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Il modello di tutela basato sulle funzioni del documento – Il terzo ed ul-

Nel documento Le falsità documentali (pagine 55-58)

diritto vigente e diritto vivente

2. La “modellistica” delle falsità documental

2.3. Il modello di tutela basato sulle funzioni del documento – Il terzo ed ul-

timo modello a cui può ispirarsi la configurazione delle fattispecie di falsità docu- mentale si basa sulle funzioni del documento. Questa prospettiva muove anzitutto dalla constatazione della impossibilità di una concezione unitaria del bene giuri- dico tutelato dalle falsità documentali. Ed infatti, se si muove dalla prospettiva in- gannatoria, non c’è dubbio che ha poco senso incriminare in modo autonomo la condotta di distruzione del documento, così come non c’è dubbio che la distin- zione tra falsità in atto pubblico e falsità in scrittura privata è destinata a non as- sumere tutta quella pregnanza che spesso le viene attribuita, nel senso che la tipo- logia del documento finisce per avere più un valore modificativo che fondante il di- svalore del fatto (l’affidamento riposto sul documento pubblico è maggiore di quel- lo riposto sulla scrittura privata). Se invece si muove dalla prospettiva del buon andamento della pubblica amministrazione, oltre a restare sempre difficile la giu- stificazione di un’autonoma incriminazione della distruzione del documento, ad entrare in crisi sono anche le falsità in scrittura privata, e più precisamente quelle falsità concernenti scritture private che – per così dire – non entrano in contatto con la pubblica amministrazione, non essendo “prodotte e utilizzate” all’interno di un iter amministrativo, e ciò per la semplice ragione che in queste ipotesi non viene in gioco alcun potere pubblico, ma una attività di documentazione meramen- te privata.

In secondo luogo, la prospettiva in esame muove dall’idea di attribuire auten-

tica autonomia sistematica e funzionale alle falsità documentali. Se infatti le falsi-

tà in una prospettiva ingannatoria finiscono in buona parte per sovrapporsi alle fattispecie basate sulla frode; e se le falsità in una prospettiva di tutela del buon andamento non sono altro che ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione

(realizzate non solo dai pubblici ufficiali, ma anche dai privati); diversamente, in una prospettiva di tutela delle funzioni del documento le falsità finiscono per co- stituire un sistema autonomo caratterizzato da una forte coerenza interna.

In particolare, sono tre le funzioni che i documenti possono svolgere. Anzitut- to una funzione di garanzia in ordine alla provenienza dal suo autore, nel senso che autore apparente, risultante dal documento, e autore reale della dichiarazione coincidono. In secondo luogo, il documento può svolgere una funzione probato-

ria in termini – per così dire – forti e tecnici, nel senso che esso può essere diretto

non solo e non tanto a incorporare su un supporto materiale stabile un certo pen- siero, ma anche e soprattutto a provare la verità dei fatti e delle dichiarazioni in esso documentate, vale a dire la verità intrinseca di ciò che è dichiarato. Infine, il documento svolge una funzione di perpetuazione, in quanto permette di stabiliz- zare una determinata dichiarazione nel tempo per consentire che sia conosciuta quando non può più essere percepita attraverso i sensi. In questa prospettiva si può parlare anche di funzione probatoria in senso debole.

Ebbene, alla funzione di garanzia corrisponde il bene della genuinità-auten- ticità; alla funzione probatoria in senso tecnico corrisponde il bene della veridicità connessa alla attività valutativa delle prove del giudice; infine, alla funzione di perpetuazione corrisponde il bene della integrità – per così dire – fisica del do- cumento.

Dovendosi infine notare come un correttivo basato sulla idoneità ingannatoria della condotta sia destinato ad assumere rilevanza soprattutto rispetto alla falsità materiale, non anche in ordine alle falsità ideologiche (le quali sono connesse alla violazione di specifici doveri pubblici) e come tale correttivo sia destinato a gioca- re un vero e proprio ruolo di riduzione dell’ambito penalistico. Detto in altri ter- mini, all’interno delle falsità concepite in termini ingannatori, tale componente, come abbiamo visto in precedenza, può addirittura tendere ad estendere l’ambito applicativo delle falsità [v. retro, 2.1.1.3]. Al contrario, nelle falsità connesse alle funzioni del documento il riferimento all’idoneità ingannatoria assume un ruolo autenticamente correttivo nel senso che ogni valutazione concernente tale idonei- tà si deve necessariamente innestare su una situazione in cui manca una corri- spondenza tra autore reale ed autore apparente.

2.3.1. Le conseguenze di disciplina. – Anche questo modello si caratterizza per

un disvalore incentrato soprattutto sulla condotta. Ed infatti, la funzione di ga- ranzia può essere compromessa dalla falsità materiale, la quale incide pertanto sulla corrispondenza tra l’autore apparente e quello reale della dichiarazione e quindi consiste nella formazione di un documento non autentico o nell’alte- razione di uno autentico. La funzione probatoria in senso stretto può essere inve- ce compromessa dalla falsità ideologica, che consiste in una dichiarazione dal con- tenuto non corrispondente alla realtà, dovendosi notare fin d’ora come essa sia strettamente connessa a un dovere di veridicità a carattere pubblicistico. Infine, la funzione di perpetuazione può essere pregiudicata attraverso comportamenti che

incidendo materialmente sul documento, comportano la distruzione, la soppres- sione o l’alterazione del supporto.

Per quanto riguarda le tipologie di documento, la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata sembra assumere rilevanza soltanto con riferimento alla falsità ideologica. Più precisamente, per quanto riguarda le falsità materiali, il carattere pubblico o privato del documento è destinato a passare in secondo piano, in quanto la paternità è identica e viene compromessa allo stesso modo, attraverso la non corrispondenza tra autore apparente e autore reale quale che sia il documen- to. Tutt’al più il tipo di documento può assumere rilevanza ai fini della gradua- zione della pena, ma non per fondare il disvalore del fatto. Al contrario, la prova della verità dei fatti è strettamente connessa agli atti pubblici fidefacenti: soltanto là dove esiste una dichiarazione che fa fede fino a querela di falso, tale dichiara- zione produce l’effetto di vincolare l’attività valutativa delle prove compiuta dal giudice. Sono escluse pertanto le scritture private, come anche documenti pubbli- ci frutto di una attività di documentazione strumentalmente connessa all’esercizio di un potere pubblico.

Quanto detto per le tipologie di documento si può ripetere anche per le quali-

fiche soggettive, le quali assumono rilevanza soltanto in presenza della falsità ide-

ologica. Ed infatti, con riferimento alla falsità materiale, il pubblico ufficiale che contraffà o altera un documento genuino agisce sempre necessariamente fuori dai suoi poteri: detto diversamente, in una prospettiva di garanzia viene meno la di- stinzione tra competenza assoluta e competenza relativa. D’altra parte, venendosi a creare una discrasia tra apparenza e realtà, comunque suscettibile di ingannare soggetti terzi, non è da escludere che si possa dare rilevanza ad elementi che con- sentono di prendere in considerazione l’interesse sostanziale sotteso al documen- to, e quindi attribuire rilevanza alla finalità di inganno oppure di danno o di van- taggio, dovendosi notare come siffatta rilevanza verrebbe attribuita nello spettro dell’offesa all’autenticità. Per quanto riguarda la falsità ideologica, suo autore può essere soltanto il pubblico ufficiale titolare di un potere pubblico fidefacente, men- tre l’incriminazione del privato che rende la falsa dichiarazione al pubblico uffi- ciale è resa possibile soltanto da una incriminazione espressa. Detto in altri termi- ni, l’attività di documentazione è qui intesa come attività che attribuisce certezza pubblica, con la conseguenza che si viene a determinare una sorta di quarto pote- re: oltre a quello legislativo, giudiziario e amministrativo esiste anche un potere certificativo autonomo, che finisce con l’interferire con il potere giudiziario, visto che il giudice deve assumere come vere le dichiarazioni attestate nell’esercizio di quel potere certificativo.

Nel complesso, sul piano sistematico si può dire che il falso del privato viene punito attraverso la frode quando si tratta di menzogna e attraverso il falso mate- riale quando si tratta di autenticità. Il falso del pubblico invece viene punito me- diante la falsità, quando si tratta di menzogna in atto pubblico fidefacente; mentre se viene compromessa l’autenticità, torna ad applicarsi la stessa fattispecie che si applica per la falsità materiale relativa alle scritture private, e ciò perché rispetto all’autenticità non ha molto senso distinguere tra documento pubblico oppure

privato, come anche tra soggetti qualificati o privati ai fini della fondazione del disvalore del fatto. Nella prospettiva di tutela delle funzioni del documento la fal- sità ideologica del pubblico ufficiale in un mero atto pubblico, come anche quella in scrittura privata volta ad ottenere prestazioni dalla pubblica amministrazione, sono destinate ad essere tutelate mediante altre fattispecie (nella prima ipotesi abu- so d’ufficio o omissione d’atti d’ufficio; nella seconda truffa oppure una fattispecie

ad hoc prevista per contrastare l’ottenimento di prestazioni dalla pubblica ammini-

strazione non coperte dalle frodi).

Nel documento Le falsità documentali (pagine 55-58)

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