Sezione II: La conclusione del contratto *
L’ UTILIZZO PRATICO DELL ’ AUTONOMIA PRIVATA PROCEDIMENTALE NELLA CONTRATTAZIONE VIRTUALE
1. Gli obiettivi del soggetto che predispone il sito internet.
creati da chi vende online. 3. Segue. I contratti conclusi con l’accettazione dell’offerta al pubblico. 4. Segue. I contratti conclusi con l’accettazione immediata della proposta dell’utente fondata sull’invito ad offrire. 5. Segue. L’accettazione del professionista differita rispetto alla proposta dell’utente. 6. Segue. Brevi osservazioni sui contratti diversi dalla compravendita.
1. Gli obiettivi del soggetto che predispone il sito internet.
Per concludere i ragionamenti relativi all’applicazione dell’autonomia privata procedimentale nei contratti virtuali è interessante dedicare qualche riflessione alle modalità con le quali gli operatori utilizzano la propria facoltà di stabilire il percorso di formazione del contratto e a quali siano gli scopi perseguiti attraverso tale attività. Come si è già avuto modo di accennare, la prassi economica crea dei meccanismi differenziati per la conclusione del contratto che di volta in volta possono essere semplificati o aggravati rispetto ai modelli normativamente previsti668.
L’impressione è che la maggior parte dei procedimenti riscontrabili nella prassi del commercio elettronico rientrino tra quelli aggravati e questo è probabilmente connesso al fatto che l’utilizzo dello strumento internet determina di per sé la massima semplificazione nell’incontro dei potenziali contraenti e nella manifestazione di volontà da parte di questi ultimi cosicché gli operatori sono più orientati ad aggiungere passaggi tecnici e requisiti piuttosto che a ricercare un’ulteriore semplificazione. E d’altronde un’eccessiva semplificazione convenzionale non è ammissibile in quanto andrebbe ad incidere sul principio dell’accordo che invece deve rimanere come elemento imprescindibile per la conclusione del contratto669. Per questa stessa ragione gli schemi semplificati individuati dalla dottrina (utilizzati prevalentemente al di fuori dei contratti
668 A tal proposito si rinvia per le riflessioni generali nuovamente a A.M. BENEDETTI, L’autonomia
privata procedimentale nella formazione del contratto virtuale, in Studi in onore di Davide Messinetti, a
cura di F. RUSCELLO, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.
telematici) sono tendenzialmente fondati su contratti a monte che stabiliscono come saranno conclusi i successivi, cosa che non appare realizzabile nei contratti online dove l’offerta (o l’invito a offrire) è destinata alla pluralità dei potenziali utenti e quindi a soggetti con i quali non è intervenuto un precedente accordo.
Generalmente il predisponente richiede che per concludere il contratto l’utente comunichi (inserendole negli appositi modelli) determinate informazioni che servono, principalmente, alla sua identificazione, alla determinazione del contenuto contrattuale e all’esecuzione del contratto670. L’utente viene inoltre obbligato a visualizzare determinate schermate, contenenti anche le informazioni obbligatorie per legge, ed a effettuare determinate scelte cliccando su specifici pulsanti. Il predisponente decide poi con quali modalità, in quale momento, in base a quali comportamenti671 ed a quali condizioni il contratto si perfezionerà672.
L’operatore di commercio elettronico usa quindi il potere di incidere sulla formazione del contratto in base alla propria convenienza, alle proprie esigenze e ai propri obiettivi commerciali. I principali interessi e finalità perseguiti del professionista possono essere raccolti in tre categorie: l’acquisizione del cliente, la tutela dei propri diritti e il rispetto delle regole imperative.
Per quanto riguarda il primo profilo, l’operatore commerciale ha interesse ad attrarre il cliente sul proprio sito ed a convincerlo a concludere il contratto. Egli quindi utilizzerà gli strumenti di marketing affinché il potenziale cliente si colleghi al suo sito e poi, sfruttando la possibilità di predisporre ogni aspetto del sito, presenterà il prodotto offerto esaltandone le caratteristiche positive673 e pubblicizzando ogni elemento utile a
670 Modalità e tempi di spedizione, individuazione del metodo di pagamento e dati necessari al pagamento
stesso.
671 Per esempio capita che il predisponente richieda ulteriori sistemi di identificazione quali l’esecuzione
di un bonifico da un conto corrente esistente (come viene richiesto per l’apertura di un nuovo conto corrente online), oppure la spedizione di una copia cartacea del contratto munita di sottoscrizione autografa (come avviene per alcuni contratti assicurativi).
672 Spesso la conclusione è condizionata al fatto che il pagamento con carta di credito venga
correttamente processato in base ai dati inseriti dall’acquirente. Talvolta addirittura il contratto è destinato a concludersi solo se il venditore provvederà alla spedizione. Quasi sempre poi il contratto non si può concludere se il cliente non accetta il trattamento dei suoi dati personali in quanto è interesse del professionista non solo concludere quello specifico accordo ma anche avere la possibilità di sfruttare in vario modo i dati relativi alla persona del suo contraente.
convincere la controparte a concludere il contratto674. In tale contesto è fondamentale che il procedimento di formazione del contratto sia il più possibile semplice e rapido al fine di evitare che il cliente desista dalla conclusione dell’accordo a causa della complessità del procedimento. Anche da questa esigenza deriva la grande diffusione del c.d. tasto negoziale virtuale675 che permette la conclusione del contratto potenzialmente mediante la singola pressione di un pulsante virtuale.
Una semplificazione eccessiva però non soddisferebbe appieno gli interessi del predisponente ed è per questo che viene in rilievo la seconda delle finalità sopra individuate. In base alla tipologia di operazione economica il professionista sarà portato a perseguire la massima speditezza oppure a sacrificarla parzialmente a vantaggio di altri elementi. Per esempio, quando si tratta della compravendita di un singolo bene, la principale tutela di cui il venditore ha bisogno è ottenere il pagamento del prezzo e quindi il sito sarà predisposto in modo tale da obbligare il cliente a pagare contestualmente alla conclusione del contratto, attraverso la digitazione del numero di carta di credito oppure con l’utilizzo di altri sistemi di pagamento sicuro676. Invece nei contratti di durata, come per esempio la stipula di un servizio in abbonamento677 o una vendita a rate, il professionista avrà interesse a ottenere maggiore certezza in merito alla futura esecuzione del contratto ed in particolare ai successivi pagamenti. Egli quindi vorrà ottenere una più sicura identificazione della controparte contrattuale (mediante utilizzo di webcam o con l’invio della scansione dei documenti identificativi) ed avrà anche interesse ad ottenere una prova più evidente del contratto concluso e così richiederà l’apposizione della firma autografa sul contratto, o la conclusione del contratto tramite telefonata678 o webcam, o ancora con l’utilizzo di uno strumento di firma elettronica.
674 Frequentemente gli operatori evidenziano l’esistenza del diritto di recesso anche al di là di quello che
sarebbe richiesto dagli obblighi informativi, proprio per indurre il consumatore a concludere il contratto.
675 Descritto al capitolo 7, paragrafo 3.
676 Per esempio attraverso il servizio Paypal o con l’effettuazione di una transazione immediata in
Bitcoin.
677 Per la fornitura di energia elettrica, acqua o gas, o di connessione ad internet, pay tv, servizi di
telefonia o fornitura peridica di contenuti digitali.
678 Per la conclusione del contratto tramite telefono in base alla normativa contenuta nel codice del
consumo recentemente riformata si veda A.M. BENEDETTI, Il contratto non si conclude per telefono:
La terza esigenza del professionista è quella di stipulare un contratto che sia valido e vincolante. Conseguentemente la predisposizione procedimentale dovrà rispettare tutte le norme di legge, sia generali, sia speciali. Non dovranno quindi essere incluse clausole vessatorie e le clausole onerose dovranno essere approvate a norma di legge679. Dovranno poi essere adempiuti all’interno del procedimento formativo tutti gli obblighi informativi, precontrattuali e postcontrattuali, previsti dalla disciplina europea e dal codice del consumo, ivi incluso l’invio della conferma d’ordine.
Ovviamente, per ragioni di convenienza economica, l’operatore commerciale online sarà portato, pur nel rispetto delle regole di legge, ad utilizzare il proprio potere di determinazione procedimentale per favorire maggiormente i propri interessi piuttosto che quelli della controparte contrattuale e ciò emergerà nel successivo paragrafo dove si analizzeranno le modalità di conclusione del contratto su alcuni (i più utilizzati) siti di commercio elettronico.