ED ESIGENZE DI RACCORDO TRA ELETTI ED ELETTORI LA DELIMITAZIONE DEI COLLEGI ELETTORAL
7. L’incidenza della formula elettorale sulla distribuzione dei seggi nei collegi elettorali: il c.d slittamento dei segg
7.2. Nei sistemi elettorali proporzionali o mist
La traslazione dei seggi può avvenire anche nei casi di adozione di un sistema elettorale misto proporzionale/maggioritario. Anche la recente legge elettorale ha manifestato le medesime problematiche, evidenziate nel paragrafo precedente, in relazione alla quota di seggi proporzionali. L’art. 1 e 2 della legge prevedono, infatti, che a fronte di un calcolo nazionale dei voti per attribuire i seggi proporzionali alla Camera e di un calcolo regionale per attribuire quelli al Senato, il territorio sia suddiviso in collegi elettorali plurinominali522 nell’ambito di circoscrizioni, nei quali si eleggono un numero variabile da 3 a 8 seggi alla Camera e da 2 a 8 al Senato. Sulla linea tracciata dalla legislazione elettorale del 2015, anche in questo caso è ridotta al minimo la possibilità che la traslazione dei seggi si verifichi tra le diverse circoscrizioni elettorali523.
Nondimeno, però, il verificarsi di scostamenti nel numero dei seggi attribuito ai collegi plurinominali è del tutto probabile. Anche in questo caso la legge prevede che, una volta
522 In base al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, il numero dei collegi plurinominali è di
63 alla Camera e 33 al Senato.
523 Il meccanismo previsto dalla legge al fine di far coincidere il risultato elettorale nazionale con i
risultati elettorali ottenuti dalle liste o dalle coalizioni all’interno delle singole circoscrizioni è il medesimo di quello previsto nella legge n. 52/2015 descritto in precedenza.
153 stabilito il numero di seggi spettanti a ogni lista nella circoscrizione, si debbano stabilire i seggi da attribuire alle liste nei collegi plurinominali sulla base del risultato elettorale conseguito nei collegi plurinominali stessi524. Se il numero di seggi così assegnato alle liste non coincide con quanto determinato in base al calcolo circoscrizionale, l’Ufficio circoscrizionale sottrae il seggio alle liste nei collegi in cui il seggio «è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione» e lo assegna alla lista deficitaria che nel collegio plurinominale in cui questa ha «la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata».
Tabella n. 4: Distribuzione dei seggi tra i collegi elettorali
sulla base del risultato elettorale delle elezioni politiche del 4 marzo 2018
Circoscrizione Collegio Seggi d.P.R
Seggi finali
Diff. Popolazione seggio Costo iniziale Costo seggio finale Campania 1 01 8 10 +2 1.156.534 144.566 115.653 02 6 5 -1 962.003 160.333 192.400 03 6 5 -1 936.419 156.069 187.283 Puglia 01 6 5 -1 1.021.785 170.297 204.357 02 7 9 +2 1.039.285 148.469 115.476 04 6 5 -1 947.029 157.838 189.405 Sicilia 2 01 6 8 +2 823.275 137.212 102.909 02 5 4 -1 819.019 163.803 204.754 03 6 5 -1 995.147 165.857 199.029 Veneto 2 02 6 4 -2 859.205 143.200 214.801 03 7 9 +2 1.142.891 163.270 126.987
Nelle elezioni dello scorso 4 marzo, alla Camera dei deputati ci sono stati 24 casi di collegi elettorali cui il numero di seggi, determinato sulla base dei quozienti e più alti resti con il d.P.R. del 28 dicembre 2017, non è stato corrispondente al numero di seggi assegnato nei collegi al termine del voto525. In alcuni di questi casi, inoltre, come si può
notare dalla tabella precedente, il numero di seggi attribuito ai singoli collegi elettorali è addirittura aumentato o diminuito di due unità producendo una sovrarappresentazione (o sottorappresentazione) oltremodo notevole degli elettori di quei collegi elettorali. Questo ha comportato che all’interno di una stessa circoscrizione elettorale, per esempio nella circoscrizione Puglia, ci sono stati collegi nei quali ogni vi è stata l’elezione di un rappresentante ogni circa 205.000 residenti, mentre in altri di uno ogni circa 105.000.
524 L’assegnazione dei seggi avviene mediante il metodo del quoziente e dei più alti resti.
525 Il dato è deducibile dal Dossier “Documentazione e ricerche n. 11” della Camera dei deputati:
Se in questo caso il fenomeno non è enfatizzato dalla previsione del premio di maggioranza, ci sono comunque fattori, oltre al calcolo nazionale, in grado di aumentare le probabilità che si produca una variazione del numero di seggi assegnati ai collegi elettorali. Il manifestarsi dello spostamento di seggi da un collegio a un altro è aumentato dalla presenza di collegi elettorali di ridotte dimensioni che eleggono, di conseguenza, un numero esiguo di deputati. Le liste che superano lo sbarramento del 3% – siano esse liste singole o liste facente parte di una coalizione – ma non ottengono nazionalmente un cospicuo risultato elettorale saranno sempre in deficit di seggi all’interno dei collegi plurinominali. In un collegio che elegge cinque rappresentati, infatti, la percentuale di voti necessaria per ottenere un seggio si aggira a poco meno del 20%, che è un numero ragguardevole per liste di modesta preferenza.
La circostanza per la quale il fenomeno dello slittamento dei seggi non sia da ricondurre alla formula elettorale trova altresì conferma nel fatto che anche una legge, quasi a “proporzionalità perfetta”, come la legge italiana per l’elezione dei deputati europei526 ha prodotto le medesime problematiche. In questo caso l’effetto della sovrarappresentazione di taluni collegi, a discapito di altri, è da addebitarsi al differente grado di astensionismo che si presenta nelle diverse ripartizioni territoriali. La legge 4 gennaio 1979, n. 18, prevede la suddivisione della Nazione in cinque collegi plurinominali, a cui sono assegnati i seggi con una formulazione nella sostanza identica a quella prevista dell’art. 56 Cost. Come negli altri casi, la trasformazione dei voti in seggi avviene però a livello di circoscrizione nazionale. Questo comporta che anche questa legge può produrre una diversa distribuzione rispetto a quella che si ottiene con la suddivisione demografica. Gli scompensi quantitativi in questo caso sono però in numero esiguo poiché le circoscrizioni sono di grandi dimensioni. In particolare, il verificarsi dello spostamento dei seggi nelle passate tornate elettorali è da addebitarsi primariamente all’elevato tasso di astensionismo elettorale nei collegi dell’Italia meridionale e insultare527, che ha certamente prodotto un’ineguaglianza tra elettori sulla base del
526 La legge elettorale per l’elezione degli eurodeputati italiani è un esempio di legge a tutti gli effetti
proporzionale, salvo lo sbarramento del 3% per l’accesso alla distribuzione dei seggi.
527 Sul punto A. RUSSO, “Irragionevolezza” del sistema proporzionale puro? Un caso emblematico,
cit., p. 312, ricorda che il meccanismo previsto dalla legge assegna in sostanza a ogni circoscrizione un numero di deputati «sulla base dei voti validi (quelli conseguiti dalle liste locali) e non in proporzione alla popolazione». In proposito si vedano M. BETZU, P. CIARLO, La sottrazione dei seggi europei al Mezzogiorno. Commento all'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 1633 del 2009, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2010, p. 903 ss., i quali riportano i dati delle elezioni europee dal 1999 al 2009. I dati dimostrano come
155 territorio di appartenenza528.
Questa tematica, presente in tutte le leggi elettorali fino a ora analizzate, si è manifestata con una certa evidenza nel sistema elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica con la legge n. 29 del 1948. Come noto, la legge prevedeva un sistema maggioritario in collegi uninominali che sarebbe “scattato” solo al raggiungimento del 65% dei voti validi espressi nel collegio. In caso contrario, avveniva un riparto dei seggi proporzionale, con metodo d’Hondt, tra le liste che erano composte dai candidati nei collegi. Per determinare la cifra elettorale dei candidati riuniti sotto il medesimo contrassegno, la legge prevedeva che si dovessero sommare i voti validi ottenuti dai candidati appartenenti allo stesso gruppo, con l’esclusione ovviamente di tutti i candidati presentati nei collegi dove era scattata l’elezione con il metodo maggioritario. Successivamente, per identificare quali fossero i candidati eletti si doveva determinare la graduatoria tra i candidati del medesimo gruppo che era effettuata «moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero degli elettori iscritti nei collegio»529. La ripartizione dei seggi attuata mediante il sistema proporzionale, all’interno dell’unica circoscrizione regionale, provocava la possibilità che alcuni collegi elettorali avrebbero potuto eleggere più candidati, mentre altri restare senza nessuna rappresentanza530. In questo modo è evidente che un problema
nel 1999 il collegio dell’Italia insulare ottenne 6 seggi invece dei 10 che gli sarebbero spettati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo nel 2004 il collegio insulare e il collegio meridionale perdevano entrambi due seggi; nel 2009 tre erano i seggi persi dal collegio meridionale e due dal collegio insulare. La costante sottorappresentazione delle popolazioni meridionali e insulari, è evidentemente dovuta, secondo gli Autori, all’astensionismo che storicamente contraddistingue queste zone territoriali.
528 La presunta illegittimità di questo meccanismo per le elezioni europee è stato sostenuto dalla
dottrina come violazione dell’art. 3 Cost., in quanto non sussiste una norma costituzionale che pone diretta tutela alla suddivisione della Nazione per le elezioni europee. Ciononostante c’è stato chi, come G. P. FERRI, Nuovi e vecchi problemi del sistema di elezione dei parlamentari europei: l’assegnazione dei seggi attribuiti con i resti e lo «spostamento» dei seggi da una circoscrizione all’altra, in Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2010, p. 3333, ha sostenuto che è direttamente dall’art. 56 Cost. che si può «ricavare un principio generale in base al quale la distribuzione a livello territoriale dei seggi, in qualunque competizione elettorale, deve ancorarsi alla popolazione».
529 Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 19.
530 Come riporta G. SCHEPIS, Analisi statistica dei risultati, in A. SPREAFICO, J. LA PALOMBARA (a
cura di), Elezioni e comportamento politico in Italia, Edizioni di comunità, Roma, 1963, p. 398 s., tavola XXIV, nelle elezioni del 1948 erano 15 i collegi elettorali che non avevano eletto attraverso il metodo proporzionale nessuno dei candidati che si erano presentati. Nelle elezioni del 1953 erano 47 i collegi senza rappresentanza, e nel 1958 erano 39 collegi. Per contro, nelle elezioni del 1953 un collegio elettorale dell’Emilia Romagna, e nel 1958 un collegio delle Marche e uno del Lazio avevano eletto ben tre dei candidati presentati nei rispettivi territori. Nelle elezioni del 1963 e del 1973 erano invece stati ben tre i collegi elettorali erano stati in grado di eleggere tre rappresentanti (G. F. CIAURRO, La legislazione elettorale italiana e i suoi effetti sul sistema politico, cit., p. 47).
di slittamento dei seggi era presente, ma ancor più problematica era la circostanza che l’elezione del candidato nel collegio elettorale veniva sì determinata dai voti degli elettori di quel collegio531, ma il diritto di tribuna di quel rappresentante derivava necessariamente in via preliminare dai voti che gli elettori esprimevano nei confronti di un candidato diverso, sebbene appartenente alla medesima forza politica532.
7.3. Nei sistemi elettorali proporzionali con recupero dei resti nella circoscrizione