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Quale collocazione in questo scenario per la doppia imposizione

3.2 La classificazione degli ostacoli fiscali al mercato: discriminazione,

3.2.5 Quale collocazione in questo scenario per la doppia imposizione

A questo punto della riflessione si possono già trarre alcune indicazioni sull’inquadramento sistematico dei fenomeni di doppia imposizione dei dividendi nell’ottica comunitaria della Corte di Giustizia.

Quanto alla doppia imposizione economica, bisogna innanzitutto ricordare che essa rimane un problema aperto soltanto con riferimento ai dividendi connessi a partecipazioni di portafoglio o versati a persone fisiche, operando negli altri casi il regime della Direttiva madre-figlia (v. supra cap. II). In questi casi, dunque, il fenomeno viene oggi comunemente riguardato come esempio paradigmatico di restrizione discriminatoria alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento. A partire dalla sentenza Manninen, è ricco il filone giurisprudenziale che sancisce l’incompatibilità comunitaria di regimi discriminatori applicati dagli Stati in

punto di eliminazione di tale forma di doppia imposizione all’interno dell’Unione250.

La discriminazione che consegua al trattamento più favorevole degli investimenti domestici e dei soci residenti si traduce, pertanto, in una distorsione che può essere rimossa con il ricorso alle libertà fondamentali. Al di fuori dei casi

espressamente disciplinati dal diritto positivo251, l’eliminazione della doppia

imposizione economica che affligge i movimenti di capitale e le scelte di stabilimento resta perciò collegata all’operatività del principio di non discriminazione, con la conseguenza che la sua eliminazione è compito dello Stato che mette in atto il regime discriminatorio (v. infra par. 3.7). Cambiando il punto di vista, la doppia imposizione economica non è un fenomeno in sé illegittimo, se deriva da un esercizio non discriminatorio della sovranità fiscale di uno Stato.

Tuttavia, la giurisprudenza su questo tema evidenzia tutti i limiti di un approccio di tipo casistico, che non consente di delineare chiaramente un sistema di regole per l’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi. Ne può risultare di

250 Ci si riferisce a sentenze, in parte già citate, in parte richiamate nel seguito: nella prospettiva dello

Stato di residenza, si vedano le pronunce Test Claimants in Class IV of the ACT GL; Test Claimants in the

FII GL; Corte di Giustizia, 6 marzo 2007, causa C-292/04, Meilicke; 15 settembre 2011, causa C-310/09, Accor; nella prospettiva dello Stato della fonte; 8 novembre 2007, causa C-379/05, Amurta.

251 Se da più parti viene certamente auspicata l’estensione del regime della Direttiva, vi è anche chi

interpreta in modo positivo la limitazione del suo campo di applicazione ai soli investimenti infrasocietari superiori al dieci per cento del capitale: si è osservato, infatti, che solo mantenendo questa limitazione si può lasciare alla Corte un margine di manovra più ampio che le consenta, magari, in futuro di applicare le libertà fondamentali anche altre fattispecie di doppia imposizione economica derivanti dalla coesistenza di sistemi diversi e dunque non dalla previsione di un trattamento discriminatorio. V. Vanistendael, F.,

volta in volta l’eliminazione della doppia imposizione nello Stato della fonte, nello Stato della residenza o in nessuno dei due Stati. Le decisioni sono infatti influenzate dalle circostanze proprie di ogni singola fattispecie: a seconda della tecnica utilizzata, lo sgravio dalla doppia imposizione economica può verificarsi al livello della società distributrice o del socio percettore. Ovviamente, uno Stato Membro è più propenso a integrare i livelli di tassazione di soci e società residenti piuttosto che riconoscere uno sgravio ai soci residenti per un’imposta sulle società prelevata da un altro Stato252. Parallelamente, gli Stati Membri che offrono uno sgravio alla doppia imposizione economica al livello della società distributrice lo concedono tendenzialmente per i soli utili distribuiti a soci residenti253. Applicando le libertà fondamentali in questo contesto la Corte talvolta ha legittimato uno spostamento di base imponibile dallo Stato della fonte a quello della residenza (v. Amurta), altre volte l’erosione della base imponibile

dello Stato della residenza (Manninen)254. Questa situazione non può essere facilmente

risolta ove si consideri che è impossibile fondare su base giurisprudenziale una ripartizione dei poteri impositivi tra Stati in materia di doppia imposizione economica.

Il problema, invece, si pone in termini diversi per la doppia imposizione giuridica. Tale fenomeno, infatti, non viene ricondotto alle restrizioni in senso proprio, ma si tratta, per la Corte, di un doppio onere per il contribuente che effettua operazioni transnazionali che non deriva né da un trattamento discriminatorio né dalla naturale giustapposizione di sistemi nazionali diversi. In sostanza, rientra tra quelle disparità che nemmeno l’adozione di regole uguali da parte di tutti gli Stati potrebbe eliminare255. Ciò riconferma che la doppia imposizione giuridica costituisce un ostacolo al mercato per la cui eliminazione non è sufficiente un’opera di armonizzazione, ma è necessaria la formulazione di una regola comunitaria di ripartizione della base imponibile: cosa che, come si è osservato per la doppia imposizione economica, parrebbe allo stato attuale impensabile.

252 In materia di dividendi in entrata, si pensi alle sentenze già citate: Baars, Verkooijen, Manninen, Test

Claimants in the FII GL, Meilicke, cit.

253 In materia di dividendi in uscita, si pensi alle sentenze: Test Claimants in Class IV of the ACT GL,

Amurta, cit., nonché Corte di Giustizia, 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit, e Corte EFTA, 23

novembre 2004, causa E-1/04, Fokus Bank.

254 Bellingwout, J., Amurta: A Tribute to (the Late) Advocate General Geelhoed, cit. p. 126.

255 Kofler, G., Double Taxation and European Law: Analysis of the Jurisprudence, cit., p. 101 ss.. Nelle

tradizionali regole internazionali, i sistemi fiscali nascono da una combinazione tra tassazione dell’utile mondiale (residenti) e tassazione alla fonte (non residenti). Dunque, se in ipotesi lo Stato della residenza e lo Stato della fonte armonizzassero i loro sistemi fiscali, rimarrebbe comunque per i contribuenti attivi oltre frontiera un doppio carico impositivo dato dalla sovrapposizione di criteri confliggenti da parte dei due Stati.

Recenti pronunce della Corte ribadiscono questa impostazione del problema, la quale permette di evitare la spinosa questione della divisione dei poteri impositivi. La Corte propende così per l’esclusione della doppia imposizione giuridica dall’ambito di applicazione delle libertà fondamentali, ammettendo la compatibilità del fenomeno con l’attuale diritto comunitario256. Si tratta peraltro di una soluzione molto contestata in dottrina, per la sua dubbia coerenza interna ed esterna. Quanto alla coerenza esterna, ricordando che l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione appartiene agli scopi del diritto comunitario, molti reclamano oggi un’interpretazione delle libertà che vieti qualsiasi distorsione al mercato causata dal cumulo del carico fiscale per gli operatori intracomunitari257. Quanto alla coerenza interna, invece, si sottolinea la disomogeneità delle soluzioni offerte dalla Corte, che in altri settori della fiscalità diretta non esita a formulare regole di ripartizione delle giurisdizioni fiscali (si pensi ai casi Schumacker e

Marks & Spencer).

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