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La prima raccomandazione della Commissione europea n 1374 del 27 luglio

Il 27 luglio 2016, ritenendo la sussistenza di una minaccia sistemica allo Stato di diritto polacco, la Commissione europea è entrata nella seconda fase della Rule of law

framework inviando una raccomandazione sul rispetto dello Stato di diritto al Governo

polacco99. La raccomandazione rispecchiava il contenuto del parere già emanato il 1

giugno 2016, mettendo tuttavia maggiormente l'accento sulla questione dell'effettivo funzionamento del Tribunale costituzionale polacco a seguito dell'adozione della legge sul Tribunale costituzionale adottata dal Parlamento polacco il 22 luglio 2016.

Nel censurare la situazione esistente, la Commissione attribuì al principio di fiducia reciproca il ruolo di valore fondante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. In un ordinamento giuridico così integrato, violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro, potevano compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia reciproca tra gli attori europei, quali Stati membri, istituzioni e soggetti privati, alterando i meccanismi di funzionamento dell’Unione fino a provocarne la rottura della sua costituzione sostanziale e lo scardinamento delle sue fondamenta.

Entrando nel merito della raccomandazione, la Commissione riteneva che le modifiche apportate dall'ultima legge del 22 luglio 2016, non avevano eliminato le 98. A. Di Gregorio (a cura di), I sistemi costituzionali dei Paesi dell'Europa centro-orientale, baltica e balcanica, cit., pp. 365-394.

99. Raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione del 27 luglio 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia, in https://op.europa.eu.

criticità della precedente riforma, in quanto numerose disposizioni, tra cui quelle relative al quorum e alle maggioranze di voto, all’ordine di trattazione delle cause, ai termini processuali, minavano l'indipendenza, l’integrità, la stabilità e il funzionamento del Tribunale costituzionale, impedendo l'esercizio di un reale sindacato di costituzionalità.

Inoltre la Commissione notava che alcune leggi adottate nell'anno 2016 quali quella sull'Ufficio del Procuratore, sul Difensore civico, sulle misure antiterrorismo, sui media e sulla libertà di riunione avevano già profondamente vulnerato una serie di diritti fondamentali e dunque eroso lo Stato di diritto.

La Commissione raccomandava alle autorità polacche di:

1) assicurare l'attuazione delle sentenze del Tribunale costituzionale K 34 e K 35 rispettivamente del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che erano stati legittimamente nominati nel mese di ottobre dello stesso anno dal Sejm precedente potessero assumere le loro funzioni e revocare le nomine dei tre giudici prescelti dal Sejm in carica in palese violazione delle disposizioni costituzionali;

2) pubblicare ed attuare integralmente la sentenza del Tribunale costituzionale K 47 del 9 marzo 2016 e le successive sentenze, e provvedere affinché la pubblicazione delle sentenze future costituisse un atto dovuto e non soggetto a libera decisione del potere esecutivo o legislativo;

3) garantire che qualsiasi riforma della legge sul Tribunale costituzionale rispettasse le sentenze del Tribunale costituzionale, ivi incluse le sentenze K 34/15 K 35/15 e K 47/16, e tenesse in piena considerazione il parere della commissione di Venezia n. 833/2015;

4) assicurare che il Tribunale costituzionale potesse eseguire l'esame della costituzionalità della nuova legge sul Tribunale costituzionale del 22 luglio 2016 prima della sua entrata in vigore e che la sentenza del Tribunale a tale riguardo fosse pubblicata e compiutamente attuata;

5) astenersi da azioni e dichiarazioni pubbliche che potessero minare la legittimità e il buon funzionamento del Tribunale costituzionale.

La Commissione ribadiva che il principio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni statali in merito a questioni relative allo Stato di diritto era essenziale ai fini di una soluzione condivisa. La Commissione incoraggiava inoltre le autorità polacche a chiedere il parere della Commissione di Venezia sulla nuova legge sul Tribunale costituzionale adottata il 22 luglio 2016. La raccomandazione concludeva con un invito

formale al Governo polacco a risolvere entro tre mesi le problematiche sollevate, informando adeguatamente la Commissione dei risultati ottenuti.

Poco tempo dopo, il 14 settembre 2016, il Parlamento europeo interveniva a sostegno dell’operato della Commissione, approvando con un'ampia maggioranza una risoluzione in cui si invitava il Governo polacco a collaborare con la Commissione in virtù del principio di leale cooperazione sancito dal TUE allo scopo di risolvere la crisi costituzionale in corso. Dall'altro lato la Commissione veniva sollecitata «a effettuare una valutazione della legislazione adottata per quanto concerne la sua compatibilità con il diritto primario e derivato dell'UE e con i valori su cui si fonda l'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione di Venezia l’11 giugno 2016 e dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa il 15 giugno 2016100

Il 27 ottobre 2016, allo scadere del termine di tre mesi indicato nella raccomandazione, il Governo polacco rispondeva alla Commissione europea contestando tutti i punti della raccomandazione e annunciando che non avrebbe adottato nuove misure volte ad attenuare le preoccupazioni della Commissione. Nel comunicato di stampa diffuso il Governo affermò che la raccomandazione non era vincolante, in quanto non rispettosa dei principi di sovranità e identità nazionale, costituendo una evidente interferenza dell'Unione europea negli affari interni della Polonia. La raccomandazione era inoltre priva di obiettività basata su assunti errati e su una limitata conoscenza del funzionamento del sistema legale e del Tribunale costituzionale polacco. Il Presidente del Consiglio dei ministri Beata Szydło dichiarò che il Governo polacco non era disposto ad introdurre in Polonia un sistema legale incompatibile con gli interessi dello Stato polacco e dei suoi cittadini.

La palese indisponibilità ad accogliere la raccomandazione della Commissione destò sconcerto e stupore. Il richiamo del Governo polacco al principio di non interferenza negli affari interni sembrava rievocare la domestic jurisdiction101 della Carta delle Nazioni Unite, principio ritenuto superato da tempo all’interno dell’Unione europea. Esso sosteneva l’inesistenza della competenza delle istituzioni europee, in special modo della Commissione, a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’art. 2 TUE, tra i quali il rispetto dei 100. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2016/2774(RSP)). Trattasi della seconda presa di posizione del Parlamento europeo sulla questione: in precedenza vedasi Risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia (2015/3031(RSP)).

101. «Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto.» Art. 2 par.7 Carta della Nazioni unite.

principi dello Stato di diritto. Tale competenza è espressamente prevista dall’art. 7, par. 1, TUE in combinato disposto con l'art. 17 TUE che attribuiva alla Commissione l'obbligo di vigilanza sull’applicazione dei Trattati, utilizzando vari strumenti tra cui la menzionata Rule of law framework prodromica all'attivazione della procedura sanzionatoria di cui all'art. 7 TUE o all'art. 258 TFUE. Infine, il richiamo al principio di non interferenza negli affari interni sembrava quasi una sorta di giustificazione per eludere gli obblighi posti a carico, in qualità di Stato membro, dal diritto dell’Unione.

CAPITOLO QUINTO

Il DETERIORAMENTO DELLO STATO DI DIRITTO E

L'INVOLUZIONE AUTORITARIA

5.1 La “conquista” della Corte Costituzionale ad opera della maggioranza di

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