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La scrittura privata recepita in un atto pubblico – La seconda ipotesi in

Nel documento Le falsità documentali (pagine 151-153)

Capitolo III Le tipologie di documento

B) Per quanto riguarda il verbale dell’intervista difensiva, occorre muovere dal fatto che vi è stata una pronuncia delle Sezioni Unite ben prima che si venisse

6.2.2. La scrittura privata recepita in un atto pubblico – La seconda ipotesi in

cui si è posto un problema di distinzione tra atto pubblico e scrittura privata ri- guarda i casi in cui un documento, che senza dubbio “nasce” come scrittura pri- vata, viene in un secondo momento “prodotto” presso la pubblica amministrazio- ne e quindi inserito in un procedimento amministrativo e/o “integrato” in un atto pubblico.

Per una parte della giurisprudenza, infatti deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento ab origine non costituente atto pubblico possa esse- re considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto ammi- nistrativo, per effetto dell’inserimento di esso nella relativa pratica dell’iter occor- rente per il provvedimento finale. A meno che il documento, ricevendo un conte- nuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico [Cass., Sez. VI, 15.11.1994, Roncaglia, in Cass. pen., 1996, 2567, relativa a mani- polazione da parte del pubblico ufficiale di planimetria allegata a una domanda di condono].

Di contrario avviso un altro orientamento della giurisprudenza, secondo cui divengono atti pubblici quelle scritture private che inserendosi all’interno di un

iter procedimentale danno un contributo alla formazione dell’atto finale senza

dubbio di natura pubblica.

Così, in questa prospettiva, con riferimento a ipotesi di falsità materiale, si è qualificato come atto pubblico invece che come scrittura privata la prova scritta del candidato di un con- corso pubblico, ove sia redatta su fogli appositamente timbrati, firmati e progressivamente nu- merati dai componenti della commissione esaminatrice, affermandosi il contesto pubblicistico unitario e inscindibile dell’intero documento, ossia anche nella parte relativa alla componente grafica proveniente dal privato [Cass., Sez. V, 14.4.2003, Peretti, in Cass. pen., 2004, 2815; tut- tavia, nel senso della scrittura privata, v. Cass., Sez. V, 16.2.1989, Pergoli, in CED, rv 181714]. Alla stessa stregua, le domande di condono edilizio, una volta acquisite dalla pubblica ammini- strazione, sono state considerate atti pubblici, in quanto il documento del privato recepito dalla pubblica amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integra- zioni di fonte pubblicistica [Cass., Sez. V, 23.1.2004, Bertucci, in CED, rv 228751, relativa a un’ipotesi di falsità materiale consistente nella modificazione o sostituzione della documenta- zione allegata]. Ed ancora, atti pubblici sono state qualificate la planimetria catastale o la sche- da catastale allegata da un professionista qualificato a corredo di una richiesta di concessione edilizia rilasciata dall’amministrazione comunale in quanto da ritenersi parte integrante dell’atto pubblico costitutivo del diritto di edificare [Cass., Sez. VI, 23.1.2003, Anfuso, in Cass. pen., 2004, 509, secondo cui le schede catastali nascono come scritture private redatte dall’interessato ed acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla pubblica am- ministrazione che ne attesta l’avvenuto deposito ed ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto attraverso idonei accertamenti]. Infine, è stata considerata atto pubblico la denuncia di successione dopo la sua presentazione all’ufficio: «la denuncia di successione è un atto ete- rogeneo, formato dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l’obbligo tributario, cui segue nello stesso documento l’atto del pubblico ufficiale, il quale deter- mina e certifica l’ammontare della relativa imposta. Dopo la presentazione all’ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce il primo atto del procedimento ammini- strativo, assume natura pubblica sottratta alla disponibilità del denunziante e diviene oggetto della potestà certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale […] La consapevole imputazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in concorso con i consenzienti privati di-

chiaranti, operata al fine di una più favorevole determinazione della somma da versare a titolo d’imposta, integra il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico» [Cass., Sez. VI, 8.1.1996, Proia, in Cass. pen., 1997, 997].

Con riferimento alle falsità ideologiche, si è affermato che «sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa come la dichiarazione del privato – che assume il connotato pubblicistico per l’attestazione fatta in calce dal pubblico uffi- ciale circa la provenienza di essa e la corrispondenza dello scritto al dichiarato – in ordine ad un fatto o al possesso di requisiti per ottenere un determinato beneficio, dichiarazione alla qua- le, nel procedimento di formazione dell’atto amministrativo che li presuppone per il riconosci- mento di diritti, oneri o obblighi, la pubblica amministrazione attribuisce, prescindendo da ogni istruttoria, anche per normativa interna, valore di documentazione della verità attestata» [Cass., Sez. V, 24.4.1998, Tisato, in Giur. it., 2000, II, 383, relativa a una domanda (scrittura privata) presentata al Ministero per il commercio per ottenere l’autorizzazione all’importazione di bovi- ni a dazio agevolato, contenente una falsa dichiarazione di esercitare attività professionale nel settore del bestiame]. Parimenti è stata considerata atto pubblico l’attestazione da parte del collaudatore del rispetto della normativa antisismica, a nulla rilevando che in lui difetti la quali- fica di pubblico dipendente, e ciò perché tale certificazione si inserirebbe in un procedimento amministrativo di chiusura dei lavori edili autorizzati dalla pubblica amministrazione [Cass., 27.1.2000, Ricci, in Dir. giust., 2000, n. 14, 25]. Così come atto pubblico è stata qualificata l’attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extraco- munitario: si tratta di un presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che forma l’atto, con la conseguenza che la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, ma è destinata a confluire nell’atto pubblico e rappresenta uno degli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato [Cass., Sez. V, 16.6.2006, Chen, in CED, rv 235148]. Ed ancora di recente è stato qualificato come atto pubblico, affermando così una re- sponsabilità ex art. 479 c.p., la proposta motivata del medico (nella concreta fattispecie medico di base) di trattamento sanitario obbligatorio, in quanto tale atto «si inserisce nell’attività della pubblica amministrazione nella materia disciplinata dalla l. n. 180 del 1978 quale atto qualifica- to d’impulso di un procedimento amministrativo. Ad esso segue necessariamente il controllo previsto dall’ultimo comma dell’art. 2 l. n. 180/78, secondo cui “il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all’ultimo comma dell’art. 1 da parte del medico della struttura sanitaria pubblica”» [Cass., Sez. V, 18.12.2007, Salvatorelli, in Foro it., 2008, II, 455].

Un discorso particolare deve essere fatto poi per gli atti allegati alla domanda di conces- sione edilizia (oggi permesso a costruire). Già abbiamo visto come questi atti siano qualificati come scritture private. D’altra parte esiste un orientamento giurisprudenziale, a dire il vero po- co chiaro e lineare sul piano argomentativo, che sembra riconoscere a tali atti natura pubblica [Cass., Sez. V, 3.4.1998, Campetelli, in Cass. pen., 1999, 2146; Cass., Sez. II, 28.1.1997, Testa, ivi, 1998, 452; contra, nel senso della scrittura privata, Cass., Sez. V, 25.5.1993, Santachiara, ivi, 1995, 54].

Per una corretta impostazione della questione si deve distinguere tra falsità

materiale e falso ideologico. Con riferimento alle ipotesi di falso ideologico, non

c’è dubbio che il documento privato resta privato, con la conseguenza che il sog- getto non potrà rispondere – per così dire – direttamente per falsità in atto pub- blico, ma solo se si ritengano integrati gli estremi del falso ideologico per induzio- ne, dovendosi notare come l’intero sistema finisca per essere particolarmente af- flittivo, allorquando la falsità sia posta in essere da un privato professionista eser- cente un servizio di pubblica necessità, in quanto, a rigore, dovrebbe rispondere di falso ideologico per induzione in concorso con il falso ideologico di cui all’art.

481 c.p. Con riferimento alle ipotesi di falsità materiale, occorre distinguere. Se la scrittura privata non ha subìto alcuna integrazione, non può che restare scrittura privata, ragion per cui pare difficile che il pubblico ufficiale possa essere ritenuto responsabile per falso materiale in atto pubblico, dovendo piuttosto rispondere di falsità in scrittura privata aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale. Se invece la scrittura privata ha subìto integrazioni si dovrà ulteriormente distinguere. Se la falsificazione riguarda l’atto nella parte non integrata, si tratta ancora di falsità materiale in scrittura privata aggravata dalla qualifica di pubblico ufficiale. Se invece riguarda l’atto nella parte integrata, l’integrazione potrà costituire un atto pubblico e la sua falsificazione una falsità materiale punibile ai sensi dell’art. 476.

Così in giurisprudenza si è ritenuto che «l’annotazione del voto sugli elaborati di una prova di esame da parte della commissione esaminatrice costituisce di per sé una attestazione del ri- sultato della valutazione dell’elaborazione effettuata dai soggetti a ciò legittimati. Tale attesta- zione non può essere qualificata come scrittura privata in quanto, essendo apposta da pubblici ufficiali va qualificata come atto pubblico. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’annotazione del voto sull’elaborato d’esame venga cancellata e sostituita con quella di un voto diverso dopo l’apertura delle buste coi nomi è configurabile il delitto di falso materiale in atto pubblico» [Cass., Sez. V, 18.12.1997, Tedesco, in Riv. pen., 1998, 159 ss.; Cass., Sez. V, 16.4.1991, Battista, in Cass. pen., 1993, 53].

Nel documento Le falsità documentali (pagine 151-153)

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