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3.3 Il metodo operativo della Corte di Giustizia

3.3.2 L’ambito rilevante della comparazione: due possibili vie

3.3.2.2 Il per-country approach

Questo diverso metodo poggia sulla considerazione che le disparità naturali tra legislazioni di Stati Membri non costituiscono restrizioni in senso proprio nel mercato interno. Da ciò si deduce che una restrizione vietata dal diritto comunitario sorge soltanto come conseguenza delle previsioni legislative di un singolo Stato Membro, e mai dalla combinazione di quelle di Stati diversi. I sostenitori del per-country approach contestano perciò l’idea che nell’analisi delle fattispecie transnazionali siano da prendere in considerazione le normative tributarie di tutti gli Stati coinvolti.

In materia di tassazione dei dividendi, si trovano alcune ipotesi di applicazione giurisprudenziale di tale metodo.

Nella pronuncia resa dalla Corte EFTA276 sul caso Fokus Bank277, ad esempio, non viene riconosciuta alcuna rilevanza giuridica al fatto che il contribuente risieda in uno Stato che, nella Convenzione con lo Stato della società distributrice dei dividendi, si sia impegnato a garantire un credito corrispondente alla ritenuta prelevata alla fonte. Interrogata sulla rilevanza giuridica della concreta situazione di un tale contribuente, la Corte ha applicato il per-country approach, in contrasto con il metodo overall su cui si

appuntava la difesa dello Stato norvegese278. Per la Corte, gli obblighi gravanti su uno

276

Si ricorda che la Corte EFTA è un organo giurisdizionale istituito nel 1994 in attuazione dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) del 1992, grazie al quale gli Stati membri dell’Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association – EFTA) possono partecipare al mercato comune europeo pur non essendo membri dell’Unione Europea.

277 Corte EFTA, 23 novembre 2004, E-1/04, Fokus Bank ASA. Il sistema norvegese di tassazione dei

dividendi in uscita prevedeva una ritenuta alla fonte del 15% e non accordava lo stesso credito d’imposta concesso ai soci residenti per l’eliminazione della doppia imposizione economica. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Corte EFTA ha ritenuto che la disciplina controversa costituisse una restrizione alla libera circolazione dei capitali poiché scoraggiava gli investimenti in società norvegesi e ostacolava le società norvegesi nella raccolta di capitali all’estero.

278 Il Governo sosteneva che le scelte di investimento di un azionista straniero non erano negativamente

condizionate dalla normativa norvegese nella misura in cui un credito d’imposta accordato nello Stato di residenza manteneva il carico fiscale ad un livello costante. Per il Governo, dunque, bisogna fare affidamento sulla conoscenza, da parte dell’operatore economico che si avvale del suo diritto di libera circolazione, delle differenze tra le normative nazionali che lo riguardano e della relativa attribuzione della competenza tributaria sulla base delle Convenzioni esistenti.

Stato Membro in forza dell’adesione all’Accordo SEE (ma lo stesso discorso si può estendere agli Stati Membri dell’UE) devono essere rispettati a livello nazionale, non rilevando la considerazione del contesto normativo complessivo applicabile alla fattispecie. Una restrizione non può considerarsi eliminata da eventuali agevolazioni che gli azionisti ricevano nel loro Stato di residenza. Uno Stato Membro non può trasferire il suo obbligo di conformarsi all’Accordo SEE ad un altro Stato Membro, confidando che quest’ultimo annullerà le disparità di trattamento causate dalla propria legislazione.

Sulla stessa linea, ma nella prospettiva dello Stato di residenza, si muove la sentenza Damseaux279, che riguarda la tassazione dei dividendi francesi percepiti da soci belgi con l’applicazione della ritenuta alla fonte convenzionale del 15%. Secondo il giudice del rinvio, detta Convenzione franco-belga non raggiungeva l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione in quanto consentiva la tassazione dei dividendi in entrambi gli Stati e non imponeva allo Stato belga, in qualità di Stato della residenza, l’obbligo incondizionato di prevenire tale doppia imposizione. Qui la Corte ha declinato la propria competenza a giudicare della ripartizione di poteri impositivi concordata dagli Stati sul piano convenzionale.

I sostenitori di questo metodo280 criticano l’overall approach sotto numerosi aspetti. Tale metodo si baserebbe, innanzitutto, su un grave fraintendimento di fondo: l’esistenza di una restrizione vietata verrebbe a dipendere dalla legislazione combinata di due Stati e tale conclusione sarebbe non corretta nella prospettiva comunitaria, in quanto confliggente con l’assunto fondamentale per cui una restrizione vera e propria può discendere solo dalle norme di un unico ordinamento. La sovranità degli Stati Membri, inoltre, sarebbe gravemente pregiudicata dall’affermazione che la conformità comunitaria del sistema fiscale di uno Stato dipende da quello di un altro. Ulteriormente, il metodo overall distorcerebbe la funzione delle Convenzioni contro la doppia imposizione: esse infatti non vengono stipulate dagli Stati con l’obiettivo di far risolvere all’altro Stato contraente una discriminazione prevista dalla propria normativa. L’onere di prevedere una tassazione non discriminatoria di un determinato reddito e di assicurare il trattamento nazionale non può essere affidato a un altro soggetto sovrano, a pena del trasferimento di un obbligo che incombe direttamente su ogni singolo Stato Membro. Infine, l’overall approach presenterebbe maggiori difficoltà applicative, per il

279

Corte di Giustizia, 16 luglio 2009, causa C-128/08, Damseaux.

280 Tra essi spicca, Weber, D., op. cit., p. 600 e ss.. V. anche Englisch, J., Shareholder relief and EC

Treaty law – supranational ‘aims and effects’?, in Intertax, 2005, p. 200; Vanistendael, F., Does the ECJ have the Power to Build a Tax System, cit., p. 61.

fatto che la legislazione di ogni Stato Membro segue logiche proprie ed è quindi molto complicato compararla con altre relativamente a singole categorie di reddito.

3.4 Il complesso rapporto con le Convenzioni internazionali: cenni.

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