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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà – Un

Nel documento Le falsità documentali (pagine 153-157)

Capitolo III Le tipologie di documento

B) Per quanto riguarda il verbale dell’intervista difensiva, occorre muovere dal fatto che vi è stata una pronuncia delle Sezioni Unite ben prima che si venisse

6.2.3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà – Un

discorso particolare meritano le (c.d. autocertificazioni) di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, rispetto alle quali, anche in considerazione del complesso quadro normativo che le disciplina, si discute se costituiscano dichiarazione del privato rese in un atto pubblico oppure mere scritture private consegnate a un pubblico ufficiale.

Per risolvere la questione, si deve anzitutto precisare il quadro normativo, vi- sto che negli ultimi anni ha subìto non poche trasformazioni con importanti con- seguenze anche per l’ambito penalistico. Ed infatti, originariamente, vale a dire prima del 1997, le autocertificazioni erano regolate dagli artt. 2, 4 e 26 legge 4.1.1968 n. 15. L’art. 2 disciplinava le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, prevedendo che fossero sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione del- le normali certificazioni, restando fermo, ai sensi dell’art. 20 legge n. 15/1968, l’ob- bligo del pubblico ufficiale che riceveva l’autocertificazione di accertare l’identità della persona sottoscrivente, dandone atto in calce alla dichiarazione (c.d. auten- ticazione di firma). L’art. 4 si riferiva agli atti di notorietà, sancendo che «l’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo di- nanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sinda- co, il quale provvede all’autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all’art. 20». Infine, l’art. 26 prevedeva che «le dichiarazioni men-

daci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge so- no puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia».

Ebbene, si noti la differenza che intercorreva tra le due dichiarazioni, perché mentre quella di certificazione non era resa al pubblico ufficiale, ma a lui prodot- ta; al contrario quella concernente atti di notorietà era resa al pubblico ufficiale. Ciò induceva a ritenere che la prima fosse una scrittura privata autenticata; la se- conda invece una dichiarazione del privato in atto pubblico. Detto in altri termi- ni, rispetto ad entrambe si poteva rispondere in ordine alla falsa autenticazione; ma solo rispetto alla dichiarazione di atto di notorietà si poteva rispondere di falsa dichiarazione del privato in atto pubblico.

Alla fine degli anni ’90 si hanno due importanti riforme con le leggi c.d. Bas- sanini, il contenuto delle quali viene trasfuso nel Testo Unico n. 445 del 2000. In particolare, gli artt. 46 e 47 disciplinano le dichiarazioni sostitutive rispettivamen- te delle certificazioni e degli atti di notorietà. Si deve notare come venga notevol- mente ampliata la possibilità di ricorrere a quest’ultima dichiarazione; inoltre per entrambe viene meno la necessità dell’autentica di firma; infine, accanto alla mo- dalità di presentazione della dichiarazione consistente nella sottoscrizione in pre- senza di un dipendente addetto (non necessariamente pubblico ufficiale), se ne prevede una ulteriore consistente nella semplice presentazione della dichiarazio- ne, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (modalità prevista solo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 38, d.P.R. n. 445/2000), ma poi estesa per prassi anche a quelle relative a certificazioni. L’art. 76 riproduce il contenuto del previgente art. 26 legge n. 15/1968, sancendo anche che «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 […] sono considerate come fatte a pubblico ufficiale».

Ebbene, alla luce di questo quadro normativo piuttosto complesso, si sono po- sti i problemi di quale natura avessero le dichiarazioni sostitutive e di quale fosse il trattamento da riservar loro. Su tale questione si sono formati due orientamenti contrastanti. Per la stragrande maggioranza della giurisprudenza, esse sono di-

chiarazioni del privato in atto pubblico, la cui falsità integra gli estremi dell’art. 483 c.p. [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, in Cass. pen., 2008, 96 s.].

Nello stesso senso, con riferimento alla falsa dichiarazione di volumetrie o di data di fine la- vori nella domanda di condono (concessione in sanatoria), cfr. Cass., Sez. V, 22.1.2010, U.S., in Dir. pen. proc., 2010, 412; Cass., Sez. V, 26.2.2008, Abbate, in CED, n. 13359/2008; Cass., Sez. V, 10.10.2005, Zini, in CED, n. 44031/2005; Cass., Sez. III, 24.1.2003, Dell’Amico, in Dir. pen. proc., 2004, 317, relativa a domanda di condono, con nota di BORGOGNO; Cass., Sez. V,

25.5.2006, Bartolazzi, in Riv. pen., 2007, 45; Cass., Sez. V, 26.10.2001, Perfetto, in Cass. pen., 2002, 3091; Cass., Sez. V., 15.6.2001, Di Bari, ivi, 2002, 3551; Cass., Sez. V, 22.2.2000, Baz- zichi, in Riv. pen., 2000, 692; Cass., Sez. V, 11.11.1999, Giovannella, in CED, n. 13812/1999; Cass., Sez. V, 2.6.1999, Di Paolo, in Cass. pen., 2000, 2269; con riferimento alla autocertifica- zione di possesso di requisiti morali per lo svolgimento di attività commerciale, Cass., Sez. V, 7.3.2008, Hofer, in Giust. pen., II, 715; Cass., Sez. V, 19.2.2008, Cappelletti, in CED, n. 12018/2008; Cass., Sez. V, 9.10.2007, Martinetti, in CED, n. 43871/2007; per conseguire o mantenere la licenza per l’esercizio del servizio di taxi, v. Cass., Sez. VI, 9.10.2007, Di Carlo, in CED, n. 12110/2008; Cass., Sez. V, 7.2.2008, Marcorin, in CED, n. 9047/2008; Cass., Sez. V,

30.11.2007, Vannnini, in CED, n. 1071/2008; per la domanda di ammissione a una gara d’appalto, Cass., Sez. V, 18.1.2008, Di Vincenzo, in CED, n. 10449/2008; per il rilascio patente nautica, Cass., Sez. V, 25.9.2003, Izzo, in Riv. pen., 2004, 334 ss.; con riferimento alla dichia- razione dei redditi allegata alla domanda di accesso alla graduatoria preordinata all’assegna- zione di sussidi pubblici, cfr. Cass., Sez. V, 27.3.2008, Cracolici, in CED, n. 21799/2008; Cass., Sez. II, 20.12.2006, Aleo, in CED, n. 6904/2007; Cass., Sez. V, 12.7.2006, Montaperto, in CED, n. 41543/2006; Cass., Sez. V, 11.7.2005, Greco, in Riv. pen., 2006, 1100 s.; con riferimento allo stato di non abbienza allegato ad istanza gratuito patrocinio, v. Cass., Sez. V, 6.3.2007, Palamara, in Riv. pen., 2008, 192; Cass., Sez. VI, 12.2.2004, Azzazi, in Cass. pen., 2005, 3854; con riferimento alla dichiarazione di inesistenza di carichi pendenti per ottenere abilitazioni, cfr. Cass., Sez. V, 31.5.2007, Lo Votrico, in CED, n. 29520/2007; in ordine alla dichiarazione di non avere riportato sentenze di condanna, v. Cass. Sez. V, 16.4.2009, Spagnolli, in Riv. pen., 2010, 442; Cass. Sez. V, 25.11.2008, Cencetti, ivi, 2010, 196; Cass., Sez. V, 2.10.2008, Inama, ivi, 2009, 1171; Cass., Sez. V, 18.9.2007, Luffarelli, ivi, 2008, 941; Cass., Sez. V, 30.11.2006, Pinto, in CED, n. 3628/2007; rispetto alla richiesta di idoneità alla esecuzione di lavori pub- blici, cfr. Cass., Sez. V, 18.1.2008, Iacolino, in CED, n. 7423/2008; con riferimento al ticket sanitario, cfr. Cass., Sez. V, 9.7.2008, Nicotera, in Cass. pen., 2009, 4729 s.; in ordine alla di- chiarazione relativa a residenza anagrafica per ottenere permesso di ingresso a zona a traffico limitato, v. Cass., Sez. I, 9.5.2006, Cisotto, in Riv. pen., 2007, 674; con riferimento alla dichia- razione di avere i requisiti per partecipare a gara di appalto, v. Cass., Sez. VI, 24.3.2009, Fer- raglio, in Cass. pen., 2010, 2247, con nota di ERONIA; Cass., Sez. V, 10.5. 2006, Esposito, in Riv.

pen., 2007, 450. Inoltre, si v. Cass., Sez. V, 10.10.2005, Di Simone, in CED, n. 44025/2005; Cass., Sez. VI, 7.7.2005, Lombardo, in CED, n. 36596/2005; Cass., Sez. V, 16.1.2001, Cerreta- ni, in Cass. pen., 2002, 236.

Per inciso si deve osservare come in caso di condanna irrevocabile per reato successivamen- te depenalizzato, esula la configurabilità del delitto di cui all’art. 483 c.p., qualora l’agente in una dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata a un pubblico ufficio, in data posteriore alla intervenuta depenalizzazione, abbia affermato di non aver riportato condanne penali [si v. Cass., Sez. V, 30.10.2007, Pomilio, in Riv. pen., 2008, 815].

Per altro orientamento, invece, le autocertificazioni costituiscono scritture pri-

vate rispetto alle quali non si può configurare un falso ideologico [Cass., Sez. V,

9.11.2007, Sposito, in CED, n. 13864/2008; Cass., Sez. V, 14.2.2008, Grillo, in

CED, n. 11625/2008; Cass., Sez. V, 28.5.1999, Da Prato, in Cass. pen., 2000, 2097,

relativa a domanda di condono; Trib. Termini Imerese, 27.6.2007, Lodino, ivi, 2008, 741, relativa a domanda in sanatoria; Trib. Camerino, 8.10.2004, in Riv. pen., 2005, 326]. Tutt’al più sarebbero riconducibili al falso ideologico per induzione, là dove ne ricorrano tutti gli estremi [Cass., Sez. V, 28.5.1999, Da Prato, cit.;BOR-

GOGNO, 325 ss.].

Prima di esaminare nel dettaglio la questione, occorre sgomberare il campo

da alcuni possibili equivoci. Anzitutto si deve chiarire che la dichiarazione del privato non si può considerare un atto pubblico in virtù della attività di autenti-

ca posta in essere da pubblico ufficiale [così invece Cass., Sez. V, 11.7.2005, Greco, in Guida dir., 2005, 45, 60], sia perché l’autentica è un atto a sé, concer- nente per l’appunto la sola sottoscrizione, sia perché non è più richiesta dalla legge. Inoltre, l’autocertificazione non può essere considerata atto pubblico in virtù della destinazione dell’atto a provare la verità del fatto [così invece Cass., Sez. V, 10.5. 2006, Esposito, cit.; Cass., Sez. V, 19.12.2005, Grossi, cit.; Cass., Sez. III, 24.1.2003, Dell’Amico, cit.; Cass., Sez. V, 22.2.2000, Bazzichi, cit.]: tale

destinazione ha una forza realmente selettiva solo se connessa con atti pubblici fidefacenti ovvero, detto in altri termini, senza alcuna specificazione, ogni atto ha in sé una destinazione probatoria, finendo per divenire pubblico. Infine, altro punto certo è che la dichiarazione sostitutiva non è più resa al pubblico ufficia-

le, essendo stata prevista una modalità di presentazione che prescinde del tutto

dalla presenza del pubblico ufficiale e non richiede alcuna significativa attività nella ricezione da parte di quest’ultimo. Il nodo si sposta quindi nelle disposizio- ni penali previste dall’art. 76, e in particolare nell’inciso, «sono considerate fatte a pubblico ufficiale».

Ebbene, per la maggioranza della giurisprudenza con l’utilizzo di tale espres- sione si sarebbe compiuta una equiparazione tra dichiarazione sostitutiva e atto pubblico rilevante ex art. 483 c.p., e quindi la disposizione svolgerebbe un ruolo

estensivo della tipicità [Cass., Sez. Un., 28.6.2007, Scelsi, cit.; Cass., Sez. V, 10.5.

2006, Esposito, cit., dove si afferma che «il d.P.R. n. 445/2000, l’art. 76, comma 1, descrive direttamente la condotta penalmente rilevante come quella di “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci”»].

Per altro orientamento invece l’inciso non determinerebbe una equiparazio-

ne: così, da un lato si è messo in evidenza come la dichiarazione sostitutiva, diver-

samente da quella resa a un pubblico ufficiale, è formata in prima persona dall’au- tore della falsità, mentre la pubblica amministrazione rappresenta il mero destina- tario della stessa [Trib. Camerino, 8.10.2004, cit.]; dall’altro lato si è precisato che «l’attestazione “al pubblico ufficiale” e l’attestazione “in un atto pubblico” costi- tuiscono due distinti elementi che devono concorrere affinché possa ritenersi sus- sistente il reato di cui all’art. 483 c.p.» [Trib. Termini Imprese, 27.6.2007, Lodi- no, cit., 742; POTETTI, 2240].

A ben vedere, se si fa riferimento ad argomenti basati sulla lettera della legge, non si è in grado di giungere a una soluzione univoca. Se infatti non c’è dubbio che v’è differenza tra dichiarare in un atto pubblico e dichiarare a un pubblico uf- ficiale, tuttavia è altrettanto vero che una dichiarazione al pubblico ufficiale può consistere anche in una dichiarazione in atto pubblico.

Ecco allora più opportuno risolvere la questione in termini – per così dire – si- stematici, aprendosi due possibili chiavi di lettura. Da un lato, come vedremo me- glio in seguito [infra, Cap. V, 2.2.2], si può ritenere che trovi applicazione l’art. 483 c.p. in quanto si tratta di dichiarazione che comunque si considera resa a un pubblico ufficiale, con la conseguenza che l’art. 483 c.p. finisce per coprire tutte le ipotesi in cui la dichiarazione del privato entra a contatto con la pubblica am- ministrazione senza che tuttavia sia compiuto un immediato controllo sul conte- nuto della dichiarazione. Dall’altro lato, si può ritenere che si tratti di un’ipotesi di falso ideologico in scrittura privata punita tuttavia attraverso la pena commina- ta dall’art. 483 c.p.

Per quanto riguarda i rapporti tra falsa autocertificazione e falso ideologico per induzione, v. infra, Cap. V, 2.2.3.

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