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I rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea da parte della Corte suprema

Il 3 settembre 2018 la sezione per il lavoro e la previdenza sociale della Corte suprema polacca effettuava un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea relativamente alla causa C-585/18. Un mese dopo presentava nuovamente altri due rinvii pregiudiziali concernenti le cause C-624/18 e C-625/18145. Esse riguardavano nel

primo caso un giudice della Corte suprema, al quale gli era stata negato la proroga nell'esercizio delle sue funzioni al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del Consiglio nazionale della magistratura, nel secondo caso due giudici della Corte suprema che si erano rifiutati di cessare le proprie funzioni al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età in quanto in contrasto con il diritto nazionale e comunitario. La Corte di Giustizia le accoglieva e le riuniva.

Una domanda di pronuncia pregiudiziale consentiva alle giurisdizioni degli Stati membri, nelle controversie a loro affidate, di sottoporre alla Corte di giustizia domande sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea o sulla validità di un atto dell'Unione europea. La Corte di giustizia non decideva in merito alla controversia stessa ma spettava al Tribunale nazionale risolvere il caso in conformità con la decisione vincolante della Corte. Tale decisione risultava vincolante anche per altri Tribunali nazionali di altri Paesi membri davanti ai quali veniva sollevata una questione simile.

Le cause suddette, analogamente alle questioni già prese in considerazione dalla Corte suprema nelle cause C-619/18 e C-192/18, si collocavano nel contesto della riforma del sistema giudiziario polacco, introdotta nel 2017.

In virtù del diritto nazionale polacco, la competenza a giudicare spettava alla sezione disciplinare della Corte suprema di nuova costituzione, tuttavia il giudice del rinvio domandava se tale sezione disciplinare offrisse sufficienti garanzie d’indipendenza ai sensi del diritto dell’Unione per trattare i ricorsi di cui trattasi. Ciò in ragione del fatto che il gruppo di giudici della sezione disciplinare venivano nominati dal Presidente 145. Comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 83/19 del 27 giugno 2019, ivi.

della Repubblica previo parere del Consiglio nazionale della magistratura, organo competente a vigilare sull’indipendenza dei giudici. Tuttavia, l’indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura era stata messa in discussione, a sua volta, a seguito dell’introduzione della normativa che modificava le modalità di nomina dei giudici membri, scelti non più da loro pari ma dall'organo parlamentare il Sejm. Nel caso in cui la Corte di Giustizia ritenesse che la sezione disciplinare della Corte suprema non soddisfasse il requisito d'indipendenza, il giudice del rinvio domandava se fosse legittimato, da parte del diritto dell’Unione, a disapplicare le norme del diritto di uno Stato membro che potessero essere intese come lesive alla competenza del giudice nel rinvio dei procedimenti principali. In definitiva, il giudice del rinvio invitava la Corte di Giustizia europea a sviluppare la sua giurisprudenza relativa agli obblighi degli Stati membri di garantire l’indipendenza del giudici ai sensi dell’art. 19 par.1 c.2 TUE e dell’art. 47 della CdfUE, al fine di promuovere il rispetto dello Stato di diritto nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Con ordinanza del 26 novembre 2018, il Presidente della Corte accoglieva anche la richiesta della Corte suprema di trattare le cause suddette nell'ambito della procedura accelerata.

Le conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev del 27 giugno 2019 affermavano che la Camera disciplinare della Corte suprema polacca non soddisfava i requisiti di indipendenza giudiziaria ai sensi del diritto dell'Ue relativamente alle modalità di elezione dei membri del Consiglio nazionale della magistratura e alla funzione che tale organo esercitava nella selezione dei giudici congiuntamente al Presidente della Repubblica.

Egli notava che nel momento in cui i ricorrenti cercavano di far valere i propri diritti in materia di discriminazione fondata sull'età dinanzi alla nuova sezione disciplinare della Corte suprema, questa non era ancora completamente costituita, in quanto i giudici non erano stati ancora nominati. Le misure relative alla nomina dei giudici e al regime disciplinare che disciplinava i giudici stessi rappresentavano aspetti importanti delle garanzie di indipendenza giudiziaria ai sensi del diritto dell'UE e che l'esistenza di un organo indipendente nel contesto del regime disciplinare rientrava tra queste garanzie. In linea generale i Consigli nazionali della magistratura e organi simili svolgevano un ruolo essenziale nel garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'ordinamento giudiziario in quasi tutti gli Stati membri. Sebbene non vi fosse un modello uniforme per suddetti organi, si riteneva che avessero alcuni attributi comuni relativi alla loro compito di

salvaguardia dell'indipendenza giudiziaria e di assicurare il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali:

1) il ruolo svolto dai Consigli nazionali della magistratura era quello di salvaguardare l'indipendenza dei Tribunali e dei giudici, di conseguenza dovevano essere liberi da qualsiasi influenza da parte delle autorità legislative ed esecutive;

2) non esisteva un modello da seguire nell'istituzione di un Consiglio nazionale della magistratura, la condizione essenziale era assicurare che la sua composizione garantisse il suo buon funzionamento e la sua indipendenza. Questi dovevano essere composti da almeno la maggioranza dei giudici eletti dai loro pari per prevenire manipolazioni o pressioni indebite. La procedura di selezione doveva essere effettuata in modo obiettivo e trasparente, assicurando un'ampia rappresentanza della magistratura a tutti i livelli e limitando il coinvolgimento delle autorità legislative ed esecutive nel processo di selezione;

3) al fine di garantire la continuità delle funzioni, i mandati dei membri dei Consigli nazionali della magistratura non dovevano cessare e rinnovarsi contestualmente alle elezioni parlamentari;

4) la selezione, la nomina e la promozione dei giudici costituivano le attività principali dei Consigli nazionali della magistratura e dovevano essere compiuti nella totale indipendenza dagli organi legislativi e esecutivi.

Nel caso polacco le nuove modalità di nomina dei membri del Consiglio nazionale della magistratura comportavano un'influenza delle autorità legislative e non si poteva escludere che il Sejm arrivasse a scegliere candidati con scarso o nullo sostegno da parte della Comunità giudiziaria. Inoltre, la contestuale risoluzione anticipata dei mandati dei membri del Consiglio nazionale della magistratura comprometteva ulteriormente l'indipendenza dello stesso.

L'Avvocato generale concludeva il suo ragionamento affermando che sussistevano fondati motivi per dubitare oggettivamente dell'indipendenza della nuova sezione disciplinare della Corte suprema alla luce del ruolo delle autorità legislative nell'elezione dei quindici membri giudiziari del Consiglio nazionale della magistratura e del ruolo di tale organo nella selezione dei giudici idonei alla nomina da parte del Presidente della Repubblica. Riteneva, infine che le disposizioni nazionali che attribuivano la competenza a pronunciarsi su una controversia che coinvolgeva il diritto dell'UE a una sezione di un Tribunale nazionale di ultima istanza che non soddisfaceva i requisiti di indipendenza giudiziaria dovevano essere disapplicate. Pertanto, per

garantire un'efficace protezione giurisdizionale delle persone, un'altra sezione di un Tribunale nazionale di ultima istanza doveva essere in grado, di propria iniziativa, di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con tale principio.

Allo stato attuale, si è in attesa della sentenza della Corte di Giustizia europea sulle cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18.

Rinvii pregiudiziali analoghi della Corte suprema e in attesa di sentenza sono stati quelli che hanno originato la causa C-522/18 presentata il 9 agosto 2018, la causa C- 537/18 presentata il 17 agosto 2018 e la causa C-668/18 presentata il 26 ottobre 2018.

Le cause C-522/18 e C-668/18 pressoché identiche nei contenuti sono state sottoposte a procedura accelerata ai sensi dell'art. 105 par. 1 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia europea146. Nel rinvio pregiudiziale la Corte suprema

polacca domandava alla Corte di Giustizia europea se:

1) l'art. 19 par.1 c.2 TUE, in combinato disposto con l'art. 4 par.3 c.3 TUE, l'art. 2 TUE, l'art. 267 c.3 TFUE e l'art. 47 della CdfUE dovesse essere interpretato nel senso che il principio di inamovibilità dei giudici venisse violato nel caso in cui il legislatore nazionale abbassasse l'età pensionabile dei giudici dell'organo giurisdizionale e la nuova età pensionabile venisse applicata ai giudici in servizio, senza consentire al giudice interessato di valutare autonomamente la decisione di beneficiare dell'età pensionabile più bassa;

2) l'art. 19 par.1 c.2 TUE, in combinato disposto con l'art. 4 par.3 c.3 TUE, l'art. 2 TUE, l'art. 267 c.3 TFUE e l'art. 47 della CdfUE dovesse essere interpretato nel senso che il principio dello Stato di diritto e il principio di indipendenza del potere giudiziario venisse violato nel caso in cui il legislatore nazionale subordinasse la permanenza in servizio del giudice in età pensionabile all'autorizzazione discrezionale da parte di un organo del potere esecutivo;

3) l'art. 2 in combinato disposto con l'art. 6 par.1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabiliva un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dovesse essere interpretato nel senso di costituire una discriminazione l'abbassamento dell'età pensionabile di giudici della Corte suprema e la subordinazione della possibilità di rimanere in servizio di un giudice in età pensionabile all'autorizzazione di un organo del potere esecutivo.

146. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 9 agosto 2018 — DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle (Causa C-522/18), in www.eur-lex.europa.eu e Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 26 ottobre 2018 — BP / UNIPARTS sarl con sede in Nyon (Causa C-668/18), in www.eur-lex.europa.eu.

4) l'art. 2, l'art. 9 e l'art. 11 della direttiva 2000/78/CE in combinato disposto con l'art. 21 e l'art. 47 della CdfUE, nel caso in cui un collegio giudicante con all'interno un giudice che non aveva intenzione di beneficiare della nuova età pensionabile dovesse pronunciarsi, in una causa in corso, sulla questione preliminare relativa alla composizione del collegio giudicante, rifiutandosi di applicare le disposizioni nazionali contrarie alla direttiva 2000/78/CE e all'art. 21 della CdfUE e continuando a riunirsi con la partecipazione del giudice;

5) l'art. 19 par.1 c.2 TUE, in combinato disposto con l'art. 4 par. 3 c. 3 TUE, l'art. 2 TUE, l'art. 267 c.3 TFUE e l'art. 47 della CdfUE dovesse essere interpretato nel senso da considerare lo Stato di diritto come un valore fondamentale dell’Unione europea, a tal punto che in caso di dubbi sulla conformità a tale valore di disposizioni nazionali che abbassavano l’età pensionabile dei giudici, il giudice nazionale dovesse disporre del potere di sospendere d’ufficio l’applicazione di disposizioni nazionali che mettevano in discussione il principio dell' inamovibilità dei giudici.

Il rinvio pregiudiziale della Corte suprema alla Corte di Giustizia europea relativo alla causa C-537/18 del 17 agosto 2018 riguardava un ricorso presentato da un giudice della Corte suprema Y.V. avverso la risoluzione del Consiglio nazionale della magistratura adottata nel corso di un procedimento diretto ad ottenere l’autorizzazione del Presidente della Repubblica alla permanenza in carica come giudice, il quale, in data 3 aprile 2018, aveva compiuto 65 anni147. Il ricorso era stato presentato unitamente alla

domanda di sospensione dell'esecuzione della risoluzione del Consiglio nazionale della magistratura.

Il ricorrente contestava la violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età ai sensi dell’art. 2 par.1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabiliva un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il ricorso era stato presentato dinanzi alla Corte suprema alla sezione per il lavoro e la previdenza. In realtà la nuova legge prevedeva che le cause in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale concernenti i giudici della Corte suprema nonché le cause relative al collocamento in pensione dei giudici della Corte suprema fossero di competenza della sezione disciplinare. Dal momento che i giudici della sezione disciplinare e della sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici non erano stati nominati, il giudice in questione era stato privato della possibilità di proporre un ricorso effettivo.

147. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 agosto 2018 — YV (Causa C-537/18), ivi.

Tenuto conto dell’assenza dei giudici in seno alla sezione disciplinare della Corte suprema, i quali, sarebbero stati nominati soltanto nel settembre 2018, e considerata la necessità di garantire una tutela effettiva del diritto del ricorrente derivante dal divieto di discriminazione in ragione dell’età risultante dal diritto dell’Unione, la Corte suprema chiedeva alla Corte di Giustizia europea di poter disapplicare, gli articoli 26 e 27 della legge sulla Corte suprema nella parte in cui escludevano la competenza della sezione per il lavoro e la previdenza, incompatibili con gli articoli 47 della Carta dei diritti fondamentali e 9 par.1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio. La Corte suprema chiedeva anche di poter sospendere l'esecuzione del parere del Consiglio nazionale della magistratura del 12 luglio 2018, in merito alla permanenza in carica come giudice della Corte suprema della ricorrente Y.V. fino alla definizione del procedimento relativo all’esame del ricorso presentato al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel rispetto del diritto dell’Unione.

6.7 I rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea da parte dei Tribunali

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