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La responsabilità politica come elemento funzionale del rapporto rappresentativo

8. La componente della responsabilità politica come elemento costitutivo della rappresentanza politica

8.1. La responsabilità politica come elemento funzionale del rapporto rappresentativo

Se il concetto di responsabilità politica fosse però relegato alla sola elezione- rielezione, non ne deriverebbe che questo strumento implichi un necessario rapporto politico tra rappresentati e rappresentanti. Anche nel periodo liberale, infatti, non era messa in dubbio la durata limitata di una legislatura, ma nonostante ciò l’elezione era comunque considerata esclusivamente come mera preposizione alla carica di un soggetto, con la conseguenza che la dinamica elezione-rielezione non veniva considerata come

228 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 487 s.

229 Sul punto si veda V. ANGIOLINI, Le bràci del diritto costituzionale ed i confini della

responsabilità politica, in Rivista di Diritto Costituzionale, 1998, p. 61, il quale, riprendendo la classificazione tra responsabilità politica diffusa e responsabilità politica istituzionale offerta da G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Giuffrè, Milano, 1967, qualifica la responsabilità politica come istituzionale «quando chi fa valere tale responsabilità goda di un «diritto di critica qualificato (e cioè assistito da particolari garanzie ed agevolazioni)», che si riverbera nel «potere di rimuovere per ragioni politiche il soggetto passivo», dichiarato responsabile. Viceversa la responsabilità politica diffusa, «si avrebbe quando un soggetto titolare di potere politico venga assoggettato ad una qualunque critica la quale sia semplice esercizio della libertà».

230 Cfr. D. NOCILLA, L. CIAURRO, voce Rappresentanza politica, cit., p. 567.

231 Sembra opportuno riportare qui un passo di V. MICELI, Il concetto giuridico moderno della

rappresentanza politica, cit., 147 s., sicuramente Autore lontano, dal punto di vista teorico, dall’idea di una società pluralista e di un rapporto eletto-elettore, non negava che, di fatto, vi fosse un collegamento tra collegio elettorale e rappresentante, che si reggeva grazie alla componente della responsabilità politica collegata alla rielezione del rappresentante, che portava lo stesso a “farsi carico” anche delle esigenze dei suoi elettori. Infatti l’Autore ricorda che «Egli [il rappresentante] sa che per essere eletto e quindi per essere confermato nelle elezioni successive, deve accontentare certe esigenze e certi desideri, deve soddisfare certi interessi, e siccome l’ambizione di occupare quell’ufficio è nella più gran parte degli uomini più forte del desiderio del generale benessere dello stato, egli si deve sentire a preferenza, attratto a favorire le aspirazioni dei suoi rappresentati anziché a tener conto dei bisogni dello stato in genere».

59 elemento di responsabilità politica, che restava quindi un concetto assai astratto e sfumato, sino alla sua totale esclusione232.

Alla responsabilità politica potrebbe, invero, essere assegnata una caratteristica più pregnante e funzionale allo svolgimento della dinamica rappresentativa tra rappresentate e rappresentato. La responsabilità potrebbe essere identificata non solo come un istituto che viene in luce alla fine del rapporto, ma come elemento che può avere una sua oggettiva funzione nel corso della legislatura233. In questo senso la componente della responsabilità potrebbe servire ad attivare nel rappresentante un comportamento responsivo. Grazie alla sanzione della possibile mancata rielezione234 il rappresentante sarebbe indotto, in una evoluzione dinamica con gli elettori del proprio collegio di riferimento, a portare le istanze e a curare, in una certa qual misura, gli interessi dei propri rappresentati nella sede parlamentare235. Per poter avere un comportamento responsivo

232 Sul punto A. DI GIOVINE, S. SICARDI, Rappresentatività e governabilità, cit., p. 137, ritengono

che la dottrina maggioritaria di stampo liberale è portatrice «di un concetto di rappresentanza depurato dalle qualificazioni della responsabilità [poiché] la mancata rielezione [non è] considerata misura sanzionatoria». Nello stesso senso D. NOCILLA, Brevi note in tema di rappresentanza e responsabilità politica, cit., p. 571, il quale mette in evidenza che per il pensiero liberale «non può sussistere responsabilità del rappresentante verso il popolo [e che] il rappresentante risponde del suo operato solo alla propria coscienza». L. CARLASSARE, Problemi attuali della rappresentanza politica, cit., p. 45, sostiene che «l’irresponsabilità costituisc[e] un carattere essenziale e qualificante del concetto “liberale” di rappresentanza». In senso analogo P. RIDOLA, Rappresentanza e associazionismo, cit., p. 128 s. A tal proposito è interessante notare come la prima espressione del moderno concetto di rappresentanza, ovverosia la Costituzione francese del 1791, sembrerebbe priva della concezione della responsabilità politica. Infatti, a fronte della previsione di legislature della durata di due anni, veniva stabilito che il deputato potesse compiere solo due mandati consecutivi, il che fa comprendere come l’idea della responsabilità politica come sanzione all’operato del rappresentante fosse assente. In pieno periodo liberale parla espressamente di responsabilità politica G. JONA, Il mandato nella rappresentanza odierna, cit., 529 ss., che pare essere una delle poche, se non l’unica, voce in completa controtendenza rispetto alla dottrina dominante italiana, infatti questo Autore può esprimersi nettamente a favore di una componente della responsabilità politica poiché sostiene che l’elezione non sia una mera designazione dei capaci. Secondo l’Autore infatti (p. 531) la rappresentanza è governata da un «mandato che certo non è giuridico, ma che però è socialmente vero, socialmente attuato e persino munito di relativa sanzione» che si riverbera (p. 532) «nel voto popolare e nel diritto di non rielezione dei rappresentanti». Sul mandato sociologico si veda ID., Valore sociologico della rappresentanza, in Archivio di diritto pubblico, 1892, p. 161 ss. e p. 309 ss.

233 Simile la conclusione di V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare, cit., p.

166, il quale sembra intravedere una correlazione necessaria tra rappresentanza e responsabilità, poiché senza la seconda «la prima rischierebbe, altrimenti, di diluir[si] in presunzione sempre più astratta».

234 D. FISICHELLA, Elezioni e democrazia, Bologna, il Mulino, 1982, p. 290, ritiene infatti che «la

sanzione per il comportamento giudicato “non rispondente” è la mancata rielezione». Lo stesso D. FISICHELLA, Sul concetto di rappresentanza politica, cit., p. 27, riafferma il nesso responsività- responsabilità laddove afferma che è «facilmente intuibile che la responsività è soprattutto una variabile dipendente della responsabilità […] quando aumenta la seconda, si innalza necessariamente anche la prima».

235 In tal senso si muove la teoria delle «reazioni anticipate» di C.J. FRIEDRICH, Governo

costituzionale e democrazia, cit., p. 381 ss., così denominata da C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, v. I, cit., p. 425. Sul punto si veda G. SARTORI, La rappresentanza politica, cit., il quale, forse con eccessivo ottimismo circa il buon funzionamento del meccanismo “elezione-rielezione”, asserisce che vi sarebbe «un

da parte del rappresentante è necessario offrire al rappresentato, oltre allo strumento elettorale per far valere la responsabilità, anche un processo politico che sia un processo pubblico e trasparente236, che possa far conoscere l’atteggiamento politico dei rappresentanti nelle Aule parlamentari, in modo che l’elettore sia messo nelle condizioni di poter valutare eventuali responsabilità.

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