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V’è consenso unanime nel ritenere atto pubblico lo stato di avanzamento

Nel documento Le falsità documentali (pagine 122-124)

Capitolo III Le tipologie di documento

G) V’è consenso unanime nel ritenere atto pubblico lo stato di avanzamento

dei lavori (c.d. SAL), qualora detti lavori siano stati appaltati da un ente pubblico

[Cass., Sez. V, 17.1.2007, Cammarata, in Cass. pen., 2008, 1053; Cass., Sez. V, 23.6.2005, Basile, in Riv. pen., 2006, 1100; Cass., Sez. V, 15.3.2005, Eliseo, in

CED, n. 15256/2005; Cass., Sez. V, 6.12.2004, Di Maria, in CED, n. 3074/2005;

Cass., Sez. V, 20.1.2004, Mura, in Cass. pen., 2005, 1256; Cass., Sez. V, 5.7.2001, D’Arma, in Giust. pen., 2002, II, 617; Cass., Sez. V, 21.9.2000, Corradino, in Riv.

pen., 2001, 260; Cass., Sez. V, 23.11.1999, Bonacci, in Cass. pen., 2000, 3008;

Cass., Sez. V, 16.4.1998, Nencini, in Riv. pen., 1998, 762. Di diverso avviso, ma isolatamente, nel senso che il c.d. SAL è atto pubblico fidefacente, Cass., Sez. V, 23.9.1996, Meloro, in Riv. pen., 1997, 48].

Più precisamente, assolutamente pacifica in giurisprudenza è l’idea che il diret- tore dei lavori di un’opera pubblica è un pubblico ufficiale che espleta un’opera di controllo sull’andamento dei lavori appaltati per conto della committenza pub- blica, attestando l’effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati e qualitativa rispetto alle richieste dell’Ente.

In particolare, per quanto riguarda la qualifica di pubblico ufficiale, si è affermato che «il di- rettore dei lavori, per conto della committenza pubblica, riveste la qualità di pubblico ufficiale, poiché l’espletamento della relativa funzione comporta, fra l’altro, l’obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei manufatti da parte delle imprese appaltatrici e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di capitolato, il potere di impartire, oralmente o per iscritto, istruzioni ed or- dini di servizio, il dovere di constatare e certificare lo stato di avanzamento e la regolare esecu- zione delle opere» [Cass., Sez. V, 3.6.2005, Timpone, in CED, n. 39451/2005. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 4.6.2008, Ministeri Infrastrutture Trasporti, in Riv. pen., 2009, 880; Cass., Sez. V, 25.9.2007, Stocchero, in CED, n. 39976/2007; Cass., Sez. V, 14.12.2006, Cogoni, in CED, n. 545/2007; Cass., Sez. V, 25.9.2006, Bianco, in Cass. pen., 2008, 1053; Cass., Sez. V, 20.1.2004, Mura, in CED, n. 7329/2004; Cass., Sez. V, 16.1.2004, Fantini, in Cass. pen., 2005, 2248; Cass., Sez. V, 24.10.2002, Brussi, ivi, 2004, 1619; Cass., Sez. V, 5.7.2001, D’Arma, ivi, 2002, 3091; Cass., Sez. V, 23.11.1999, Bonacci, ivi, 2000, 3008].

tare ed attestare la effettiva realizzazione di lavori pubblici concessi in appalto secondo quanto prescritto dai capitolati dell’appalto stesso sotto il profilo della quantità dei lavori realizzati, ac- certata con computi metrici, e la qualità di quanto eseguito, che deve essere conforme a quan- to richiesto dall’Ente committente. È necessario, quindi accertare la composizione delle struttu- re realizzate e perciò anche la quantità dei singoli elementi che le compongono, quali ad e- sempio la quantità di cemento, quella di ferro etc. L’accertamento deve essere reale ed effettivo nel senso che il direttore dei lavori non può limitarsi ad un controllo meramente formale, com- piuto su documenti, perché sarebbe certamente insufficiente e non adeguato alle finalità dell’istituto, ma deve accertare come di fatto sia stata eseguita l’opera o parte della stessa […] In tale contesto la circostanza ad esempio che le fatture che testimoniano l’acquisto di cemento indichino un quantitativo inferiore a quello necessario non può costituire un elemento decisivo di valutazione, perché il SAL deve accertare non la quantità di cemento acquistata, ma quella effettivamente usata nella costruzione dell’opera» [Cass., Sez. V, 5.7.2001, D’Arma, cit., 618 s.]. Più di recente si è precisato che «non rileva che gli stessi (i SAL) trovino il loro presupposto in altri documenti contabili, in quanto essi realizzano una fattispecie nuova e complessa, adem- piendo ad una funzione probatoria autonoma, rappresentando cioè una situazione giuridica produttiva ex se di effetti, che non si identificano in quelli derivanti dai fatti attestati nei docu- menti precedentemente redatti» [Cass., Sez. V, 15.3.2005, Eliseo, in CED, n. 15256/2005].

Il problema che si pone è se sia sottoposto a controllo soltanto lo stato dei la- vori da un punto di vista – per così dire – fisico-materiale oppure anche la regola- rità della documentazione contabile dell’impresa. Per capire questo problema oc- corre muovere dal fatto che a volte il registro contabile tenuto dall’impresa priva- ta appaltata contiene voci di spesa in realtà non sostenute, con la conseguenza che la pubblica amministrazione si può trovare costretta a liquidare compensi non dovuti. Ecco allora che al fine di colpire questo fenomeno, si è posto il problema se il direttore dei lavori debba controllare soltanto lo stato di avanzamento dei la- vori oppure anche il registro contabile dell’impresa.

Ebbene, per una parte meno recente della giurisprudenza, il direttore dei lavo- ri svolge un’attività di controllo anche rispetto alle scritture contabili, le quali ven- gono espressamente qualificate come atti pubblici [Cass., Sez. V, 24.10.2002, Brus- si, in Cass. pen., 2004, 1619; Cass., Sez. V, 21.9.2000, Corradino, cit.; Cass., Sez. V, 16.4.1998, Nencini, cit.].

Così in questo senso si è affermato che «i libretti delle misurazioni, gli stati di avanzamento come in genere gli atti di contabilità relativi ai lavori dati in appalto dalla pubblica amministra- zione sono atti pubblici (e non certificati o attestati) perché sono formati da pubblici ufficiali per costituire la prova di fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A., primo dei quali l’emissione del mandato di pagamento relativamente ai lavori che in tali atti risultano eseguiti» [Cass., Sez. V, 16.4.1998, Nencini, cit.].

Per altro orientamento più recente, invece, il direttore dei lavori attesta l’effet- tiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capito- lati medesimi, ma non la regolarità della documentazione contabile, con la conse- guenza che la mancata indicazione nei SAL delle fatture di acquisto dei materiali utilizzati dall’impresa aggiudicataria non può costituire, di per sé, falsità.

«Non risulta che i SAL debbano certificare la correttezza delle fatturazioni relative ad acqui- sti materiali, ma la conformità delle opere eseguite a quanto pattuito» [Cass., Sez. V, 5.7.2001, D’Arma, cit.].

Il secondo orientamento sembra essere preferibile, proprio in virtù della man- canza di una competenza da parte del direttore dei lavori a controllare i documenti contabili dell’impresa appaltata.

Il discorso non sarebbe completo, se non si facesse cenno anche alla problema- tica dei mandati di pagamento, senza dubbio connessa a quella dei SAL. Nel momento in cui, infatti, ha iniziato a consolidarsi l’orientamento che negava la na- tura di atto pubblico ai registri contabili delle imprese e quindi il controllo da parte del direttore dei lavori sulla corretta tenuta delle stesse, ha iniziato ad affermarsi un indirizzo che qualifica come atti pubblici i mandati di pagamento [Cass., Sez. V, 15.3.2005, Eliseo, cit.; Cass., Sez. V, 6.12.2004, Di Maria, cit.; Cass., Sez. V, 20.1.2004, Mura, cit.].

H) Infine, assolutamente pacifica l’idea che le bolle di pesa pubblica costitui-

Nel documento Le falsità documentali (pagine 122-124)

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