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L’efficacia probatoria dei documenti informatici.

Sezione II: La conclusione del contratto *

I L DOCUMENTO INFORMATICO COME “ STRUMENTO ” DEL CONTRATTO TELEMATICO

8. L’efficacia probatoria dei documenti informatici.

Dal punto di vista probatorio è noto che quando al documento cartaceo è apposta la sottoscrizione autografa, la parte contro cui esso è prodotto ha la possibilità di disconoscerlo; per questa ragione esiste il procedimento di verificazione della scrittura per mezzo del quale si valuta con l’ausilio di un esperto grafologo se i segni apposti in

233 A tal proposito si evidenzia che la recente riforma del CAD (D.Lgs. 217/2017) ha precisato nel comma

1 quater dell’art. 20 del CAD che: Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei

documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.”.

234 Art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

235 La norma è quindi successiva all’entrata in vigore del Regolamento e le modifiche citate sono in gran

calce al documento siano effettivamente riferibili al presunto autore. Un simile procedimento è evidentemente impossibile da applicare alla firme elettroniche.

A tale scopo il legislatore ha specificato alcune regole sulla rilevanza probatoria dei documenti informatici le quali sono raccolte sempre nel CAD236. A questo proposito è necessario distinguere nettamente tra documenti informatici privi di sottoscrizione, documenti muniti di firma elettronica debole e documenti muniti di firma elettronica forte (avanzata, qualificata o digitale).

Al documento informatico (privo di firma) è attribuito valore probatorio equivalente a quello delle riproduzioni meccaniche in quanto l’art. 23 quater del CAD lo ha aggiunto nell’elenco contenuto nell’art. 2712 c.c. (insieme a quelle fotografiche, cinematografiche e fonografiche); esso pertanto fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime237.

In base al menzionato art. 21 del CAD il documento informatico con firma elettronica238 (debole) è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Il valore probatorio del documento sarà quindi determinato in concreto dal giudice valutando tali caratteristiche di affidabilità. La firma elettronica impedisce pertanto di negare interamente l’efficacia del documento ma le minori specifiche di sicurezza non consentono, anche in assenza di disconoscimento, di attribuire al documento l’efficacia di “piena prova” fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi lo ha sottoscritto239.

In riferimento invece alle firme dotate di maggiore sicurezza (firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, nonché la nuova fattispecie introdotta dal D.Lgs.

236 Anche in questo ambito la norma è pesantemente incisa dal D.l. 179/2016 nonché dal citato

Regolamento europeo.

237 Recentemente il Tribunale Vicenza (sez. II 22 novembre 2016 n. 2013) ha precisato che “Il

documento informatico privo di firma elettronica ha l'efficacia probatoria prevista dall' art. 2712 c.c. per le rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose e forma piena prova salvo disconoscimento circostanziato concernente la sua genuinità e attendibilità, che non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”.

238 Capitolo 5, paragrafo 3.

239 G. BUONOMO e A. MERONE, La scrittura privata informatica: firme elettroniche, valore probatorio e

disconoscimento in giudizio (alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 221/2012), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2013, p. 275.

217/2017) il legislatore ha optato per il rinvio240 all’art. 2702 configurando la scrittura privata informatica come prova legale al pari di quella cartacea.

La disciplina della contestazione della paternità del documento munito di firma digitale (o di altro tipo di firma qualificata241) è dettata dall’art. 20 del CAD242: “L'utilizzo del

dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”243. Conseguentemente, una volta accertato che la firma proviene da un determinato dispositivo244, colui che ha prodotto il documento informatico può avvalersi della presunzione appena citata. Sarà la parte contro la quale la scrittura è stata prodotta a dovere provare245 l’utilizzo abusivo del dispositivo: oggetto della contestazione (e della prova contraria) non è quindi la firma in se (se fosse irregolare non avrebbe alcuna efficacia), bensì l’utilizzo del dispositivo di firma. Se l’utilizzo è abusivo viene esclusa l’efficacia probatoria della scrittura.

La firma digitale (a differenza di quella autografa) può essere apposta materialmente anche da un soggetto diverso da quello indicato nella firma senza che tale circostanza possa essere rilevata dal punto di vista tecnico; ne consegue che la prova contraria che il disconoscente è tenuto a fornire non riguarda solo l’utilizzo del dispositivo da parte di un terzo ma anche il fatto che tale utilizzo sia avvenuto al di fuori della sfera di controllo del titolare del dispositivo. Solo in tal caso infatti l’utilizzo potrà essere considerato abusivo. Per questa ragione la dottrina ha evidenziato il passaggio dal

240 Precisamente il comma 1 ter. Prima della riforma del D.Lgs. 217/2017 la medesima norma era situata

nell’art. 21 del CAD.

241 Diverso il discorso per la firma elettronica avanzata: per inficiare la sua efficacia probatoria è

necessario contestare che si tratti di firma elettronica avanzata, per mancanza di uno dei requisiti previsti dalla nozione di firma elettronica avanzata oppure procedere al disconoscimento di quella firma. Non si applica la disposizione che presume che al titolare sia riconducibile l'utilizzo del dispositivo di firma e che quindi sia il titolare a dovere fornire prova di non avere utilizzato il dispositivo (cfr F. DELFINI, in D. VALENTINO, Manuale di diritto dell’informatica, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 205).

242 Codice dell’amministrazione digitale, art. 21, comma 2, secondo periodo.

243 Si noti comunque che la presunzione riguarda solo le firme elettroniche qualificate e la firma digitale;

per la firma elettronica avanzata, quindi, è più gravoso l’onere probatorio di chi intende valersi in giudizio del documento.

244 Il che potrà avvenire, in caso di contestazioni, mediante esperimento di CTU nella quale un perito

informatico accerterà la provenienza della firma digitale da un determinato dispositivo riferito ad uno specifico soggetto.

245 Senza dovere esperire la querela di falso che è necessaria solo in relazione alle scritture private

criterio della “paternità” (della scrittura cartacea) al criterio della “responsabilità” nella gestione del dispositivo di firma246.

9. Cenni sul documento informatico con firma elettronica autenticata e sull’atto

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