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Segue I contratti conclusi con l’accettazione dell’offerta al pubblico.

Sezione II: La conclusione del contratto *

L’ UTILIZZO PRATICO DELL ’ AUTONOMIA PRIVATA PROCEDIMENTALE NELLA CONTRATTAZIONE VIRTUALE

3. Segue I contratti conclusi con l’accettazione dell’offerta al pubblico.

In molti casi il contratto è destinato a perfezionarsi con l’invio dell’ordine in quanto il contenuto del sito internet viene qualificato espressamente come offerta al pubblico che può essere accettata seguendo l’iter procedimentale definito dal venditore e premendo il tasto negoziale virtuale. In questi casi quindi la conferma d’ordine viene descritta come adempimento successivo che non incide sulla conclusione del contratto. Per esempio, nelle condizioni di contratto del sito Lesara.it687 è precisato che le descrizioni dei

684 Anche se in realtà tale scelta potrebbe non essere del tutto libera, come già esposto al capitolo 7,

paragrafo 9, e come si vedrà nel seguente paragrafo.

685 Le condizioni generali oggetto della presente breve analisi sono quelle pubblicate sui relativi siti di

ecommerce tra ottobre 2017 e febbraio 2018.

686 I siti esaminati figurano nella classifica pubblicata sul sito www.casaleggio.it/e-commerce-ranking,

aggiornata al 7 febbraio 2018.

prodotti presenti sul sito sono “offerte vincolanti da parte del venditore” che “il cliente

potrà accettare”. Sempre sullo stesso sito viene poi precisato che la conferma d’ordine

viene trasmessa successivamente per posta o email. Analogo discorso vale per il sito ePrice.it688 dove si precisa che “il contratto è concluso quando il modulo d’ordine

perviene al server di eprice”. Le condizioni di contratto specificano poi quale sia il

ruolo della conferma d’ordine nella ripetizione del contenuto del contratto e del prezzo, nonché nella comunicazione dei tempi di consegna. Similmente il sito Yoox, colosso italiano dell’ecommerce689, stabilisce che il “Il contratto è concluso quando il Venditore

riceve, per via telematica, il tuo modulo d’ordine…”. E cosi anche le condizioni

generali di vendita di IBS690 chiariscono che “Il contratto è concluso quando l’ordine

perviene al server di cui IBS si serve”.

Questa scelta procedimentale da parte del predisponente, per quanto notevolmente diffusa, entra però in conflitto con l’interpretazione più restrittiva dell’art. 13 D.Lgs. 70/2003. È stato infatti osservato che per rendere effettiva la regola che sancisce l’obbligo del venditore di trasmettere la conferma d’ordine il contratto dovrebbe potersi considerare effettivamente concluso solo con l’invio e la ricezione di tale conferma e non in un momento precedente691. Tale interpretazione deriva dall’analisi della ratio della norma in commento che risponde all’esigenza di tutelare il consumatore riguardo alla possibilità che egli, pur avendo inviato l’ordine, non abbia certezza in merito alla conclusione del contratto. Il modo più efficace per tutelare il consumatore in tale circostanza consiste nel non considerare concluso il contratto fino all’invio della conferma. Interpretando così la norma si nota però come le condizioni generali di contratto utilizzate su molti siti siano in contrasto con essa.

688 ePrice è uno dei principali siti di commercio elettronico italiani ed è specializzato in prodotti

tecnologici.

689 Yoox va di lusso, articolo di F. GIACOMOTTI, pubblicato su IlFoglio.it in data 29 gennaio 2018.

690 Internet Bookshop è una libreria online italiana, nata nel 1998, è considerata la prima società operativa

nell’ecommerce in Italia (Francesco Marchetti: "Comprai con un clic un libro di Camilleri e così 18 anni

fa l'Italia scoprì l'e-commerce", articolo di J.D’ALESSANDRO, pubblicato su Repubblica.it il 3 giugno 2016).

691 Si veda quanto già osservato al capitolo al capitolo 7, paragrafo 9; nonché A.M. BENEDETTI,

Autonomia privata procedimentale e formazione del contratto virtuale: annotazioni sull’art. 13 del d.lgs. 70/2003, in Dir. Internet, 2006, 1, e A.M. BENEDETTI, L’autonomia privata procedimentale nella

formazione del contratto virtuale, in Studi in onore di Davide Messinetti, a cura di F. RUSCELLO, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 110.

La questione parrebbe in verità avere una scarsa rilevanza pratica in quanto nella maggior parte dei casi la conferma viene inviata automaticamente dopo l’ordine e la conclusione del contratto cosicchè l’iter si può comunque considerare perfezionato. Nelle ipotesi residuali in cui la conferma non venisse trasmessa si pone però un problema giuridico rilevante: il contratto si è concluso e il venditore è inadempiente all’obbligo legale (ma anche contrattuale visto che la conferma d’ordine è generalmente citata nelle condizioni generali) oppure nessun contratto si è concluso e le parti non sono vincolate?

Nonostante la lettura che qualifica la conferma d’ordine come fase necessaria per la conclusione del contratto appaia condivisibile, vi sono ragioni pratiche per ritenere opportuno aderire alla tesi opposta, soprattutto quando è chiaramente specificato nel sito che il contratto si conclude con l’invio dell’ordine. Se lo scopo è la tutela dell’affidamento del cliente esso forse potrebbe essere meglio salvaguardato applicando quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto perché il cliente, non ricevendo la conferma, sarà portato a fare affidamento sul contenuto di queste. In tale contesto il cliente leggendo nelle condizioni generali che il contratto si conclude con l’invio dell’ordine e sapendo di avere completato l’iter procedimentale confiderà nella conclusione del contratto. Ne consegue che negare che il contratto si sia concluso si tradurrebbe in una violazione dell’affidamento del cliente sul contenuto dell’informativa precontrattuale e tale soluzione, soprattutto di fronte ad una norma ambigua come l’art. 13692 non sembra possa garantire la massima tutela per il cliente. Il discorso sarebbe evidentemente diverso se l’art. 13 ponesse espressamente la conferma d’ordine come elemento necessario dell’iter procedimentale ma ciò non avviene e quindi sembra dover prevalere il contenuto di una disposizione contrattuale chiara ed espressa (nonché oggetto di informativa precontrattuale) circa la conclusione del contratto con l’invio dell’ordine. Il mancato invio della conferma, in tale ipotesi, rappresenterà quindi un inadempimento del venditore il quale sarà tenuto a risarcire la controparte dell’eventuale danno arrecatogli.

692 L’art. 13 del D.Lgs 70/2003 contiene la disposizione che impone al venditore di inviare conferma

Ciò non toglie, evidentemente, che nel caso in cui le condizioni generali di contratto non determinino in modo chiaro il momento di perfezionamento dell’accordo, rimanga da preferire l’interpretazione che individua l’invio della conferma d’ordine come elemento ultimativo e necessario del procedimento.

4. Segue. I contratti conclusi con l’accettazione immediata della proposta

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