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Il Consiglio nazionale della magistratura e il Tribunale costituzionale

Il Consiglio nazionale della magistratura «vigila sull’indipendenza delle Corti e dei giudici» e «può fare ricorso al Tribunale costituzionale con la mozione di conformità alla Costituzione degli atti normativi in quanto inerenti l’indipendenza delle Corti e dei giudici». (art. 186 cc. 1, 2 Cost.). E' l'organo di autogoverno dei giudici e il suo mandato dura quattro anni. E' composto dal primo Presidente della Corte suprema, dal ministro della Giustizia, dal Presidente della Corte suprema Amministrativa, dalle persone nominate dal Presidente della Repubblica, da quindici componenti scelti tra i giudici della Corte suprema, i giudici ordinari, le Corti amministrative e le Corti militari, da quattro componenti scelti dal Sejm tra i deputati nonché da due componenti scelti dal Senato tra i senatori. Il Consiglio nazionale della magistratura sceglie tra i propri membri il Presidente e due Vice-presidenti.

La giustizia costituzionale intesa come controllo di costituzionalità di tipo giurisdizionale è stata introdotta nella quasi generalità dei Paesi dell'Europa centro-

35. Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia.

36. La legge di lustrazione è stata oggetto di numerose modifiche e di altrettanti interventi del Tribunale costituzionale. Per approfondire la tematica si veda N. Letki, Lustration and Democratization in East- Central Europe, Europe-Asia Studies, 2002, Vol.54 N.4, pp. 529-552.

orientale nella fase iniziale della transizione democratica37. La sua generale diffusione è

stata definita come una delle caratteristiche più importanti della transizione dalla forma di Stato socialista alla democrazia. In Polonia è stato mantenuto integro il vecchio sistema socialista di controllo di costituzionalità fino alle innovazioni apportate dalla Costituzione del 1997.

Il Tribunale costituzionale nacque nel 1982 con legge di revisione costituzionale del 26 marzo 1982 e legge ordinaria di attuazione del 29 aprile 1985, ma inizialmente non comportò la piena realizzazione di un vero e proprio controllo giurisdizionale di costituzionalità. Il Tribunale costituzionale, infatti, verificava la conformità delle leggi e dei decreti legge alla Costituzione, degli atti sublegislativi alle leggi e alla Costituzione, poteva intervenire in maniera definitiva solo nei confronti delle fonti secondarie. Un atto sublegislativo dichiarato incostituzionale o non conforme alla legge perdeva automaticamente la propria efficacia se entro tre mesi dalla notifica della sentenza all'organo statale competente, quest'ultimo non avesse provveduto a modificarlo. La dichiarazione di incostituzionalità di una legge, invece, non comportava il suo annullamento ma aveva solo effetti procedurali, obbligando il Sejm ad un riesame della legge, che poteva sempre essere riapprovata a maggioranza dei due terzi dei voti. Questo importante limite a cui era sottoposto il Tribunale costituzionale è stato formalmente eliminato con la Costituzione del 1997.

«Il Tribunale costituzionale è composto da quindici giudici, eletti individualmente dal Sejm per nove anni tra persone distintesi per conoscenze giuridiche. Non è ammessa la rielezione al Tribunale costituzionale» (art.194 c.1 Cost.). Il Presidente e il Vice- presidente sono nominati dal Presidente della Repubblica sulla base di una rosa di candidati presentata dagli stessi membri del Tribunale costituzionale riuniti in Assemblea generale. «I giudici del Tribunale costituzionale nell’esercizio del proprio ufficio sono indipendenti, imparziali e sottoposti solo alla Costituzione. I giudici del Tribunale costituzionale per il periodo di esercizio dell’ufficio non possono far parte di partiti politici, sindacati né condurre attività pubbliche contrarie ai principi di indipendenza delle Corti e dei giudici» (art.195 cc.1, 3 Cost.).«I giudici del Tribunale costituzionale non possono essere posti in stato d’accusa o privati della libertà, senza previa autorizzazione. I giudici non possono essere posti in stato di fermo o di arresto, eccetto che in caso di flagranza di reato e qualora sia indispensabile per lo svolgimento del corretto procedimento. Del fermo o dell’arresto si informa immediatamente il 37. A. Di Gregorio (a cura di), I sistemi costituzionali dei Paesi dell'Europa centro-orientale, baltica e balcanica, cit., pp. 295-325.

Presidente del Tribunale costituzionale, il quale può disporre l’immediata liberazione» (art.196 Cost.)38. L’organizzazione e le modalità del procedimento presso il Tribunale

costituzionale, sono stabiliti dalla legge.

L'elezione parlamentare dei giudici costituzionali costituisce un residuo del precedente sistema socialista e si presterebbe a minare l'indipendenza degli organi di giustizia costituzionale. Tuttavia la durata del mandato accompagnata dal divieto di essere rieletti dovrebbe garantirne la piena indipendenza rispetto ad influenze esterne.

«Il Tribunale costituzionale decide delle questioni:

1. di conformità delle leggi e degli accordi internazionali alla Costituzione,

2. di conformità delle leggi agli accordi internazionali ratificati, la ratifica dei quali richiede la previa autorizzazione espressa per legge,

3. della conformità delle norme di diritto, promulgate dagli organi statali centrali, alla Costituzione, agli accordi internazionali ratificati e alle leggi,

4. della conformità alla Costituzione dei fini e delle attività dei partiti politici, 5. delle querele costituzionali, di cui all’art. 79 c.1.39» (art.188 Cost.).

La sentenza che accerta l'incostituzionalità di un trattato internazionale comporta la sua inapplicabilità all'interno dell'ordinamento polacco e l'obbligo per gli organi statali di procedere alla modifica o alla denuncia dello stesso.

Il Tribunale può sempre esercitare il controllo giurisdizionale di costituzionalità sia in via preventiva sia in via successiva, il controllo preventivo può essere promosso dal Presidente della Repubblica quando non concorda con le leggi approvate dal Sejm. Il ricorso al Tribunale, come già specificato nei paragrafi precedenti, preclude l'utilizzo del diritto di veto. La legge firmata dal Presidente dopo essere entrata in vigore potrà nuovamente essere sottoposta all'esame del Tribunale costituzionale in sede di controllo a posteriori.

Il giudizio di costituzionalità successivo “astratto e generale” può essere promosso da una pluralità di soggetti: il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Primo ministro, cinquanta deputati, trenta senatori, il Presidente della Corte suprema, il Presidente dell'Alta corte amministrativa, il Procuratore generale, il Presidente della 38. Si applica anche il principio di inamovibilità dei giudici, tuttavia l'Assemblea generale dei giudici costituzionali può dichiarare che il loro mandato sia cessato anticipatamente nel caso di: a) dimissioni volontarie; b) emanazione da parte di un'apposita commissione medica di un parere che accerti l'incapacità permanente del giudice per malattia; c) condanna definitiva emanata da un Tribunale competente; d) provvedimento disciplinare adottato dal Tribunale costituzionale.

39. «Colui, le cui libertà o diritti costituzionali sono stati violati, ha diritto, secondo i principi contenuti nella legge, a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per l’esame di conformità alla Costituzione della legge o di altro atto normativo, sulla base del quale il Tribunale o altro organo di amministrazione pubblica ha deciso definitivamente riguardo le sue libertà, i diritti, ovvero i suoi doveri definiti nella Costituzione».

Camera suprema di controllo, il Difensore dei diritti civili40. Per quanto riguarda il

controllo successivo “concreto e indiretto” «ciascuna Corte può sollevare al Tribunale costituzionale una questione giuridica di conformità di un atto normativo alla Costituzione, agli accordi internazionali ratificati e alla legge, se dalla risposta alla questione medesima dipende la risoluzione del procedimento pendente presso la Corte.» (art. 193 Cost.). Le sentenze del Tribunale costituzionale hanno efficacia universalmente obbligatoria, sono definitive e comportano l'annullamento della norma a partire non dal momento della loro proclamazione ma dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

«Il Tribunale costituzionale decide le controversie di attribuzione tra gli organi centrali costituzionali dello Stato.» (art.189 Cost.). Può trattarsi di una competenza rivendicata da più organi pubblici contemporaneamente, ma può riguardare anche casi in cui tutti gli organi si dichiarino incompetenti a deliberare su una determinata materia. Possono adire il Tribunale: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente del Sejm, il Presidente del Senato, il Presidente della Corte suprema, il Presidente dell'Alta corte amministrativa e il Presidente della Camera suprema di controllo. L'intervento del Tribunale mira a risolvere il conflitto di attribuzione, talvolta nell'attesa della sentenza può sospendere in via provvisoria gli atti emanati dall'organo interessato, ai fini della tutela dell'interesse pubblico.

Nell'ambito dell'attività di controllo della conformità alla Costituzione dei fini e delle attività dei partiti politici, il Tribunale può essere adito da tutti i soggetti già menzionati in sede di controllo successivo e “astratto” più la Corte distrettuale di Varsavia, che detiene il registro dei partiti politici. Nel caso in cui gli scopi di un partito politico vengano considerati dal Tribunale non conformi alla Costituzione, la Corte distrettuale di Varsavia procederà alla sua cancellazione dal registro dei partiti politici.

2.7 Le fonti del diritto, modalità di revisione della Costituzione e l'autogoverno

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