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Anche la relazione (o relata) di notifica dell’ufficiale giudiziario ha natura problematica Sul punto occorre notare come nella normativa vigente non esista

Nel documento Le falsità documentali (pagine 107-110)

Capitolo III Le tipologie di documento

C) Anche la relazione (o relata) di notifica dell’ufficiale giudiziario ha natura problematica Sul punto occorre notare come nella normativa vigente non esista

alcuna previsione di legge che qualifichi espressamente tale atto come pubblico fi- defacente. Al contrario, rispetto alla sola relata di notifica posta in essere nel pro- cesso penale, l’art. 176 vecchio codice di procedura penale sanciva la natura fidefa- cente. Tuttavia tale disposizione non è stata riprodotta nel nuovo codice di rito.

D’altra parte, se non esiste una previsione espressa, esiste però una disciplina dettagliata. Così, con riferimento al processo civile, l’art. 148 c.p.c. sancisce che «l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazio- ne indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario». Con riferimento al processo penale il nuovo art. 168 comma 1 c.p.p. sancisce che «l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponen- do la propria sottoscrizione».

Dalle disposizioni che abbiamo riportato si ricava che: se si ritiene che la natu- ra fidefacente di un atto discenda da una qualificazione espressa, la relata di noti- fica non è più un atto pubblico fidefacente; se invece si ritiene che siffatta natura derivi da una disciplina dettagliata dell’attività di documentazione, allora si deve ritenere che si tratti ancora di atto pubblico fidefacente in ordine alle parti coin- cidenti con quanto previsto dall’art. 2699 c.c.

Ebbene, come in parte già visto in precedenza [v. retro, 2], per una parte della

giurisprudenza, proprio in virtù della mancanza di una disposizione espressa in

ordine alla efficacia fidefacente, la relata di notifica non è un atto pubblico fidefa- cente, con la conseguenza che il giudice sarebbe libero di valutare quanto attesta- to dal pubblico ufficiale in ordine a ciò che ha fatto o è avvenuto in sua presenza [Cass., Sez. II, 19.6.2003, Frattini, in CED, rv 225166; Cass., Sez. II, 8.5.2001, Verdinelli, in CED, rv 219640; Cass., Sez. II, 19.10.1999, Fazio, in Cass. pen., 2000, 3374; Cass., Sez. V, 22.5.1998, Tonini, ivi, 1999, 2270; Cass., Sez. V, 10.1.1994, Capuzzi, ivi, 1995, 112; Cass., Sez. V, 22.2.1993, Jovanovich, in CED, rv 195014].

Per altro orientamento, invece, si tratta di un atto pubblico fidefacente, che

pertanto vincola la valutazione del giudice [Cass., Sez. IV, 23.1.2007, Volante, in

Cass. pen., 2008, 2017; Cass., Sez. III, 7.10.2004, Delle Coste, in CED, rv 239315;

Cass., Sez. VI, 26.4.2004, Cecchetelli, in Cass. pen., 2006, 189; Cass., Sez. II, 15.4.1998, Alessi, ivi, 1999, 2271].

Una soluzione – per così dire – intermedia è stata sostenuta da una parte della giurisprudenza, la quale ha ritenuto che ciò che si è eliminato nel nuovo codice di rito è soltanto l’incidente di falso, ma non anche la natura fidefacente dell’atto.

Così, si è affermato che «la mancata previsione nell’attuale dizione dell’art. 168 c.p.p. del principio contenuto nel previgente art. 176, comma 2, c.p.p. – in virtù del quale la relazione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza – non significa che il giudice possa libera- mente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto addu- ce la parte, e quindi non implica la soppressione della natura fidefacente dell’atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere alla libera valutazione non solo del contenuto de- gli atti ma degli stessi elementi ai quali l’art. 2700 c.c. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta dell’incidente di falso in omaggio alla direttiva della massima semplifi- cazione nello svolgimento del processo» [Cass., Sez. VI, 15.6.1999, Piccione, in Cass. pen., 2000, 3097].

D) Discorso in parte analogo a quello appena svolto per la notifica deve essere fatto per i verbali (es. verbali di udienza, di sequestro, etc.). In particolare, con riferimento al processo penale, per una parte della giurisprudenza i verbali sono atti pubblici fidefacenti [con riferimento al verbale di udienza redatto dal cancel- liere, v. Cass., Sez. I, 4.5.2004, Ivone, in CED, rv 228196; Cass., Sez. III, 5.3.2003, Adamo, in CED, rv 223819; Cass., Sez. IV, 19.3.1999, Manzo, in CED, n. 888/1999; Cass., Sez. III, 9.7.1996, Rizzo, in Cass. pen., 1997, 91. Con riferimento al verbale di sequestro v. Cass., Sez. V, 4.2.2005, Bouhanouche, in CED, n. 24873/2005; Cass., Sez. V, 24.11.1983, Savarese, in CED, rv 162423; Cass., Sez. V, 1.4.1981, Rospo, in Cass. pen., 1982, 1164; con riferimento al verbale di ricezione di dichiarazione di appello, v. Cass., Sez. V, 5.7.1990, Ceccarelli, in Foro it., 1993, II, 436, con nota di (a) GIACONA].

In particolare, in questa prospettiva, in ordine ai verbali di udienza, si è affermato che «an- che se il nuovo codice non ha riprodotto le norme di cui agli artt. 155 e 158 c.p.p. 1930, se- condo cui il processo verbale “fa fede, fino a impugnazione di falso, di quanto il pubblico uffi- ciale attesta di aver fatto o di essere avvenuto in sua presenza”, è evidente che – anche col si- stema processuale vigente – la natura di atto pubblico fidefacente del verbale redatto dal can- celliere del giudice penale discende dagli artt. 2699 e 2700 c.c.» [Cass., Sez. III, 7.5.1998, Di Leo, in CED, n. 8537/1998].

Per altra parte della giurisprudenza si tratta invece di “mero” atto pubblico, in virtù della non riproduzione delle disposizioni presenti nel codice del 1930, ed in particolare dell’art. 158 c.p.p., per quanto riguarda il verbale di udienza, e del- l’art. 222 c.p.p., per quanto riguarda il verbale di sequestro [Cass., Sez. V, 2.10.2002, Giardino, in CED, n. 38240/2002; Cass., Sez. VI, 6.11.1997, Moschel- la, in CED, rv 210440].

Ebbene, se si ritiene che sia necessaria una previsione espressa, non c’è dubbio che non si tratta di atto pubblico fidefacente; se invece si ritiene che sia sufficiente una disciplina dettagliata si deve optare per la natura fidefacente visto che l’art. 126 c.p.c. prevede che «il processo verbale deve contenere l’indicazione delle per- sone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che do- cumenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale è sot- toscritto dal cancelliere …». L’art. 136 comma 1 c.p.p. sancisce che «il verbale

contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occor- re, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute […], la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha contestato o di quanto è avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pub- blico ufficiale che egli assiste».

Infine, di recente è stato qualificato come “mero” atto pubblico il verbale di udienza redatto, in sostituzione del pubblico ufficiale, dall’avvocato civilista e poi sottoscritto dal giudice [Cass., Sez. V, 6.2.2004, Ruffini, in Dir. giust., 2004, n. 15, 110].

E) Anche in ordine al registro di protocollo si deve constatare l’esistenza di un

Nel documento Le falsità documentali (pagine 107-110)

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