«1. L’organizzazione della Repubblica Polacca si fonda sulla separazione e l’equilibrio dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. Il potere legislativo è esercitato dal Sejm e dal Senato, il potere esecutivo dal Presidente della Repubblica Polacca e dal Consiglio dei ministri, il potere giudiziario dalle Corti e dai Tribunali» (art.10 cc. 1, 2 Cost.).
Il Parlamento bicamerale28 è formato da una Camera bassa (Sejm) costituita da 460
deputati e un Camera alta (Senato) costituita da 100 senatori. Il sistema elettorale di tipo proporzionale prevede una soglia di sbarramento del 5% per i partiti politici e dell' 8% per le coalizioni. La scelta dei sistemi proporzionali è dettata da una duplice motivazione: da un lato si tratta di un richiamo alle tradizioni pre-belliche, dall'altro concerne una motivazione comune ai Paesi dell’Europa post-socialista e cioè l’esigenza di favorire la più ampia rappresentanza politica dopo decenni di monopartitismo. Il mandato del Sejm dura quattro anni e può essere sciolto in via anticipata dal Presidente della Repubblica solo in due casi: 1) incapacità di formare un nuovo Governo (art.155 c.2, Cost.), 2) incapacità di approvare la legge di bilancio entro quattro mesi (art. 225 Cost.). Il Sejm continua a conservare il diritto all'autoscioglimento da approvarsi con una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi componenti. Così come il Sejm, anche il mandato del Senato dura quattro anni e, in caso di scioglimento anticipato della Camera bassa si interrompe anticipatamente anche il mandato del Senato, con conseguente indizione di nuove elezioni da parte del Presidente della Repubblica. Nonostante l'art. 95 Cost. ribadisca che «nella Repubblica Polacca il potere
27. «1. La Repubblica Polacca assicura ai cittadini polacchi appartenenti a minoranze nazionali ed etniche la libertà di conservare e sviluppare la propria lingua, mantenere le proprie abitudini e tradizioni ovvero sviluppare la propria cultura.
2. Le minoranze nazionali ed etniche hanno il diritto di creare propri istituti educativi e culturali e altri finalizzati alla difesa dell’identità religiosa nonché a partecipare alla risoluzione delle questioni relative alla propria identità culturale».
legislativo è esercitato dal Sejm e dal Senato», il bicameralismo polacco presenta le caratteristiche di un bicameralismo imperfetto.
La posizione del Senato nell'ambito dell'iter legislativo è visibilmente recessiva: il progetto di legge29 viene ricevuto in primis dalla Camera bassa che deve procedere al
suo esame nel corso di tre letture senza limiti temporali, tranne il caso in cui il Governo richieda la procedura d'urgenza oppure in altri casi stabiliti dal regolamento interno, durante i quali si può ricorrere alla procedura abbreviata. Dopo essere stata approvata in terza lettura a maggioranza semplice in presenza di almeno la metà dei deputati, il progetto di legge viene trasmesso al Senato che entro trenta giorni oppure quattordici nei casi di urgenza, può approvarlo a maggioranza semplice in presenza di almeno la metà dei deputati oppure può introdurre degli emendamenti o, ancora, può rigettare in
toto la legge. L'opposizione del Senato può sempre essere superata dal Sejm con una
decisione approvata a maggioranza assoluta, sempre in presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Ottenuta l'approvazione parlamentare, la legge passa al vaglio del Presidente della Repubblica che può pubblicarla entro ventuno giorni (sette giorni nei casi di urgenza) oppure rinviarla, o ancora, rivolgersi al Tribunale costituzionale (in caso di dubbio sulla costituzionalità della legge). Nel caso in cui il Presidente della Repubblica decida di avvalersi del veto legislativo, questo può essere superato facilmente dai tre quinti dei deputati, a differenza della Piccola Costituzione del 1992 che richiedeva, invece, il voto favorevole dei due terzi dei deputati. In caso di ricorso al Tribunale costituzionale, se quest'ultimo dichiarasse la legge conforme alla Costituzione, il Presidente è obbligato a pubblicarla. Ciò rappresenta una ulteriore diminuzione dei poteri presidenziali, in quanto nella Piccola Costituzione il Capo dello Stato poteva ricorrere sia al diritto di veto, sia al Tribunale costituzionale. Dopo il 1997 il ricorso ad una procedura esclude automaticamente l'altra.
Il bicameralismo di tipo imperfetto si ripercuote anche nei rapporti tra Governo e Parlamento, in quanto il primo è responsabile esclusivamente di fronte al Sejm. Di conseguenza, solo il Sejm può esercitare una funzione di controllo sull'operato governativo con vari strumenti a partire dalla presentazione di interpellanze ed interrogazioni fino all'utilizzo della mozione di sfiducia che può essere adottata nei confronti di tutto il Consiglio dei ministri o nei confronti di singoli ministri.
Il Sejm al suo interno è suddiviso in commissioni che possono essere di tre tipi:
29. Il diritto di iniziativa legislativa è riconosciuto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ad almeno quindici deputati del Sejm, alle commissioni del Sejm, al Senato, agli elettori previa raccolta di 99 mila firme.
commissioni permanenti, commissioni straordinarie e commissioni d'inchiesta. Il Senato può costituire commissioni permanenti e straordinarie ma non d'inchiesta.
Infine le due Camere hanno poteri di nomina e di elezioni differenti. Il Sejm elegge quindici giudici del Tribunale costituzionale, due vicepresidenti e sedici membri del Tribunale di Stato, quattro componenti del Consiglio nazionale della magistratura, quattro consiglieri del Consiglio nazionale della radiodiffusione e della televisione e tre membri del Consiglio per la politica monetaria. Il Senato partecipa solo all'elezione di due componenti del Consiglio nazionale della magistratura, di due componenti del Consiglio nazionale della radiodiffusione e della televisione e di tre membri del Consiglio per la politica monetaria.
«Il Presidente della Repubblica Polacca è il massimo rappresentante della Repubblica Polacca e garantisce la continuità del potere statale», «veglia sul rispetto della Costituzione, vigila sulla sovranità e sicurezza dello Stato e sull’inviolabilità e indipendenza del suo territorio» (art. 126 cc.1, 2 Cost.). Il suo mandato dura cinque anni e viene eletto direttamente dai cittadini, per potersi candidare è necessario aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere in possesso della cittadinanza polacca. Durante le elezioni non è previsto un quorum di partecipazione e viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli elettori che hanno partecipato. Se al primo turno nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti si ricorre al ballottaggio al quale partecipano i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Vince il candidato che nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti30.
Nella forma di Governo polacca si riproduce il dualismo all'interno dell'esecutivo già presente nella Costituzione del 1921 e nella Piccola Costituzione del 1992, tuttavia le attribuzioni concrete del Presidente della Repubblica sono state contenute come mai era stato fatto prima al punto che la dottrina giuspubblicistica fa rientrare la forma di governo polacca in una forma di governo parlamentare soprattutto per quanto riguarda la formazione dei Governi, in quanto è venuto meno il ruolo rilevante precedentemente svolto dai Capi di Stato31. Durante la formazione del Governo il Capo dello Stato non
deve essere più consultato per la nomina dei ministri “forti” ossia degli Affari Esteri,
30. E' sempre stato necessario il ricorso al secondo turno, tranne in un caso e precisamente durante l'elezioni di Aleksander Kwaśniewski che l'8 ottobre 2000 ottenne al primo turno il 51,7% dei voti. 31. Durante il periodo di transizione democratica la Polonia, al pari degli altri Paesi dell'Europa orientale ex socialisti, aveva subito il fascino del modello semipresidenziale, che sembrava assicurare uno maggiore stabilità e equilibrio tra poteri. Il modello semipresidenziale comportava due votazioni, una per la maggioranza parlamentare e una per la maggioranza presidenziale, così da scongiurare il pericolo dell'occupazione delle tre principali istituzioni da parte della maggioranza parlamentare.
della Difesa Nazionale e degli Interni e non ha più il diritto di formare un Governo del Presidente in caso di mancata fiducia del Sejm. Dopo essere stato nominato, il Presidente del Consiglio presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e può effettuare rimpasti di Governo proponendo successivamente la revoca e la nomina di nuovi ministri al Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dirige l'attività di Governo, convoca e presiede l'ordine del giorno, controlla e coordina l'attività dei ministri. Non è più tenuto a informare il Capo dello Stato sulle tematiche che sono oggetto di discussione al Consiglio dei ministri. Inoltre, il Capo dello Stato non può più convocare e presiedere il Consiglio dei ministri, ma può convocare solo il Consiglio di Gabinetto che, pur mantenendo la composizione del Consiglio dei ministri, non ha le stesse attribuzioni di quest'ultimo e viene utilizzato solo come forum di discussione.
L'eliminazione della sfiducia distruttiva e il mantenimento solo di quella costruttiva ha comportato un ulteriore rafforzamento del ruolo del Governo «a cui spettano le decisioni sulle questioni politiche del paese non riservate ad altri organi statali e di autogoverno territoriale» (art. 146 c.2 Cost.). In politica estera, il Presidente della Repubblica si deve limitare a collaborare con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il ministro competente, in quanto la direzione della politica interna ed estera e l'esercizio della direzione generale delle relazioni con i Paesi stranieri e con le Organizzazioni internazionali spetta al Governo. Il Presidente della Repubblica, pur mantenendo una serie di attribuzioni fondamentali quali il vigilare sul rispetto della Costituzione, sulla sovranità e sicurezza dello Stato e sull’inviolabilità e indipendenza del suo territorio, può proclamare lo stato di guerra e lo stato di emergenza solo su richiesta del Governo che deve assicurare la sicurezza esterna e interna dello Stato.
La procedura relativa alla formazione del Governo si inserisce nel solco tracciato dalla Piccola Costituzione del 1992. Il Presidente della Repubblica designa il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale propone l’organico del Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i rimanenti ministri entro quattordici giorni dalla prima seduta della Dieta o dall’accoglimento delle dimissioni del Consiglio dei ministri uscente e riceve il giuramento dei membri del nuovo Consiglio dei ministri. Entro quattordici giorni dalla nomina il Presidente del Consiglio espone al Sejm il programma e chiede la fiducia, che viene concessa con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di mancata nomina del Consiglio dei ministri o di mancato
accordo della fiducia, il Sejm entro quattordici giorni sceglie il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri da lui proposti a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Presidente della Repubblica nomina il Consiglio dei ministri così scelto e riceve il giuramento dei suoi membri. In caso di mancata nomina del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica entro quattordici giorni nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i rimanenti membri; nello stesso termine riceve il loro giuramento. Entro quattordici giorni dalla nomina del Consiglio dei ministri, il Sejm accorda la fiducia a maggioranza semplice dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Nel caso in cui il Governo non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice le elezioni.
La fiducia iniziale espressa al Governo può sempre essere revocata dal Sejm tramite l'adozione di una mozione di sfiducia che, come abbiamo già detto, può essere solo costruttiva. La scelta del mantenimento dell'istituto di sfiducia costruttivo persegue l'obiettivo di garantire la stabilità dei governi32.