuna Commissione Regionale ha il compito di raccogliere e archiviare la documentazione relativa a tutti i casi e di redigere un rapporto annuale da presentare ai Ministri della Giustizia e della Salute, i quali a loro volta, sulla base di tale rapporto, devono presentare una relazione di fronte agli Stati Generali240.
8.3. Considerazioni conclusive
A conclusione della breve analisi sul quadro normativo vigente in Olanda, risulta confermato che neppure il legislatore olandese ha riconosciuto “un diritto a morire” (o un diritto alla buona morte), ma in risposta ad una istanza emergente nella società civile, si è limitato ad arricchire la libertà di cura dell‟individuo riconoscendo, oltre al diritto di rifiutare i trattamenti sanitari salva-vita, anche il diritto al suicidio medicalmente assistito.
La pratica del suicidio assistito, tuttavia, per essere legale deve essere eseguita, in presenza di certe condizioni e nel rispetto di determinate procedure, da parte del medico di fiducia dell‟interessato ed è sottoposta a severi controlli pubblici.
In termini generali, con la disciplina del 2002, il legislatore ha realizzato un modello di regolazione giuridica delle scelte di fine vita liberale, mite e proporzionato.
238
Al P.M. rimane però il potere di agire d‟ufficio qualora sospetti che sia stato commesso qualche reato e la Commissione ha l‟obbligo di fornirgli tutte le informazioni richieste, cfr. art. 10 della legge.
239 Cfr. art. 13 della legge in commento. 240
Infatti, non ha imposto particolari opzioni etiche o di valore, rimettendo al singolo individuo la scelta del modo in cui vivere o non vivere le fasi finali di una esistenza che la malattia sta conducendo al termine. Nel far ciò, tuttavia, non ha lasciato le questioni bioetiche come „uno spazio vuoto dal diritto‟ rimesso alla sola coscienza dei diretti interessati, ma al contrario ha stabilito le condizioni di „giustificazione‟ delle scelte di fine vita, dando particolare importanza all‟accertamento dell‟autenticità e consapevolezza della volontà, ed ha predisposto un apparato di controllo attraverso strumenti di diritto amministrativo (procedure, pareri, comitati di controllo, rapporti informativi), rendendo eventuale il coinvolgimento della magistratura penale.
Tale sistema assicura la trasparenza e la conoscibilità del fenomeno nel suo complesso, permette di vigilare sulle possibili situazioni „a rischio‟ e di intervenire con i divieti (rifiuto della richiesta di suicidio assistito) in caso di mancanza dei presupposti o con le sanzioni penali in caso di „irregolarità‟.
In questo modo, ci pare, si è realizzato un ragionevole bilanciamento fra la tutela della libertà di autodeterminazione individuale e la tutela degli altri diritti ed interessi pubblici (alla tutela dei soggetti deboli e alla salvaguardia del valore generale della vita umana) „messi in pericolo‟ dalle scelte di fine vita.
L‟unico profilo che ci sembra carente da questo punto di vista attiene alla mancata previsione del diritto all‟obiezione di coscienza del personale sanitario.
9. Considerazioni conclusive
L‟indagine comparata degli ordinamenti prescelti ci permette di fissare alcuni punti fermi e di fare alcune considerazioni di carattere generale che ci torneranno utili nel corso del lavoro.
Tutti i paesi esaminati hanno una disciplina legislativa specifica che regola le pretese giuridiche coinvolte nelle scelte di fine-vita, la quale è intervenuta a consolidare il „diritto vivente‟ che si era formato per opera della giurisprudenza.
Le normative adottate, in linea di massima, riconoscono espressamente il diritto all‟informazione sanitaria ed alla scelta terapeutica, il diritto al rifiuto o rinuncia alle terapie, anche salva-vita o di sostegno vitale (quali alimentazioni ed idratazione artificiali che sono considerate a tutti gli effetti dei trattamenti sanitari), anche se in alcuni ordinamenti per il rifiuto di tali tipologie di trattamenti sono previste garanzie particolari (es. strategia della persuasione in Francia, espressa autorizzazione giudiziale in Germania).
Tutte le normative esaminate garantiscono il rifiuto o rinuncia alle terapie anche per il soggetto incosciente. A tal fine disciplinano i documenti per le dichiarazione anticipate di trattamento, cui viene riconosciuta efficacia vincolante per il medico curante, con limiti di ordine temporale o di carattere oggettivo (ad eccezione della Francia, ove hanno efficacia meramente orientativa), e dettano delle specifiche regole procedurali per l‟assunzione delle decisioni terapeutiche relative a persone incoscienti che non hanno lasciato alcuna dichiarazione di volontà anticipata.
Il diritto alle cure palliative sino alla sedazione terminale è riconosciuto espressamente solo in Francia, mentre negli altri ordinamenti è pacificamente affermato a livello giurisprudenziale e, dunque, in via di prassi.
Tutti i sistemi giuridici considerati, a parte quello dei Paesi Bassi, seppur con alcune differenze, continuano a sanzionare penalmente il suicidio medicalmente assistito.
In via sistematica, è interessante osservare che nel regolare le questioni bioetiche di fine vita, i legislatori hanno utilizzato strumenti giuridici diversi. Ad esempio in Francia, Spagna e Olanda si è scelto di adottare normative di diritto pubblico direttamente incidenti sul sistema sanitario, mostrando di considerare le scelte di fine vita primariamente come un problema di diritto pubblico-sanitario.
Il legislatore tedesco ,invece, ha inserito la disciplina sul rifiuto delle cure all‟interno del codice civile (BGB) e nell‟ambito della legge sulla volontaria giurisdizione, mostrando di considerare le scelte di fine-vita come un problema relativo alla tutela di interessi personali che tocca primariamente la sfera dei rapporti fra privati (paziente, rappresentante legale, medico, parenti) nei quali lo Stato interviene solo in caso di conflitto fra i soggetti coinvolti, attraverso la mediazione del giudice tutelare.
Infine, è emerso che in tutti casi, a prescindere dall‟approccio seguito, „protettivo‟ piuttosto che „liberale‟, la legge è intervenuta a fare chiarezza e dare certezza alle persone coinvolte (pazienti e loro familiari, operatori sanitari) con
poche norme di carattere tendenzialmente organizzativo.
Con esse non è stato individuato il contenuto della scelta, ma sono state fissate le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che il paziente cosciente deve rispettare nel decidere sulle cure (tanto con una dichiarazione attuale che in via anticipata), sono state determinate le ulteriori condizioni e modalità da seguire nella decisione terapeutica relativa alla persona incompetente e sono state predisposti dei sistemi di controllo grazie ai quali è assicurata la trasparenza e la conoscibilità dei casi.
Come vedremo, tutti questi profili emersi dall‟indagine ci torneranno estremamente utili per avvalorare l‟ipotesi ricostruttiva che proveremo a delineare a conclusione del lavoro (cfr. capitolo V).