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NEL CONTRATTO VIRTUALE E NEL CONTRATTO CIBERNETICO

6. Contratti cibernetici e volontà.

Se il contratto cibernetico è caratterizzato dall’intervento del software al quale è demandata la determinazione di rilevanti aspetti del regolamento contrattuale, sorge evidente l’interrogativo sulla sussistenza dell’accordo inteso come manifestazione di volontà conforme da parte dei contraenti. La parte si rivolge all’agente cibernetico per integrare la propria volontà contrattuale non ancora interamente formatasi, è quindi lecito domandarsi se ci si trovi di fronte a un contratto oppure no150.

Autorevole dottrina ha in proposito evidenziato che nei contratti cibernetici l’elaboratore non sempre può essere assimilato ad un mezzo di trasmissione151. Soprattutto non può essere considerato tale l’agente software programmato in modo da avviare una vera e propria trattativa con la controparte con la possibilità di stabilire quali condizioni pattuire ed anche se concludere l’accordo o meno. Per tali ragioni si spiega il fatto che sia stata rilevata l’assenza della volontà del contraente sull’operazione contrattuale; essendo evidentemente da escludere che la volontà possa essere individuata in quella propria dell’agente software (che sarebbe in tal caso da considerare alla stregua di un rappresentante).

Secondo Giannantonio152 questi strumenti tecnologici si muovono al di fuori della fattispecie contrattuale. Ciò non significa negare la validità e l’efficacia di tali atti: sarebbe scorretto sia dal punto di vista sostanziale, in quanto essi sono considerati valide e vincolanti nella realtà sociale ed economica153, sia da quello formale, in quanto

quella tra cose e persone” (G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?, in Contratto e impresa, 2002, 2, p. 465). In senso contrario rispetto all’introduzione di una disciplina specifica che

riconosca una (anche parziale) soggettività agli agenti software si veda G. FINOCCHIARO, La conclusione

del contratto telematico mediante i “software agents”: un falso problema giuridico?, in contratto e Impresa, 2002, 2. p. 500.

150 F. BRAVO, Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica, Giuffrè, 2007, p. 235. 151 Ciò è possibile solo quando il comportamento dell’elaboratore è rigidamente predeterminato. 152 E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’informatica, Cedam, 1997, p. 257.

153 “Infatti, quando l’intelligenza artificiale di due computers, comunque vi pervenga, rende disponibile

ad un’impresa un bene o un servizio, ed accredita fondi a chi li fornisce, non si propongono dubbi sulla regola e quindi su chi possa o debba fare cosa. Né alcuni ha mai avanzato seri dubbi sul fatto che coloro che si servono di quei computers siano impegnati dai risultati delle loro operazioni.” (A. GENTILI,

Inefficacia e vizi della volontà della contrattazione telematica, in V. RICCIUTO e N. ZORZI (a cura di), Il

contratto telematico, in Tratt. di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, diretto da F.

possono essere certamente ricondotti tra le fonti non contrattuali ex art. 1173 e quindi idonei all’applicazione della disciplina delle obbligazioni. In conclusione, secondo il citato Autore, ai negozi giuridici cibernetici non possono essere applicate le norme in tema di contratti perché non ricorre una vera dichiarazione di volontà da parte di un soggetto giuridico e dovrebbero invece essere applicate specifiche norme da emanare per regolare puntualmente il nuovo fenomeno giuridico154.

Si può però replicare a questa ricostruzione osservando che la volontà non scompare integralmente in questo tipo di negozi ma, semmai, viene declinata in modo differente, operando su piani diversi della formazione del contratto. La volontà dell’utilizzatore è in primo luogo presente nel momento iniziale, quando egli decide di ricorrere allo strumento tecnologico per lo svolgimento dell’attività contrattuale e per l’integrazione del contenuto del contratto; è poi evidente nel momento in cui fornisce al software i criteri in base ai quali operare, i limiti entro cui agire e gli obiettivi da raggiungere155; essa rileva anche nella fase successiva, quando l’utilizzatore accoglie gli effetti del contratto avvalendosi dei relativi diritti e sentendosi vincolato dagli obblighi. La volontà quindi non scompare dalla fattispecie contrattuale ma si atteggia in maniera diversa e si snoda con tratti peculiari156. In tal modo non viene pregiudicato il principio dell’accordo a patto che la dichiarazione negoziale formulata dall’agente software corrisponda effettivamente alla volontà del soggetto giuridico che lo ha programmato fornendo le indicazioni utili alla conclusione del contratto.

In tale contesto il ruolo dell’agente software nella formazione del contratto e nella determinazione del suo contenuto regolamentare è di grande rilievo. Le parti si trovano

154 E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’informatica, Cedam, 1997, p. 257; F. BRAVO,

Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica, Giuffrè, 2007, pp. 239 e ss.. Sulla necessità di una

disciplina specifica per i software agents si vedano i già citati contributi di G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?, in Contratto e impresa, 2002, 2, p. 465 e di G. FINOCCHIARO,

La conclusione del contratto telematico mediante i “software agents”: un falso problema giuridico?, in contratto e Impresa, 2002, 2. p. 500.

155 Nel caso, frequente, in cui il software non si programmato dal medesimo soggetto che concluderà il

contratto ma da un’altra persona, si può forse ravvisare una parziale applicazione dell’istituto della rappresentanza. L’utilizzatore determina criteri, limiti e obiettivi ma la gestione di questi e le modalità di raggiungimento sono insite nella programmazione e quindi individuate in parte da altro soggetto. Tale soggetto, forse, si può dire che operi come tramite tra l’utilizzatore ed il contratto ed a lui potrebbero essere applicate (anche analogicamente) le regole previste in materia di rappresentanza.

quindi ad affidarsi ai software e tale “fiducia”157 presenta due facce complementari: fiducia nel proprio agente software e fiducia nell’agente altrui158. La fiducia negli agenti che operano al nostro servizio porta a considerarlo una sorta di collaboratore che agisce per soddisfare le nostre richieste e i nostri bisogni. Uno dei possibili rischi, oltre al fatto che l’agente possa compiere degli errori, è che esso faccia il “doppio gioco” sfruttando la posizione a vantaggio di altri soggetti, per esempio trasmettendo informazioni riservate o interferendo negativamente contro i nostri interessi159. La fiducia nell’agente altrui si manifesta invece nell’aspettativa che l’agente elettronico rispetti le regole di correttezza e buonafede e non danneggi ingiustamente i terzi con cui si trova a interagire.160

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