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La prospettiva individualistica: diritto alla verità e libertà di autode-

Nel documento Le falsità documentali (pagine 49-52)

diritto vigente e diritto vivente

2. La “modellistica” delle falsità documental

2.1. Il modello di tutela basato sulla particolare idoneità ingannatoria del

2.1.2. La prospettiva individualistica: diritto alla verità e libertà di autode-

terminazione individuale. – Passando adesso ad esaminare la prospettiva indi-

vidualistico-ingannatoria, le varianti in cui si articola sono due. La prima si basa sul concetto di verità. Abbandonata l’idea molto risalente nel tempo che bene protetto possa essere un vero e proprio diritto individuale alla verità (in assenza di violazioni sistemiche dei diritti umani un tale diritto non esiste), parte della dottrina, muovendo sempre dalla stretta relazione che intercorrerebbe tra falso e inganno, ha ritenuto che il bene tutelato dalle falsità documentali sia una aspetta- tiva individuale di verità, una sorta di buona fede del singolo risposta nelle di- chiarazioni documentali [per una recente rivalutazione di tale impostazione in una prospettiva di diritto a una veridica informazione v. JAKOBS, 2 ss.]. Tuttavia,

anche questa concezione presta il fianco ad alcune critiche, per la semplice ra- gione che, a ben vedere, o non consente di ottenere quella “concretezza” che si persegue oppure non riesce a giustificare la previsione di una tutela specifica e autonoma del documento. Ed infatti, se il diritto è riferito a singole persone in una prospettiva meramente formale, l’intervento penale sarà legittimato anche in presenza di false indicazioni che non pregiudicano interessi altrui. Se invece il diritto a una veridica informazione è considerato una condizione di utilizzazione dei diritti finali, allora viene in rilievo l’interesse concreto e quindi si ricade nella concezione plurioffensiva [in argomento, v. (a) GIACONA, 91].

Senza dubbio più interessante l’opinione che individua il bene giuridico tutela- to dalle falsità nella libertà di autodeterminazione individuale, riconducibile cioè al soggetto destinatario del documento: una vittima che viene indotta ad assumere una decisione giuridicamente rilevante sulla base di un mezzo di prova manipola- to, decisione che senza questo mezzo di prova non sarebbe stata presa, viene vio- lata nella sua libertà di disposizione individuale.

D’altra parte, anche rispetto a questa concezione si devono distinguere due va- rianti. Da un lato, v’è infatti chi si limita a fare riferimento alla libertà di disposi-

zione del singolo in sé e per sé considerata, senza compiere nessuna ulteriore pre-

cisazione. È del tutto evidente, però, come in questa prospettiva non solo non avreb- be senso distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica, ma nemmeno tra tipo- logie di documenti: il falso documentale altro non sarebbe che un reato di pericolo vòlto a tutelare in forma anticipata tutta una serie di interessi destinati ad essere compromessi mediante una decisione, ed in particolare gli interessi patrimoniali, siano essi riconducibili a soggetti privati oppure pubblici.

Dall’altro lato, proprio nella consapevolezza che un generico riferimento alla li- bertà di disposizione può portare a concetti unitari e indeterminati, spesso in con- trasto con le plurime distinzioni compiute dal legislatore nella tipizzazione delle falsità documentali, v’è chi ha compiuto un ragionamento molto più articolato, met- tendo in evidenza come la libertà di disposizione possa essere offesa in termini del tutto peculiari allorquando vengono in gioco i documenti [PUPPE, 4934 ss.; HOYER, 3 ss.]. Più precisamente, i punti di partenza dai quale muove questa opi- nione sono la distinzione tra falsità materiali e falsità ideologiche e la circostanza che mentre le falsità materiali hanno ad oggetto sia la scrittura privata che il docu- mento pubblico, al contrario quelle ideologiche sono previste soltanto per i docu- menti pubblici e non anche per le scritture private. Ebbene, la ragione di questo diverso trattamento delle scritture private risiederebbe nel fatto che mentre chi dispone a seguito di una “menzogna documentale”, posto che la sua libertà è vio- lata, tuttavia può far valere le proprie ragioni nei confronti dell’autore della dichia- razione menzognera mediante altri reati, come ad esempio la truffa, al contrario, se si tratta di un documento non autentico, non è detto che tali ragioni possano essere fatte valere mediante altri reati, aprendosi così un vuoto di tutela: si pensi all’ipotesi in cui un soggetto altera un documento da lui stesso redatto dopo che è uscito dalla sua disponibilità. Ecco allora che in questa prospettiva si finisce per tutelare al fondo la veridicità del documento in una prospettiva di libertà di di-

sposizione: tuttavia, in presenza di documenti privati la “verità del contenuto” (la veridicità) non è tutelata mediante il falso, ma attraverso la frode, mentre è la “ve- rità dell’autore” (l’autenticità) ad essere tutelata mediante le falsità, non essendo altrimenti tutelabile; in presenza di documenti pubblici, invece, si tutela in modo specifico attraverso le falsità non solo l’autenticità, altrimenti non tutelabile me- diante altri reati, ma anche la verità del contenuto, in virtù dell’esercizio di una funzione pubblica.

2.1.2.1. Le conseguenze di disciplina. – Per quanto riguarda le conseguenze di disciplina di questa ricostruzione, risulta del tutto evidente come il disvalore delle falsità finisca per mutare a seconda della tipologia di condotta: se si tratta di una falsità materiale, infatti, si tende a compromettere la libertà di disposizione del destinatario del documento; se si tratta di una falsità ideologica, invece, ciò che si tutela non è tanto la libertà di disposizione del destinatario, quanto piuttosto il buon andamento della pubblica amministrazione, visto che il soggetto agisce vio- lando un dovere di documentare la verità.

Non solo, ma il disvalore della condotta finisce per essere strettamente connes- so anche alla tipologia di documento e alla qualifica del soggetto attivo. Ed infat- ti, nelle falsità materiali non ha senso distinguere a seconda che si tratti di atto pubblico o scrittura privata oppure di pubblico ufficiale o privato. Sotto il primo profilo del documento, in entrambe le ipotesi si compromette l’autenticità, crean- do una discrasia tra autore apparente e autore reale; in ordine ai soggetti agenti, colui che falsifica non può che agire al di fuori dell’esercizio di un pubblico pote- re (potendo tutt’al più la qualifica assumere la natura di una circostanza aggravan- te). Al contrario, rispetto alle falsità ideologiche ha senso distinguere, perché men- tre la menzogna in caso di scrittura privata e soggetto privato rileva sotto il profilo della frode, la menzogna in caso di documento pubblico e pubblico ufficiale as- sume un disvalore del tutto peculiare in virtù della violazione dello specifico do- vere di dichiarare la verità. Con la conseguenza finale che la falsità ideologica può avere ad oggetto soltanto atti pubblici fidefacenti.

In conclusione, in una prospettiva sistematica complessiva, si può osservare come il falso realizzato dal privato venga perseguito distinguendo in termini netti, e quindi evitando inutili sovrapposizioni, tra condotta di falsificazione che vìola l’autenticità, punita mediante le falsità materiali, e condotta di falsificazione men- zognera, punita attraverso le fattispecie basate sulla frode (la verità in sé e per sé considerata non assume rilevanza ai fini del falso). Il falso del soggetto pubblico, invece, pur essendo perseguito ancora una volta distinguendo tra falsità materiale e falsità ideologica, presenta alcune particolarità. Ed infatti, mentre la falsità ma- teriale compromette l’autenticità al pari delle falsità materiali commesse dal privato, la condotta menzognera assume un disvalore del tutto particolare, essendo con- nessa alla violazione di particolari doveri di veridicità e quindi a documenti pub- blici fidefacenti, evitando inutili sovrapposizioni stavolta con il sistema di tutela della pubblica amministrazione, visto che le condotte del pubblico ufficiale men-

zognere, ma non fidefacenti, assumono rilevanza attraverso altri reati come l’abu- so d’ufficio oppure l’omissione di atti di ufficio.

Nel documento Le falsità documentali (pagine 49-52)

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