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Il caso della rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute

ED ESIGENZE DI RACCORDO TRA ELETTI ED ELETTORI LA DELIMITAZIONE DEI COLLEGI ELETTORAL

5. Uno sguardo alla distribuzione dei collegi nelle leggi elettorali italiane tra esigenze di uguaglianza e rispetto dei confini amministrat

5.3. Il caso della rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute

Una questione problematica relativa al ritaglio dei collegi elettorali è dovuta anche alla tutela costituzionale delle minoranze linguistiche. Un bilanciamento tra il principio di eguaglianza e la tutela delle minoranze implica che, laddove ci sia la presenza di una minoranza costituzionalmente riconosciuta, si possa derogare al principio di eguaglianza al fine di favorire la rappresentanza di tali comunità politiche. In merito al ritaglio elettorale del territorio dello Stato, il legislatore potrebbe prevedere norme diverse per i territori in cui sono insediate tali minoranze. Per tutelare la posizione giuridica di soggetti che resterebbero privi di rappresentanza vi sono due tipologie di azione positiva che il legislatore può adottare. Una è quella di derogare ai limiti demografici previsti per gli altri collegi elettorali; la seconda è quella di provvedere ad un ritaglio del collegio elettorale in modo tale da mantenere compatta, all’interno di un solo raggruppamento territoriale, la popolazione appartenente alla minoranza linguistica operando un

gerrymandering in accezione positiva495.

Il legislatore italiano nelle diverse leggi elettorali ha posto in essere entrambe i rimedi. Una tutela per le minoranze linguistiche era contenuta nella leggi elettorali 276 e 277 del 1993, nelle quali si prevedeva, per l’elezione della Camera e del Senato, che «Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi»496. Per l’elezione dei componenti della Camera si prescriveva anche che, allo scopo di tutelare dette minoranze riconosciute, nelle «zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della

495 Cfr. I. CIOLLI, Il territorio rappresentato, cit., p. 151. In generale, sulla tutela delle minoranze

linguistiche nella costituzione dei collegi elettorali, si veda C. CASONATO, Minoranze etniche e rappresentanza politica: i modelli statunitense e canadese, Trento, 1998.

496 Allo stesso modo la legge n. 52 del 2015 prevedeva la stessa disposizione, alla quale era

accompagnata una specifica tutela per la minoranza slovena, dal momento in cui si prevedeva che«nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38». (v. infra in relazione alla tutela di questa minoranza).

popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto», in una situazione normativa nella quale per il restante territorio nazionale era ammessa una differenza massima del dieci per cento497. Queste norme erano finalizzate evidentemente a evitare che gli appartenenti alla comunità politica” minoritaria” non fosse preclusa la possibilità di essere rappresentanti, o quantomeno erano volte a tutelare gli appartenenti alla minoranza linguistica in misura maggiore rispetto agli altri cittadini. Come si può notare anche dalla scelta del legislatore è opportuno indicare che la protezione della minoranza non può comunque intervenire oltremodo sulla composizione del collegio elettorale. In particolare, non sembrerebbe in armonia con il principio di uguaglianza quella legge elettorale che, per esempio, assegnasse un collegio elettorale ad una minoranza linguistica poco popolosa. Se così fosse vi sarebbe un eccessivo squilibrio verso la tutela della minoranza, mentre dovrebbe comunque esserci un bilanciamento tra i principi costituzionali enunciati agli art. 3, 6 e 48 della Costituzione498.

Nella recente riforma elettorale, invece, il legislatore ha diminuito notevolmente lo spazio di tutela riferito alle minoranze linguistiche riconosciute. Nella legge n. 165 del 2017 è stato abbandonato ogni riferimento esplicito a deroghe volte a proteggere la generalità delle minoranze linguistiche. Oltre alla norma, vista nel paragrafo precedente, prevista per il Trentino Alto Adige introdotta al fine di dare uguale rappresentanza alla minoranza linguistica nella provincia di Bolzano, l’unica minoranza espressamente tutelata è la sola minoranza slovena presente nei territori della regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le altre minoranze riconosciute dalla legge statale non vi è alcuna espressa tutela499. La scelta di tutelare la minoranza slovena non sembra comunque essere dettata da una politica di riconoscimento della stessa in sfavore delle altre, in

497 La possibilità di incrementare la percentuale di scostamento dalla media dei collegi per esigenze

di tutela delle minoranze, comprese quelle linguistiche, è riconosciuta anche nel Code of Good Practice in Electoral Matters adottato dalla Venice Commission, nel quale si specifica che in questi casi la composizione demografica può variare del 15%, rispetto alla raccomandazione generale del 10%.

498 Non va dimenticato, peraltro, che agire sulla conformazione dei collegi elettorali non è l’unica

forma di tutela nei confronti della minoranza linguistica, in quanto è possibile intervenire anche derogando alle regole inerenti alla formula elettorale previste da una determinata legge elettorale, come, ad esempio, prevedere particolari soglie di sbarramento per i territori in cui sono insediate minoranze linguistiche riconsociute.

499 Con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

storiche”, il legislatore ha previsto, infatti, specificamente una categoria di minoranze linguistiche tutelate nel nostro ordinamento costituzionale. Ai sensi della legge, «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo».

139 quanto una tutela di quella minoranza è presente nella legge 23 febbraio 2001, n. 38, si prevede che «Le leggi elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l’accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena». L’abbandono di una salvaguardia generale della minoranza linguistica riconsociuta crea un vulnus di tutela generalizzato, in particolare perché se l’art. 6 della Costituzione ha una rilevanza anche nell’ambito della rappresentanza politica (e di conseguenza nel ritaglio dei collegi elettorali), la tutela costituzionale dovrebbe essere quella di agevolare la rappresentanza di tutte le minoranze linguistiche evitando perciò norme specifiche in favore solo ad alcune di esse500.

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