Sezione II: La conclusione del contratto *
L A CONCLUSIONE DEL CONTRATTO SUL SITO WEB
7. La variante procedimentale dell’invito a proporre.
Un meccanismo alternativo di conclusione del contratto virtuale molto diffuso è quello che qualifica il contenuto del sito web di ecommerce come invito a proporre364. In base a tale impostazione il venditore non farebbe direttamente un’offerta al pubblico a tutti coloro che accedono al suo sito ma si limiterebbe a mostrare i propri prodotti rendendosi disponibile a ricevere proposte di acquisto che poi potrà accettare o rifiutare. Dal mero invito a offrire non sorge quindi alcun obbligo contrattuale per il venditore fino a che questo non manifesta la propria accettazione.
Il criterio generale per distinguere l’invito a proporre dalla proposta contrattuale (sotto forma di offerta al pubblico) deve essere rinvenuto nella presenza degli elementi essenziali del contratto: se tali elementi sono indicati si potrà parlare di proposta completa, in caso contrario si tratterà di invito a proporre in quanto nessun contratto si potrebbe perfezionare in mancanza di tali elementi365.
363 E. TOSI, Contratti telematici, informatici e virtuali, Giuffrè, 2010, pp. 158 e ss.
364 La qualificazione dell’offerta contenuta all’interno del sito di commercio elettronico come invito a
proporre è peraltro contenuta in una nota sentenza del Giudice di Pace di Partanna, una delle prime pronunce che si registrano in materia di contratti telematici. La sentenza del G.d.P. di Partanna del 1° febbraio 2002 è pubblicata su Contr., 2002, 869, con nota di G. CASSANO e I.P. CIMINO, Contratto con
Internet e tutela della parte debole. Autorevole dottrina (A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, Giuffrè,
1997, p. 17) ha ritenuto di escludere che si potesse parlare di invito ad offrire in materia di contratti automatici perché in tal caso si qualificherebbe un’accettazione da parte di una macchina (il distributore automatico) il che appariva impossibile. Ora, come si vedrà a breve, non può che prendersi atto dell’esistenza di fattispecie in cui il contenuto del sito è espressamente qualificato come invito ad offrire e quindi l’ordine vale come proposta destinata ad essere accettata in automatico da parte di una macchina.
365 M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, in Dir.
Informatica, 6, 2004, p. 805. Si veda anche Cass., 7 luglio 2009, n. 15964, in Mass. Giust. civ., 2009,
1057: “in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta — idonea a determinare, nel
Tale criterio non si adatta perfettamente alla realtà del contratto virtuale in senso stretto perché non è pensabile che gli elementi del contratto (lasciati incompleti dal predisponente) siano definiti all’interno della dichiarazione dell’utente del sito dal momento che egli si limita ad inserire i propri dati e cliccare il tasto negoziale virtuale. Anzi nel contratto concluso tramite sito internet il contenuto del contratto è sempre puntualmente definito dal venditore che predispone il sito internet. Ne consegue che l’identificazione del meccanismo come proposta al pubblico piuttosto che come invito ad offrire dipende essenzialmente da come il procedimento di formazione del contratto viene definito dal predisponente. È quindi il venditore che nelle condizioni generali di contratto pubblicate sul sito attribuirà alla propria dichiarazione l’efficacia di offerta al pubblico ovvero di mero invito a proporre.
Dall’analisi delle condizioni generali riportate sui più diffusi siti di commercio elettronico non si registra una prevalenza dell’uno o dell’altro meccanismo. Operatori economici molto radicati nel territorio italiano come Yoox.com366, Lesara.it367 ed ePrice.it368 qualificano espressamente il contenuto del proprio sito come offerta al pubblico. Altri invece, pur inserendo nella propria dichiarazione (mediante collegamento alle condizioni generali di contratto) ogni elemento del contratto369, specificano che il contenuto del sito deve essere considerato quale invito ad offrire escludendo quindi radicalmente la possibilità di qualificarlo come offerta contrattuale.
dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto”. Si veda in proposito anche E. TOSI, Contratti telematici, informatici e virtuali, Giuffrè, 2010, p. 187, nonché G. SANTOSUOSSO, Il codice internet e del
commercio elettronico. Aspetti giuridici di rilevanza civilistica, CEDAM, 2001, p. 93.
366 Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. è un'azienda italiana attiva nel settore delle vendite online di beni di
moda, lusso e design e nelle condizioni di contratto precisa che “il contratto è concluso quando il
Venditore riceve, per via telematica, il tuo modulo d'ordine, previa verifica della correttezza dei dati relativi al tuo ordine”.
367 Filiale italiana di un importante sito di ecommerce di abbigliamento tedesco la quale stabilisce nelle
condizioni generali che “Le descrizioni dei prodotti presenti nel negozio online del venditore costituiscono offerte vincolanti da parte del venditore stesso”.
368 ePrice è uno dei principali siti di commercio elettronico specializzato in prodotti tecnologici ed anche
in questo caso è chiarito che “per concludere il contratto di acquisto di uno o più Prodotti sul Sito,
l’utente dovrà compilare un modulo d’ordine in formato elettronico e trasmetterlo a ePRICE, in via telematica, seguendo le istruzioni che compariranno di volta in volta sul Sito” e che “il contratto è concluso quando il modulo d’ordine perviene al server di ePRICE”.
Si vedano a tal proposito le condizioni generali di contratto di due colossi del commercio elettronico a livelli mondiale quali Amazon e Groupon che, avvalendosi del potere370 di cui all’art. 1336 c.c., privano la propria dichiarazione dell’efficacia di proposta contrattuale. Il primo specifica espressamente che “la presentazione di prodotti
e di servizi sul sito o tramite le applicazioni Amazon per dispositivi mobili costituisce un invito ad offrire” e così anche il secondo precisa che “cliccando sul pulsante «Acquista Ora» inviate a Groupon una proposta di acquisto del Coupon”371.
Le differenze applicative tra l’una e l’altra impostazione sono evidenti in quanto viene modificato il momento in cui si conclude il contratto: optando per lo schema dell’offerta al pubblico il venditore ottiene un contratto immediatamente vincolante per la controparte ma si espone al rischio di risultare inadempiente nel caso in cui non fosse poi in grado di fornire il bene o il servizio oggetto dell’accordo372; nel caso invece di invito ad offrire il venditore sposta in avanti il momento della conclusione del contratto e lo porta nella propria esclusiva sfera decisionale: ricevuta l’offerta da parte dell’acquirente373 egli può decidere se e quando concludere il contratto manifestando il proprio assenso. Il venditore scongiura così il rischio di essere considerato inadempiente per indisponibilità del bene o servizio374. Dalla scelta del meccanismo dell’invito a proporre deriva poi un ulteriore vantaggio per il venditore: egli in caso di offerta ad un pubblico indiscriminato sarebbe soggetto al rischio di cessione di beni o servizi in relazione a soggetti la cui legge nazionale non consentirebbe loro di acquistarli375, mentre con l’invito a proporre ha la possibilità di selezionare la propria controparte contrattuale.
370 Ci si riferisce all’inciso contenuto nell’art 1336 c.c. “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o
dagli usi” e quindi alla possibilità per il predisponente di incidere sul contesto e sull’efficacia della sua
dichiarazione.
371 Le condizioni riportate tra virgolette, così come le citazioni contenute nelle note relative a Lesara,
Yoox e ePrice, si riferiscono alle condizioni generali di contratto riportate sui rispettivi siti internet nel mese di ottobre 2017.
372 Salvo che l’offerta fosse fin dall’origine limitata quantitativamente.
373 E, spesso, accertata la piena validità della stessa mediante verifica della correttezza dei dati della carta
di credito.
374 E. TOSI, Contratti telematici, informatici e virtuali, Giuffrè, 2010, p. 206.
375 Si pensi ad un contratto di vendita di carne bovina in uno stato dove è vietato, oppure al commercio di
sostanze che sono considerate illecite solo in alcuni Paesi, come osservato da G. PERLINGERI e F. LAZZARELLI, in Manuale di diritto dell’informatica, a cura di D. VALENTINO, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 307.
La presente questione sarà ora oggetto di ulteriore analisi unitamente all’efficacia della conferma d’ordine, alla luce della rilevanza di tale elemento nella definizione dell’iter procedimentale e nell’individuazione del momento di conclusione del contratto.