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Gli strumenti per la protezione del cyberconsumatore.

Sezione II: La conclusione del contratto *

I L RECESSO DEL CONSUMATORE TELEMATICO : RATIO E DISCIPLINA

1. Gli strumenti per la protezione del cyberconsumatore.

recesso del consumatore nei contratti a distanza. 3. Le fonti e la disciplina del diritto di recesso. 4. Segue. Termine e modalità. 5. Segue. Effetti e conseguenze. 6. Segue. Inosservanza degli obblighi informativi. 7. Segue. Ambito di applicazione ed esclusioni. 8. La natura giuridica del diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza.

1. Gli strumenti per la protezione del cyberconsumatore.

Come già menzionato la posizione del consumatore nel commercio elettronico è meritevole di ampia tutela perché alla posizione di debolezza tipica di ogni contratto del consumatore500 si aggiungono le caratteristiche e le peculiarità della contrattazione a distanza. La posizione di inferiorità del consumatore è quindi aggravata dalla predisposizione unilaterale che riguarda non solo il contenuto del contratto ma anche il c.d. assetto materiale del sito internet all’interno del quale il contratto si conclude; il venditore, come visto, ha la possibilità di incidere significativamente su ogni aspetto relativo alla formazione del contratto facendo uso dell’autonomia privata procedimentale501. Inoltre il fatto che il contratto si concluda inter absentes priva il consumatore della possibilità di discutere le condizioni contrattuali con la controparte, di assumere ulteriori informazioni sul contratto e sul suo oggetto, nonché di osservare e verificare di persona il prodotto che intende acquistare. Si consideri poi che il

500 Asimmetria informativa sulle caratteristiche del bene o servizio offerto e sugli aspetti legali del

contratto, predisposizione unilaterale dell’accordo, impossibilità di intavolare trattative precontrattuali, ecc.

consumatore viene raggiunto dalle proposte commerciali in ogni luogo, inclusa la propria abitazione ed i luoghi di lavoro e svago e, siccome ha la possibilità di concludere in pochi secondi (o pochi click) il contratto, è esposto al rischio di scelte poco ragionate e, soprattutto, poco informate502.

Questa posizione di particolare debolezza del cyberconsumatore ha condotto il legislatore europeo (e quello nazionale) ad impostare alcune tutele aggiuntive rispetto a quelle riconosciute generalmente a tutti i consumatori. Attualmente la protezione del

cyberconsumatore ruota intorno a tre istituti fondamentali: gli obblighi informativi, la

conferma d’ordine e il diritto di recesso. A questi si aggiungono, ovviamente, le norme applicabili a tutti i contratti dei consumatori e quindi, tra le altre, la disciplina delle clausole vessatorie503 e della garanzia di conformità504.

Nel dicembre del 2015 è stata peraltro pubblicata una proposta di direttiva europea505 in materia di vendite online che aveva lo scopo di condurre alla massima armonizzazione alcuni aspetti rilevanti relativi alle vendite online. In particolare la proposta avrebbe differenziato gli aspetti relative alle garanzie di conformità rispetto alle norme comuni a tutti i contratti dei consumatori, adattando così la disciplina al particolare contesto nel quale vengono conclusi i contratti del commercio elettronico. Nel 2017 tale proposta è stata poi riformulata al fine di ottenere una riforma che riguardi in egual maniera le garanzie nei contratti a distanza e nelle vendite “face to face” che garantisse al contempo la totale armonizzazione delle discipline dei diversi stati membri506.

502 In dottrina si è parlato infatti di “consensi dati (ed estorti) con troppa leggerezza”, rispetto ai quali il

diritto di recesso in commento rappresenta una “via di fuga” (E. BACCIARDI, Il nuovo statuto del diritto di

ripensamento tra efficienza del mercato e razionalità (limitata) dei consumatori, in Nuova Giur. Civ.,

2017, 3, p. 415.).

503 Una specifica disciplina in materia di clausole vessatorie nei contratti online era stata inserita nella

common European Sales Law ma di essa non vi è traccia nella proposta di direttiva europea in materia di

vendite online COM(2015)635. Si veda in proposito V.V. CUOCCI, Contratti online e il mercato unico

digitale: l’approccio (minimalista) del legislatore europeo in materia di clausole abusive, in Tutela del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto europeo della vendita, a cura di A.

ADDANTE, in Le monografie di Contratto e impresa, serie diretta da F. Galgano, Cedam, 2016, p. 77.

504 Entrambe regolate in Italia dal codice del consumo (D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.) insieme agli altri

aspetti inerenti alla tutela del rapporto di consumo.

505Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti

di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. COM(2015)635.

506 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti

di vendita di beni del 31 ottobre 2017, COM(201) 637 final. In epoca più risalente era peraltro stata pubblicata un’altra proposta di riforma dei diritti dei consumatori che analogamente ambiva ad una armonizzazione massima: Proposal for a directive of the European Parliament ah of the Council on

Le menzionate proposte non hanno ancora visto l’approvazione del legislatore europeo e quindi oggi si applicano ai contratti conclusi online le regole contenute nel Codice del Consumo e comuni a tutti i contratti dei consumatori, e ciò vale sia in relazione alle garanzie, sia per gli altri strumenti di tutela come la disciplina delle clausole vessatorie. Per tale ragione in questo lavoro non si ritiene di approfondire tali aspetti507 (non essendo caratteristici dei contratti telematici) ma ci si occupa di studiare solo quegli aspetti che rilevano in particolar modo nell’ambito della formazione del contratto telematico508. Quanto invece agli istituti riservati ai contratti telematici, gli obblighi informativi e la conferma d’ordine sono già stati oggetto di analisi509 mentre il diritto di recesso è oggetto di approfondimento nell’ambito di questo capitolo. Nonostante il presente lavoro sia focalizzato sugli aspetti formativi del contratto, il diritto di recesso del consumatore trova spazio in queste pagine per via dell’ambigua natura di tale istituto e per il fatto che in dottrina si discuta ancora se esso debba essere ricondotto ad un momento successivo rispetto alla formazione del contratto, ovvero se faccia parte della fattispecie formativa stessa510.

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