• Non ci sono risultati.

Nei sistemi elettorali con premio di maggioranza

ED ESIGENZE DI RACCORDO TRA ELETTI ED ELETTORI LA DELIMITAZIONE DEI COLLEGI ELETTORAL

7. L’incidenza della formula elettorale sulla distribuzione dei seggi nei collegi elettorali: il c.d slittamento dei segg

7.1. Nei sistemi elettorali con premio di maggioranza

Un esempio di legge elettorale con premio di maggioranza che poteva produrre una traslazione di seggi da un collegio all’altro era la legge n. 52 del 2015. Nel c.d. Italicum, il problema della distribuzione dei seggi traeva la propria origine dal calcolo nazionale dei voti, che una volta trasformati in seggi, dovevano essere ripartiti dapprima nelle 18 circoscrizioni elettorali previste dalla legge e successivamente nei 100 collegi plurinominali predisposti dal Governo. La legge prevedeva che, una volta determinato il numero di seggi da attribuire ad ogni lista sulla base del risultato nazionale, i seggi dovessero essere distribuiti tra le circoscrizioni elettorali. Questo passaggio comunque non escludeva che anche tra le circoscrizioni potesse esserci una diversa assegnazione rispetto a quella effettuata inizialmente517, anche se le tecnicità adottate dalla legge riducevano fortemente la possibilità di manifestazione del fenomeno518. Una volta che

517 Infatti, la legge prescriveva che l’Ufficio centrale nazionale dovesse accertare se il numero dei

seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrispondesse al numero dei seggi determinato su scala nazionale. Se il numero dei seggi non corrispondeva l’Ufficio centrale avrebbe dovuto «sottrarre i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate al fine di poter assegnare il seggio a queste liste». La legge, però, prescriveva che se non fosse possibile «attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione». Questi accorgimenti, presumibilmente posti a garanzia del mantenimento del numero dei seggi assegnato in base alla popolazione, non avrebbero comunque garantito l’eliminazione del fenomeno della traslazione dei seggi. A tal proposito, al fine di poter garantire il mantenimento del risultato elettorale nazionale, il legislatore aveva previsto, come norma di chiusura, che «nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione […] alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate». (art. 2, c. 25, legge n. 35/2015).

518 La medesima modalità adottata per la distribuzione nelle circoscrizioni elettorali era prevista

nella legge elettorale n. 270 del 2005. Questo meccanismo aveva permesso, nelle tre tornate elettorali in cui la legge era in vigore (2006, 2008 e 2013), il verificarsi di soli cinque casi di slittamento dei seggi. Sulle modalità tecniche di distribuzione dei seggi nella legge del 2005 si vedano G. TARLI BARBIERI, Lo “slittamento dei seggi” all’esame della Corte costituzionale, in Le Regioni, n. 4/2014, p. 882, nota 31; L.

l’Ufficio centrale nazionale stabiliva quanti seggi dovevano essere assegnati alle forze politiche in ognuna delle circoscrizioni elettorali, l’Ufficio centrale circoscrizionale doveva procedere all’attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alla lista di maggioranza ed al gruppo di liste di minoranza sulla base dei risultati ottenuti dalle forze politiche nei singoli collegi compresi nella circoscrizione. In linea teorica, la legge richiedeva che la suddivisione dei seggi all’interno dei collegi dovesse avvenire sulla base dei voti ottenuti nel collegio stesso, sennonché appare evidente che se per la distribuzione in tutti i collegi si fosse tenuto conto esclusivamente di tale dato, i seggi assegnati non sarebbero mai corrisposti alla quota nazionalmente stabilita, che era il solo parametro utilizzato per determinare il numero di seggi conquistato dalle forze politiche. Tale evenienza, in questo caso, era resa ancor più evidente dalla circostanza che la quota nazionale dei seggi sarebbe stata alterata dal premio di maggioranza in favore alla lista che superava la soglia, posta al 40% dei voti validi, per l’accesso al premio di maggioranza, mentre il dato sul quale si sarebbero dovuti distribuire i seggi teoricamente assegnati nei collegi era relativo al numero di voti effettivamente ottenuti dalle liste che superavano la soglia di sbarramento del 3%.

L’inevitabile mancata coincidenza tra i due risultati poneva la questione di individuare la modalità con le quali sottrarre i seggi alle liste che ne avessero ottenuti in numero maggiore rispetto al dato nazionale, per trasferirli a quelle liste che, viceversa, non ne avessero ottenuto un numero sufficiente. La legge prevedeva, a tal proposito, che le liste eccedentarie dovessero cedere il seggio in quel collegio in cui fosse stato ottenuto con la parte decimale minore. Il seggio doveva poi essere assegnato in quei collegi elettorali, della circoscrizione, dove la lista deficitaria avesse avuto più voti residuali non utilizzati519. In questo modo, salvo il caso che i due elementi si configurino – comunque

SPADACINI, L’Italicum di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost, cit., p. 6 ss. Tra questi casi uno riguardava la perdita di un seggio per la Camera dei deputati del collegio Friuli-Venezia Giulia, che passava da 13 a 12 seggi nelle elezioni del 2013. Per tale “perdita” del seggio, la Regione aveva presentato un ricorso, per conflitto di attribuzioni, alla Corte costituzionale nel quale si chiedeva la dichiarazione di illegittimità della legge elettorale per violazione dell’art. 56, comma 4 Cost., proprio in relazione alla mancata assegnazione dei seggi spettanti sulla base del dettato costituzionale. La Corte risolveva la questione con la sentenza n. 41/2014, nella quale dichiarava inammissibile il conflitto poiché la Regione non aveva «alcuna competenza costituzionalmente garantita in materia di elezioni per il Parlamento», e pertanto non poteva esercitare il potere di ricorrere dinanzi al giudice costituzionale per conflitto di attribuzioni.

519 La problematica si sarebbe mostrata ancor con più evidenza nel caso di assegnazione del premio

di maggioranza a seguito del ballottaggio, poiché l’incremento del numero di seggi alla lista vincitrice del ballottaggio sarebbe risultata ancora maggiore. Per ovviare a tale inconveniente, in un primo momento si era previsto che la lista “eccedentaria” avrebbe dovuto cedere il proprio seggio in uno dei collegi dove

151 casualmente – all’interno del medesimo collegio elettorale, alla conclusione delle operazioni ci sarebbero stati collegi elettorali che avrebbero subito, rispetto alla primaria indicazione del numero di seggi assegnati sulla base del criterio demografico della popolazione, una diminuzione o un aumento del numero di seggi complessivo,

Tabella n. 3: Distribuzione dei seggi tra i collegi elettorali previsti nella legge n. 35/2015sulla base del risultato elettorale delle elezioni europee del 2013520

Collegio Seggi iniziali

Seggi finali

Diff. Popolazione seggio Costo iniziale Costo seggio finale Piemonte 4 5 4 - 1 437.572 87.514 109.393 Piemonte 8 6 8 + 2 586.378 97.729 73.297 Lombardia 7 5 3 - 1 516.017 103.203 172.005 Lombardia 11 7 8 + 1 669.429 95.632 83.678 Veneto 1 5 4 - 1 490.790 98.158 122.697 Veneto 7 8 10 + 2 717.066 89.633 71.706 Lazio 1 5 4 - 1 489.298 97.859 122.324 Lazio 4 7 8 + 1 717.843 102.549 89.730 Puglia 2 5 4 -1 500.228 100.045 125.057 Puglia 3 7 10 + 3 633.587 90.512 79.198

Dall’esempio riportato nella tabella precedente, dove si mettono in evidenza i casi di maggior sperequazione nella distribuzione dei seggi sulla base di una simulazione che utilizza i dati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 25 maggio 2014521, è evidente che la legge avrebbe prodotto una diseguaglianza tra elettori nei collegi elettorali, sia all’interno della stessa circoscrizione elettorale, dove ad esempio in due

aveva ottenuto un seggio con il numero minore di voti residuali e la lista “deficitaria” avrebbe ricevuto il seggio nel medesimo collegio, senza che perciò venisse presa in considerazione la percentuale di voti ottenuta da questa lista nel collegio elettorale. Questa modalità di distribuzione dei seggi, che sarebbe stata in grado di preservare l’eguaglianza tra gli elettori nella conformazione del collegio elettorale, avrebbe comunque prodotto seri dubbi di legittimità circa l’eguaglianza del voto tra gli elettori, in quanto sarebbero stati esclusi dall’elezione candidati appartenenti a forze politiche con un risultato elettorale migliore dei candidati effettivamente eletti nel collegio. Critica la prima formulazione della legge si veda L. TRUCCO, Il sistema elettorale “Italicum-bis” alla prova della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, in ConsultaOnline, n. 1/2014, p. 302 ss.

520 Gli esempi riportati sono estrapolati dalla simulazione presentata dal Servizio studi della Camera

dei deputati effettuata sulla base dei risultati delle elezioni europee del 2013 “Calcolo del risultato delle elezioni europee 2014 secondo la formula prevista dalla legge n. 52/2015”. I dati riguardanti la popolazione di ogni singolo collegio elettorale sono ricavati dal documento presentato sempre dal Servizio studi della Camera dei deputati: “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. D.lgs. 7 agosto 2015, n. 122 (art. 4, legge 52/2015), n. 193/4, 16 settembre 2015”.

521 Dalla simulazione offerta del Servizio studi della Camera “Calcolo del risultato delle elezioni

europee 2014 secondo la formula prevista dalla legge n. 52/2015”, si denota che nel complesso sono 30 i seggi che trasmigrano tra i collegi e producono una variazione nel numero dei seggi assegnato a 55 collegi plurinominali, più della metà di quelli previsti dalla legge.

collegi elettorali della Lombardia il “costo” del singolo seggio in un collegio sarebbe stato addirittura il doppio che nell’altro, sia eventualmente nella comparazione tra collegi elettorali situati in circoscrizioni diverse, dove la distanza del rapporto tra numero di elettori e seggio parlamentare si sarebbe accentua ancor più sensibilmente.

L’incongruenza tra il numero di seggi ottenuti a livello nazionale e quelli ottenuti attraverso la trasformazione dei voti in seggi a livello collegiale, non è tuttavia da addebitarsi esclusivamente alla tipologia di formula elettorale adottata, che nel caso trattato in precedenza era il premio di maggioranza. Ciononostante, deve essere messo in luce che quando la tipologia di sistema elettorale è a “premio di maggioranza” vi è il rischio che il fenomeno dello slittamento di seggi si verifichi in una quantità elevata di collegi elettorali. Dalle simulazioni effettuate dal Servizio Studi della Camera si evince che la disfunzione segnalata si sarebbe verificata per un numero complessivo di trenta seggi, che potrebbe apparire anche un numero esiguo in confronto alla composizione totale della Camera dei deputati, però la traslazione dei seggi riguarda cinquanta collegi elettorali, che perdono o guadagnano seggi, su un totale di cento.

Outline

Documenti correlati