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Il sistema giudiziario

«La giustizia nella Repubblica Polacca è amministrata dalla Corte suprema, dalle Corti ordinarie, dalle Corti amministrative e dalle Corti militari» (art.175 c.1 Cost.)33.

A differenza del periodo socialista, dove i Tribunali ordinari erano distribuiti su due livelli rispettivamente Tribunali di primo grado e Tribunali di appello, la Costituzione li struttura su tre livelli. La giurisdizione ordinaria si occupa di cause civili e penali e si articola su tre livelli: - 289 Tribunali distrettuali, la cui competenza territoriale si estende a più comuni che rientrano nei confini di uno stesso voivodato; - 44 Tribunali regionali, la cui competenza si estende a quella di almeno due Tribunali distrettuali; 10 Corti di Appello, la cui competenza territoriale comprende almeno due Tribunali regionali. I Tribunali distrettuali giudicano in prima istanza e le loro sentenze possono essere impugnate presso i Tribunali regionali in seconda istanza. I Tribunali regionali operano invece come Tribunali di primo grado nelle materie sottratte dalla legge ai Tribunali distrettuali come cause penali e cause patrimoniali di elevata entità ed in questi casi alle sentenze dei Tribunali regionali si deve ricorrere in seconda istanza alle

32. M. Ganino, C. Filippini, A. Di Gregorio, Governi e Parlamenti nei Paesi dell'Europa orientale (Polonia, Lituania, Ungheria, Repubblica ceca) l'equilibrio innanzitutto, cit., pp. 22-25.

Corti di appello. La Corte suprema opera in terzo grado di giudizio come Corte di Cassazione per le cause civili, penali e militari.

I Tribunali amministrativi sono strutturati solo su due gradi di giudizio. Durante il periodo socialista venne fortemente osteggiato il tentativo di istituire un sistema separato di Tribunali amministrativi e venne stabilito che tutte le vertenze amministrative dovevano essere risolte dai Tribunali ordinari. Questa posizione si ammorbidì successivamente a tal punto che portò alla creazione nel 1980 di un'Alta Corte amministrativa. Dinanzi a questa Corte potevano essere impugnate tutte le decisioni amministrative caratterizzate da un vizio di incompatibilità con la legge, adottate in violazione di diritti o di norme procedurali o senza una base giuridica adeguata o provenienti da un organo amministrativo incompetente e le sue sentenze avevano carattere abrogativo, in quanto comportavano l'annullamento della decisione amministrativa e l'organo competente, nell'emanarne una nuova, era obbligato ad uniformarsi a quanto disposto dalla sentenza stessa.

La Costituzione del 1997 ha inserito anche altri Tribunali amministrativi. Tuttavia l'esercizio della giustizia amministrativa su due gradi di giudizio ha trovato compiuta applicazione solo con la legge sui Tribunali amministrativi del 25 luglio 2002 e la legge sul procedimento dinanzi ai Tribunali amministrativi del 30 agosto 2002. Attualmente, i Tribunali amministrativi che intervengono in prima istanza sono denominati “Tribunali amministrativi di voivodato”, mentre l'Alta Corte amministrativa agisce in seconda istanza come Corte di appello34, in terzo grado è stata istituito la Corte suprema

amministrativa.

Oltre ai Tribunali ordinari e amministrativi sono previsti anche i Tribunali militari di primo e secondo grado.

Tutti i giudici dei Tribunali ordinari, amministrativi e militari sono nominati a tempo indeterminato dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio nazionale della magistratura, organo di autogoverno dei giudici, del quale parleremo dettagliatamente nel paragrafo successivo.

«Per violazioni della Costituzione o della legge, in relazione alla carica occupata nell’ambito del proprio ufficio, sono chiamati a rispondere costituzionalmente di fronte al Tribunale di Stato: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri nonché i ministri, il Presidente della Banca Nazionale Polacca, il Presidente della Suprema Camera di Controllo, i membri del Consiglio Nazionale della Radio e 34. Nel caso di conflitti di competenza tra gli organi di autogoverno locale e nel caso di conflitti tra quest'ultimi e l'amministrazione statale l'Alta Corte amministrativa agisce come Tribunale di primo grado.

Televisione, le persone messe a direzione di ministero da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nonché il Capo Supremo delle Forze Armate» (art.198 c.1 Cost.). Organo reintrodotto nel 1982 questo si compone di un Presidente, due Presidenti supplenti e sedici membri. La carica di Presidente è di diritto ricoperta dal Presidente della Corte suprema, nominato ogni sei anni dal Presidente della Repubblica, mentre gli altri membri sono eletti dal Sejm a maggioranza assoluta e in presenza di almeno la metà dei deputati.

Al Tribunale di Stato spetta il compito di giudicare, tra gli altri, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Il rinvio a giudizio del Presidente comporta la sospensione dalla carica, esercitata temporaneamente dal Maresciallo del Sejm. Il Presidente del Consiglio, o i singoli ministri, possono essere messi in stato d'accusa su iniziativa del Sejm a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, su iniziativa del Presidente della Repubblica o di 115 deputati. Anche i singoli deputati e senatori possono essere sottoposti al giudizio del Tribunale di Stato, nei casi in cui conducano attività commerciali con l’ottenimento di profitti provenienti dal patrimonio del Tesoro dello Stato o da autogoverni territoriali, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta in presenza di almeno la metà dei componenti del Sejm. In caso di colpevolezza del Presidente della Repubblica o di funzionari di alto grado, questi vengono rimossi dal proprio incarico. Inoltre il Tribunale di Stato può infliggere ulteriori sanzioni quali la perdita del diritto elettorale attivo e passivo relativamente alle elezioni per la carica di Presidente della Repubblica, di deputato o senatore e di membro degli organi consiliari locali, la perdita di titoli onorifici e il divieto di ricoprire la posizione di dirigente o alti incarichi nella pubblica amministrazione.

La Polonia è stato il primo paese dell'Europa orientale a rifiutare l'ideologia socialista ma è stata l'ultima a porre in essere la “giustizia di transizione”. La “legge di lustrazione” del 1997 disciplinava l'insieme delle misure dirette a privare i sostenitori più o meno attivi del passato regime dei loro privilegi materiali o dello status professionali. Si rivelò uno strumento di epurazione poco incisivo con un effetto principalmente simbolico. La legge non puniva coloro che avevano collaborato con i servizi segreti durante il periodo socialista, ma solo coloro che mentivano in merito al fatto di aver prestato servizio o aver collaborato con gli stessi. Qualora una persona avesse dichiarato di aver collaborato con essi, la sua dichiarazione veniva pubblicata sul

“Monitor Polski35” e non impediva al dichiarante di continuare a svolgere le proprie

mansioni. In caso di dubbi sulla veridicità della dichiarazione, questa veniva sottoposta alla verifica di apposito Tribunale per la lustrazione costituito da ventuno giudici eletti dalle assemblee dei giudici di livello di voivodato e di appello, che, in caso di accertamento della falsità della dichiarazione, la persona veniva dichiarata “moralmente indegna” e non avrebbe potuto più esercitare nessuna funzione pubblica per almeno dieci anni.

I giudici delle assemblee di voivodato e di appello si dimostrarono piuttosto restii a farsi coinvolgere nell'esercizio della giustizia di transizione e non rispettarono i termini indicati dalla legge per l'elezione dei membri del Tribunale per la lustrazione. Per tale motivo, la legge venne emendata e la competenza sulla verifica della veridicità delle suddette dichiarazioni passò ad un'apposita divisione della Corte di appello di Varsavia. Venne istituito il “Rappresentante dell'interesse pubblico” con il compito di raccogliere le informazioni necessarie presso gli archivi e di promuovere il processo di lustrazione presso l'apposita Corte istituita36.

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