• Non ci sono risultati.

Sezione II: La conclusione del contratto *

L A CONCLUSIONE DEL CONTRATTO SUL SITO WEB

8. La conferma d’ordine.

L’art. 13 del D.lgs. 70/2003 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della conferma d’ordine. Si tratta di un obbligo gravante sul prestatore a tutela del destinatario che acquista il bene o il servizio nell’ambito della società dell’informazione (ossia online). Il prestatore, successivamente all’invio dell’ordine, è tenuto ad accusare ricevuta dell’ordine mediante una comunicazione che contenga un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, nonché le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio, l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Tale obbligo riguarda solo i contratti virtuali in senso stretto e quindi esclusivamente quei contratti conclusi mediante l’utilizzo di piattaforme di commercio elettronico come i siti internet376.

Anche questa regola è diversamente articolata a seconda che l’utente rivesta o meno la qualità di consumatore. Ciò perché, in primo luogo, la menzionata disciplina del D.Lgs. 70/2003 è derogabile quando l’accordo riguarda soggetti non consumatori377 e, in secondo luogo, perché la tutela è stata recentemente ampliata dalla riforma del 2014 al codice del consumo. L’attuale normativa consumeristica, oltre a richiamare la conferma d’ordine ex art 13 comma secondo378, aggiunge che il professionista debba dare

376 Sono infatti esclusi da questo obbligo i contratti conclusi “esclusivamente mediante scambio di

messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti” (art. 13, comma quarto, D.Lgs.

70/2003.

377 L’incipit del secondo comma dell’art 13 D.Lgs. 70/2003 recita “salvo diverso accordo tra parti

diverse dai consumatori” e rende quindi possibile al prestatore specificare nel contratto (fornendone la

necessaria informativa precontrattuale) che non sarà dovuta alcuna conferma successiva alla conclusione dello stesso.

378 Il comma nono dell’art 51 Cod.Cons. specifica che sono “impregiudicate le disposizioni relative alla

conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e successive modificazioni”.

conferma del contratto concluso al consumatore, su un mezzo durevole379 ed entro un termine ragionevole (al più tardi entro la consegna dei beni o prima dell’inizio dell’esecuzione)380. Tale conferma, in base al codice del consumo, deve contenere tutte le informazioni indicate dall’art. 49 comma primo, ossia quelle oggetto dell’obbligo di informazione precontrattuale (a meno che esse non siano già state trasmesse su un supporto durevole381), nonché -nel caso di fornitura di contenuto digitale su supporto non materiale- la conferma dell’eventuale consenso espresso del consumatore ad iniziare l’esecuzione del contratto dalla quale dipende il venir meno del diritto di recesso382.

La ratio della norma è chiaramente quella di tutelare l’utente della piattaforma di commercio elettronico il quale altrimenti dopo avere completato la procedura di ordine tramite il sito internet potrebbe non avere certezza sul buon esito della stessa, o comunque non potrebbe averne evidenza. Per questo motivo il legislatore precisa anche le modalità ed i tempi con le quali la conferma deve essere trasmessa. La ricevuta deve essere accusata per via telematica (in sintonia con lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto) e, nel caso di contratto del consumatore, essa deve essere fornita su un mezzo durevole383. Per supporto (o mezzo) durevole si intende uno

379 Per supporto (o mezzo) durevole si intende uno strumento che permette al destinatario una facile

memorizzazione della comunicazione e quindi, per esempio, un cd, un dvd, una penna usb o, più semplicemente, una email.

380 Art. 51, comma settimo, Cod.Cons..

381 Come già visto, il professionista ha la facoltà di fornire l’informativa precontrattuale su un supporto

durevole ma non l’obbligo, potendo in alternativa utilizzare il “modo appropriato al mezzo di

comunicazione a distanza impiegato”. Ove però non utilizzi un supporto durevole per tali informazioni

prima del contratto egli è tenuto ad utilizzarlo successivamente includendole nella conferma d’ordine.

382 Come stabilito dall’art. 59, lett. o) Cod.Cons. in quanto il download del file o del software ne

impedirebbe la restituzione.

383 È interessante notare che il requisito del supporto durevole è stato introdotto nella normativa italiana

con la riforma del codice del consumo ma già precedentemente era stato stabilito dalla Corte di Giustizia che con la sentenza del 5 luglio 2012 n° C-49/11 (pubblicata su www.altalex.it con nota di M. IASELLI,

Contratti a distanza: non basta un link per la conferma scritta delle informazioni) ha precisato che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore”.

strumento che permetta al destinatario una facile memorizzazione della comunicazione e quindi, per esempio, un cd, un dvd, una penna usb o, più semplicemente, una email384. Quanto ai tempi, la conferma deve essere data “senza giustificato ritardo” e, quando è coinvolto un consumatore, entro un termine ragionevole, o al più tardi, entro la consegna. La conferma si considera pervenuta al destinatario quando questo ha la possibilità di accedere al domicilio informatico385.

Tra le funzioni della conferma non va sottovalutato il ruolo di comunicare (o ripetere) le informazioni e di costituire quindi un uno strumento ricognitivo-probatorio a protezione della sfera dell’utente386. In quest’ottica è stato definito come obbligo di informazione “post-negoziale”387.

9. Il ruolo della conferma d’ordine nella determinazione del momento del

Outline

Documenti correlati