Sezione II: La conclusione del contratto *
I L RECESSO DEL CONSUMATORE TELEMATICO : RATIO E DISCIPLINA
4. Segue Termine e modalità.
Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto534 a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali535. La riforma del 2014 ha esteso il termine per l’esercizio del diritto di recesso (che precedentemente era di dieci giorni) e ne ha precisato puntualmente il dies a quo536. Nei contratti di servizi o di fornitura il termine decorre dalla conclusione del contratto mentre nei contratti di vendita di beni decorre dal giorno in cui il consumatore (o un terzo da questi designato, diverso dal vettore) ne acquisisce il possesso537. Il momento iniziale dal quale calcolare il termine per l’esercizio del diritto subisce poi un notevole slittamento in avanti nel caso in cui il professionista non abbia correttamente adempiuto agli obblighi informativi in relazione a tale diritto del consumatore: se le informazioni sono fornite in ritardo (ma entro 12 mesi dalla consegna) il termine di quattordici giorni decorre dal giorno in cui esse sono fornite; in mancanza di informazioni, invece, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale538. Perché il recesso sia considerato validamente esercitato è sufficiente che la comunicazione sia inviata entro il termine previsto dalla legge539.
534 La norma peraltro non parla esclusivamente di recesso dal contratto ma anche dalla proposta (quando
il contratto sia destinato a concludersi in base a un’offerta fatta dal consumatore). Il riferimento al recesso dalla proposta stride evidentemente con le categorie del diritto italiano in quanto la proposta può essere revocata e non receduta. La disposizione però è giustificata dalla necessità di tutelare il consumatore in egual modo anche quando –come spesso accade- il professionista ha predisposto il procedimento di formazione del contratto in modo tale che dal punto di vista formale sia il consumatore a risultare come proponente. In tal modo quindi si rende irrilevante (rispetto all’esercizio del recesso) l’inversione di ruoli voluta dal professionista. Sul punto si veda: A.M. BENEDETTI, La difesa del consumatore dal contratto:
la natura ambigua dei recessi di pentimento, in Annuario del Contratto 2011, diretto da V. Roppo e A.
D’Angelo, Giappichelli, 2011, p. 3.
535 Così l’art. 52 Cod.Cons..
536 “Nella versione precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 , il codice del
consumo determinava il momento iniziale di decorrenza del termine per recedere combinando tre criteri: quello delle modalità della contrattazione, quello dell'oggetto del contratto e quello dell'adempimento degli obblighi informativi.” (C. CONFORTINI, Il recesso di pentimento, in Corriere Giur., 2014, 7, All. 1,
p. 19).
537 Se i beni oggetto di acquisto sono consegnati separatamente il termine decorre dalla consegna
dell’ultima parte. Viceversa quando si tratta di beni da consegnare a scadenze periodiche dal giorno della prima consegna. In sostanza, quindi, il consumatore ha sempre 14 giorni interi per valutare il bene dopo averne ricevuto la consegna.
538 Art. 53 Cod.Cons..
539 L’art. 54 Cod.Cons. stabilisce che l’onere della prova relativo al corretto (e tempestivo) esercizio del
Quanto alle modalità con le quali il consumatore esercita il proprio diritto, il codice del consumo lascia ampia libertà al consumatore: egli deve informare il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso e per fare questo può scegliere di utilizzare il modulo tipo contenuto nell’allegato al codice del consumo oppure presentare “una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione”. A ciò si aggiunge la possibilità che il professionista abbia fornito l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo o di fare una dichiarazione all’interno del sito web540. In questo la nuova normativa si discosta notevolmente da quella precedente che invece stabiliva più rigide formalità: la comunicazione del recesso doveva essere inviata mediante una comunicazione scritta trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento541.
Una ulteriore novità del codice del consumo riformato nel 2014 risiede nella motivazione che il consumatore deve fornire per il recesso. Precedentemente il consumatore era esonerato dallo specificare le ragioni del recesso ed era quindi rilevante solamente l’esternazione del motivo del recesso e non il motivo in sé (che rimaneva insindacabile). Diversamente adesso il consumatore non è neppure tenuto a fornire alcuna motivazione542 e si può limitare alla mera comunicazione della propria intenzione di recedere543.
Una volta che il consumatore ha validamente esercitato il diritto di recesso il professionista è tenuto a comunicare senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento su un supporto durevole. Tale norma risponde alla medesima esigenza della conferma d’ordine544 in quanto permette al consumatore di avere contezza circa il
540 Così avviene, per esempio, sul sito Amazon.it dove si trovano dei comandi appositi per l’esercizio del
recesso.
541 Cfr precedente versione dell’art. 64 Cod.Cons.. La comunicazione poteva anche essere trasmessa con
altri mezzi (tra i quali il fax e la posta elettronica) però doveva essere poi confermata con raccomandata entro 48 ore. M.P. PIGNALOSA, Contratti a distanza e recesso del consumatore, Giuffrè, 2016, p. 120.
542 Per ogni riflessione circa la possibilità di un utilizzo abusivo da parte del consumatore di tale
discrezionalità si rinvia al successivo capitolo 10.
543 Art. 52 Cod.Cons.: “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza ndover fornire alcuna motivazione”.
E. BACCIARDI, Il nuovo statuto del diritto di ripensamento tra efficienza del mercato e razionalità
(limitata) dei consumatori, in Nuova Giur. Civ., 2017, 3, p. 415: “Con tale variazione lessicale, il legislatore ha inteso sottrarre ogni rilievo giuridico agli impulsi soggettivi che inducono il contraente a pentirsi dell'affare”.
corretto esercizio del diritto di recesso evitando che egli si trovi in una situazione di incertezza.