LA LIBERTA‟DI CURA NELLO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO Un‟indagine comparata
3. Considerazioni introduttive all‟analisi delle discipline adottate in alcuni ordinamenti europe
4.1 L‟architettura della legislazione bioetica in Francia
Le principali normative relative alle questioni bioetiche in Francia sono state adottate a conclusione di un lunga riflessione interdisciplinare cui hanno preso parte, oltre a diversi gruppi di studio parlamentari, anche il Comitè
consultatif national d‟ethique106
ed il Conseil d‟Etat107.
Le prime leggi in materia risalgono al 1994: la legge n° 94-548 relativa alla ricerca ed all‟informazione, la n° 94-653 relativa i diritti della persona riguardo al proprio corpo che va ad integrare il codice civile (dagli articoli 16-1 a 16-9) ed infine la legge n° 94-654 che ha modificato il codice della sanità pubblica autorizzando la donazione e l‟uso di elementi biologici e disciplinando le tecniche di procreazione medicalmente assistita e di diagnosi prenatale108.
L‟evoluzione dei dibattito biogiuridico a livello europeo (che ha portato alla elaborazione della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, nel 1996, e alla previsione di alcuni principi bioetici nella Carta di Nizza) ha dato l‟impulso per ulteriori interventi normativi tra i quali si ricordano la legge n° 2002-303 del 4 marzo 2002 relativa ai diritti delle persone malate ed alla qualità del sistema sanitario, la legge n. 2004-8000 “loi relative à la bioéthique” costituita di sette titoli che hanno modificato ed intergrato il codice civile, il codice penale e quello della sanità pubblica. Ed, infine, la legge n° 2005-370 del 22 aprile 2005, relativa ai diritti delle persone malate alla fine della vita, che ha modificato ed integrato il codice della sanità pubblica introducendo una nuova sezione (intitolata
106 Istituito con decreto del 23 febbraio 1983 per iniziativa del presidente François Mitterand allo scopo di incentivare una riflessione multidisciplinare sulle conseguenze degli sviluppi delle scienze biomediche. La disciplina concernente l‟organizzazione ed il funzionamento del comitato è stata recentemente aggiornata dal decreto del 28 aprile 2005 n. 2005-390. Questo è costituito come un organismo con composizione interdisciplinare, a carattere indipendente e permanente, formato da quaranta membri nominati dalle autorità politiche o amministrative, deputato a svolgere una funzione consultiva nei confronti degli organi costituzionali (in primis Parlamento e Governo) nonché una funzione di informazione e sensibilizzazione dell‟opinione pubblica sulle questioni bioetiche. Si vedano sul tema oggetto di analisi i seguenti dossier: Avis n° 58 - 12 juin 1998 “Consentement éclairé et information des personnes qui se pretent à des actes de
soin ou de recherche”; Avis n° 87 – 14 avril 2005 “Refus de tratitement et autonomie de la persone”; Avis n° 63 “Fin de vie, areeèt de vie, eutanasie” tutti consultabili al sito internet www.ccne-ethique.fr.
107 Conseil d‟Etat, Sciences de la vie, de l‟etique au droit, La Documentation française, 1988.
108 Su entrambe le leggi era stata sollevata una questione di costituzionalità al Conseil constitutionnel, che con le decisioni de 27 luglio 2994 n° 94-343/344 DC e n° 94-343/344 DC, ha deciso per la legittimità costituzionale delle stesse elevando a principio di rango costituzionale il principio di salvaguardia della dignità umana che tali normative intendono tutelare.
“Expression de la volonté des malades en fin de vie”) contenente la disciplina delle direttive anticipate di trattamento e le procedure da seguire per l‟adozione delle decisioni terapeutiche in caso di soggetti incapaci di esprimere la propria volontà.
Di recente è entrata in vigore la legge n° 2007-308 del 5 marzo 2007, recante la riforma della protezione giuridica dei soggetti maggiorenni, che ha introdotto il c.d. „mandato di protezione futura‟ il quale permette a chiunque di incaricare una persona di fiducia a rappresentarlo in caso di futura incapacità (tramite mandato notarile o mandato per scrittura privata)109. Poiché il mandato può prevedere che il mandatario svolga i compiti che il Code de la santé publique affida alla persona di fiducia indicata nelle direttive anticipate di trattamento, si è detto che quest‟ultime troveranno in questo istituto un luogo di espressione privilegiata110.
I principi fondamentali su cui si basa la disciplina francese in materia di bioetica sono il principio di dignità, il principio di uguaglianza ed il principio di libertà111. Inoltre, la legge n° 94-653 sul rispetto della persona umana ha consacrato, quali immediate declinazioni del principio di dignità, altri tre fondamentali principi (inseriti nel code civil agli art. 16-1 a 16-9): il principio del primato della persona umana ed il rispetto dell‟essere umano già prima dalla nascita e dopo la morte112; il principio del rispetto del corpo umano, declinato come divieto di attentare all‟integrità del corpo se non per necessità terapeutiche della persona ovvero, in casi eccezionali, per l‟interesse terapeutico di terzi; ed il principio di non-patrimonialità e gratuità nell‟uso del proprio corpo che ha sostituito (o meglio “aggiornato”) il principio di origine giurisprudenziale di indisponibilità113. Ponendo tali regole a presidio dell‟autonomia individuale si
109 A. DELFOSSE, N.BAILLON-WIRTZ, Le mandat de protection future, La Semine
Juridique, 30 mars 2007, 1140, p. 16.
110
Per un commento di questa normativa si veda E. CALO‟, Il testamento biologico tra
diritto e anomia, Trento, IPSOA, 2008, p. 183 ss.
111 In questi termini B. MATHIEU, L‟architettura della legislazione francese relativa alla
bioetica. Dai principi alla regolamentazione delle pratiche, in Dir. pubbl. comp. eu., 2007, p.
1736 ss. 112
Il riferimento va naturalmente alla tutela giuridica da riconoscere all‟embrione ed al feto ed alla disciplina del trattamento del cadavere e del trapianto d‟organi nelle quali si da rilievo centrale alle volontà espresse dalla persona.
113 In questo senso, l‟art. 16-1, comma 3, del codice civile francese vieta di rendere oggetto di un diritto patrimoniale, il corpo umano, le sue parti ed i suoi prodotti e gli artt. 16-5 e 16-6
intende evitare che il singolo possa essere indotto a intaccare la propria integrità corporea dal bisogno economico o dalla strumentalizzazione di terzi, ma si lascia la possibilità che ne disponga per altre finalità personali o solidaristiche114.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza francese il fulcro dell‟intera legislazione bioetica risiede nel principio di dignità della persona umana115 cui è riconosciuto rango costituzionale116.
A tale riconoscimento di valore si accompagna però una certa vaghezza nella definizione del suo significato.
Secondo parte della dottrina giuridica il principio di dignità sta a significare da una parte, l‟eguale appartenenza di ogni essere umano all‟umanità concepita come una natura comune e dall‟altra, il divieto di trattare un essere umano come un oggetto, corollario del suo riconoscimento in termini di soggetto117. Tendenzialmente è ricostruito, come un principio di diritto oggettivo, a carattere assoluto che costituisce la matrice di molti diritti dell‟uomo e che “si impone come un obbligo che ognuno deve rispettare”118
. In questa prospettiva, la lesione della dignità non è valutata alla luce della percezione che ne ha la persona
specificano la regola della gratuità. Ai principi citati vanno aggiunti anche il principio dell‟anonimato del donatore e quello della protezione del patrimonio genetico (che a sula volta si articola nei divieti di manipolazioni genetiche, di pratiche eugenetiche con finalità selettive e di clonazione) rispettivamente sanciti all‟art. 16-8 e 16-4 del codici civile, che non esaminiamo perché non direttamente rilavanti nelle specifiche problematiche del fine vita. Sul tema si veda V. SEBAG, Droit et bioéthique, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 68 ss.
114
Infatti, al tradizionale divieto di disporre del proprio corpo e delle sue parti si sostituisce una regola giuridica più precisa con la quale si nega validità ed efficacia agli atti di disposizione a favore di terzi che abbiano natura e conseguenze patrimoniali. Al riguardo è stato affermato che con il principio di non-patrimonialità il legislatore stabilisce che il corpo non è un bene che può essere valutato in termini economici e non può costituire oggetto di alcun atto o convenzione a titolo oneroso, ma non esclude che il corpo possa essere oggetto di atti a titolo gratuito (donazioni) nel rispetto delle condizioni poste dalla legge. V. SEBAG, Droit et bioéthique, cit., p. 77.
115 Che è stato inserito nel codice civile all‟art. 16 il quale prevede “La loi assure la
primauté de la persone, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l‟ètre humain dés le commencement de sa vie”.
116 Il Coseil Constitutionel lo ha ricostruito come principio costituzionale (implicitamente iscritto nel Preambolo della Costituzione del 1946, al quale rinvia la Costituzione del 1958 in vigore) che, unitamente alla libertà, rappresenta il principio di riferimento cui deve ispirarsi il diritto che regola la biomedicina. Cfr. Cons. Const., 27 luglio 2994 n° 94-343/344 DC et n° 94- 343/344.
117 B. MATHIEU, L‟architettura della legislazione francese relativa alla bioetica. Dai
principi alla regolamentazione delle pratiche, cit., p. 1737.
118 “Il principio di dignità non è un precetto morale [e dunque] non impone all‟individuo alcun limite nei rapporti con se stesso. Esso vieta di violare la dignità di terzi, e il loro consenso o la loro capacità ad esprimerlo non eliminano tale divieto, né giustificano una tale violazione”, così B. MATHIEU, L‟architettura della legislazione francese relativa alla bioetica, cit., p. 1738.
interessata, ma stabilendo in astratto cosa sia degno o non degno per una persona con certe caratteristiche in una determinata situazione119.
In termini generali, ci sembra di poter sostenere che l‟architettura della legislazione francese in materia di bioetica segue un modello (personalista ma) “protettivo” nel quale il diritto fissa puntuali limiti alla libertà d‟azione degli individui e di volta in volta individua i soggetti legittimati a controllare le conseguenze delle scelte individuali.