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Il caso del collegio “Valle D’Aosta”.

ED ESIGENZE DI RACCORDO TRA ELETTI ED ELETTORI LA DELIMITAZIONE DEI COLLEGI ELETTORAL

5. Uno sguardo alla distribuzione dei collegi nelle leggi elettorali italiane tra esigenze di uguaglianza e rispetto dei confini amministrat

5.1 Il caso del collegio “Valle D’Aosta”.

Un caso emblematico di mancata distribuzione proporzionale dei seggi è previsto generalmente in tutte le leggi elettorali in vigore nella fase repubblicana italiana. Il riferimento è alle previsioni legislative riguardanti il collegio elettorale della Valle

480 Come riporta A. CASERTANO, Il diritto di voto, cit., p. 414, il quale segnala che a seguito del

mancato aggiornamento dei collegi – che pure la legge prevedeva espressamente – dopo il censimento del 1901 vi erano collegi che presentavano un grande divario di popolazione. Per esempio, il collegio di Brienza era composto da 57.659 abitanti e un collegio di Milano da 259.550. Sulla mancata revisione, fortemente criticata dalla dottrina di inizio secolo scorso, si veda anche E. BRANZOLI-ZAPPI, Le circoscrizioni elettorali e il nuovo censimento, in Nuova antologia, 1902, p. 719 ss., specialmente la tabella a pag. 723, nella quale si mostra la variazione dei seggi assegnati a ogni provincia a seguito del nuovo censimento. In merito G. SCHEPIS, I collegi elettorali, cit. p. 98 ss., ricorda che anche la successiva riforma elettorale in senso proporzionale del 1918, così come tutte le elezioni della Camera dei deputati precedenti, si tennero sulla base del censimento del 1882, senza che quindi si fosse posta in essere una distribuzione dei nemmeno a seguito dei censimenti datati 1911 e 1921. Anche a seguito del censimento del 1911 infatti le discrepanze all’interno dei collegi raggiungevano punte elevate. Come riporta E. PRESUTTI, La circoscrizione elettorale italiana è ingiusta?, in Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, n. 5/1913, p. 471, il collegio elettorale di Roma II era composto da circa 208.000 abitanti e quello di Firenze II da 36.000 abitanti.

481 Con la legge n. 64 del 1958 venne previsto che «Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio

delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84», e tale norma è rimasta sino alla modifica in senso maggioritario avvenuta nel 1993.

482 Non per questo, però, la legge è esente da dubbi di legittimità costituzionale per violazione del

principio di eguaglianza, in particolar modo per quel che attiene alle ripartizioni in collegi uninominali unita alla trasformazione proporzionale dei voti in seggi a livello circoscrizionale. Sul punto si veda infra § 7.2.

133 d’Aosta. In tutte le leggi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati (dalla legge elettorale proporzionale del 1948, alla legge elettorale del 1993, sino alle ultime due leggi elettorali fondate sul premio di maggioranza, e la recente legge elettorale “mista” n. 165/2017), si prevede infatti la costituzione di un collegio elettorale coincidente con l’intero territorio della Regione al quale attribuire un solo seggio da eleggersi con formula

plurality in un solo turno483. Il fatto che le leggi abbiano previsto direttamente il metodo elettivo da utilizzare in quel collegio elettorale sembrerebbe indicare proprio che al collegio debba essere assegnato sempre e comunque un solo seggio elettorale. I decreti con i quali il Presidente della Repubblica ha assegnato i seggi ai collegi elettorali hanno però sempre “trattato” il caso della Regione alla stregua di quello degli altri collegi elettorali. Alla Valle d’Aosta è sempre stato assegnato un solo seggio non perché la legge prevedesse una particolare deroga, ma perché quell’unico seggio era ciò che le spettava in base alla popolazione residente484.

Predeterminare per legge il numero di seggi da attribuire al collegio elettorale, senza prendere in considerazione la consistenza numerica dei residenti, potrebbe evidenziare, in concreto, l’illegittimità costituzionale della legge elettorale per violazione degli art. 56 e 3 della Costituzione485. Nel caso in cui la popolazione residente nella Regione dovesse essere sufficiente a eleggere due deputati mancherebbe nella legge una disposizione volta a garantire l’elezione dei rappresentanti in quel collegio elettorale. In questo caso vi sarebbe una manifesta violazione del principio d’uguaglianza qualora si

483 Titolo VI del T.U. del 1957, art 92, comma 1, n. 1: alla «“Valle d'Aosta” spetta un solo deputato».

questa disposizione non è stata oggetto di modifiche nelle leggi successive che hanno emendato il Testo Unico del 1957, che è quindi ancora il testo di riferimento per la legislazione elettorale del Parlamento italiano. La medesima previsione era contenuta per la legge elettorale per l’elezione dell’Assemblea costituente (art. 66 e 67 del D.lgs. luogotenenziale n. 74/1946), e nel successivo Testo Unico delle leggi elettorali n. 26 del 1948 (art. 67 e 68). In questi due casi si prevedeva l’assegnazione di un solo seggio alla Valle d’Aosta, da eleggersi attraverso un sistema maggioritario in uno o due turni (se nessun candidato otteneva il 50%+1 dei voti validamente espressi). In entrambe i casi erano le leggi stesse a prevedere la distribuzione dei seggi (Tabella A allegata alle due leggi), dalle quali derivava che la Valle d’Aosta avrebbe avuto diritto a un solo seggio, pur sempre, anche in questi casi, a seguito della distribuzione dei seggi attraverso il metodo dei quozienti interi e più alti resti.

484 Come mostrano chiaramente i decreti di indizione delle elezioni dal 1963 in poi (d.P.R. n. 65 del

18 febbraio 1963; n. 131 dell’11 marzo 1968; n. 22 del 18 febbraio 1972; n. 116 del 5 maggio 1976; n. 118 del 10 aprile 1979, n. 148 del 5 maggio 1984; n. 162 del 28 aprile 1987 e n. 63 del 2 febbraio 1992, e i d.P.R. 16 gennaio 1994; 16 febbraio 1996; 11 febbraio 2006; 6 febbraio 2008 e 22 dicembre 2012), la suddivisone viene effettuata per tutti i collegi elettorali, incluso quello coincidente con la Valle d’Aosta, sulla base della popolazione residente.

485 La problematica è segnalata, in corrispondenza di leggi elettorali diverse, da L. PRETI, Diritto

elettorale politico, cit., p. 126, con riferimento alla legge proporzionale che ha caratterizzato l’ordinamento italiano fino al 1993, e L. SPADACINI, L’Italicum di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost in riferimento alla legge elettorale n. 52 del 2015, p. 29 ss.

dovesse procedere comunque, secondo la disposizione di legge, all’elezione di un solo rappresentante. Gli elettori del collegio elettorale della Valle d’Aosta risulterebbero in quel caso penalizzati in termini rappresentativi rispetto agli altri elettori, senza che sia riscontrabile nell’ordinamento una giustificazione costituzionale tale da rendere ragionevole la sottorappresentazione degli elettori di quel collegio.

Una giustificazione a questa previsione normativa può essere offerta dai testi delle leggi elettorali. Prima di specificare il meccanismo elettorale riservato alla Valle d’Aosta il legislatore ha sempre premesso che tale specifica norma deriva «dell’art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545», concernente l’Ordinamento amministrativo della

Valle d’Aosta. Il primo articolo del decreto stabilisce che «qualunque sia il futuro sistema

elettorale italiano, la Valle d’Aosta avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell’Assemblea Costituente». Questa norma, anche se considerata legittima486 e attualmente vincolante487, obbligherebbe il legislatore a costituire sempre, e in ogni caso, un collegio che comprenda l’intera Regione, per esempio senza la possibilità di accorparla con territori compresi in altre regioni qualora vi fosse un decremento della popolazione tale da non permettere l’assegnazione di un seggio a quel territorio. Il decreto non stabilisce comunque il numero massimo di seggi da assegnare alla Regione. La natura della norma presente nel decreto è quella di assicurare una rappresentanza al territorio della Regione e non quella di garantirne un numero sempre identico di deputati senza indipendentemente dalla consistenza demografica.

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