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Infine, altro documento problematico è la carta o tessera di identità Per la maggioranza della giurisprudenza si tratta di certificato, in quanto «attesta la cor-

Nel documento Le falsità documentali (pagine 128-130)

Capitolo III Le tipologie di documento

E) Infine, altro documento problematico è la carta o tessera di identità Per la maggioranza della giurisprudenza si tratta di certificato, in quanto «attesta la cor-

rispondenza delle generalità e delle sembianze del cittadino, cui viene rilasciato il documento, ai dati risultanti dagli atti dell’ufficio dell’anagrafe e della popolazio- ne residente. Essa non può essere ritenuta atto pubblico, perché manca delle ca- ratteristiche dello stesso, che invece vanno attribuite ai registri e agli schedari del- lo stesso ufficio, dai quali direttamente deriva» [Cass., Sez. V, 17.10.2001, Orrù, in Riv. pen., 2002, 217. Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 28.9.2006, Festa, in

Giust. pen., 2007, II, 564, la quale aggiunge che la carta d’identità «non costituisce

diritti a favore del privato e obblighi a carico della pubblica amministrazione»; Cass., Sez. Fer., 23.8.1990, Polimeri, ivi, 1991, II, 229; Cass., Sez. II, 27.2.1985, Raia, ivi, 1986, II, 90]. Vero ciò, tuttavia a me pare che si trascuri l’attività posta in essere dal pubblico ufficiale che rilascia tale documento. L’alternativa che si apre è infatti del seguente tenore: o si ritiene che l’attività del pubblico ufficiale non si basi su una percezione diretta e quindi non consista anche in un controllo di corrispondenza tra quanto già documentato negli archivi e il soggetto reale che gli si presenta davanti, dovendosi in tale prospettiva concludere per il certificato; oppure si ammette che l’attività del pubblico ufficiale comporta anche una perce- zione diretta e un controllo immediato su tale corrispondenza, ed allora si deve concludere nel senso che si tratta di un atto pubblico.

Discorso a parte deve essere fatto per la carta di identità valida per l’espatrio e per il passaporto. Ed infatti tali documenti sembrano essere costituiti da due par- ti: da un lato, v’è la certificazione di identità della persona a cui è stata intestata (nella nostra prospettiva si tratta di atto pubblico), la cui falsificazione comporta secondo la giurisprudenza prevalente una falsità punibile ai sensi dell’art. 477 c.p. (nella nostra prospettiva ai sensi dell’art. 476 c.p.); dall’altro lato, v’è l’autoriz- zazione ad espatriare senza dubbio riconducibile all’art. 477 [con riferimento alla carta, cfr. Cass., Sez. VI, 17.2.1990, Trunfio, in Cass. pen., 1991, 1563; con riferi- mento al passaporto rilasciato dallo Stato italiano, v. Cass., Sez. VI, 9.12.1987, Tami,

ivi, 1989, 59; Cass., Sez. V, 6.2.1987, Moscatelli, ivi, 1988, 824; con riferimento al

passaporto rilasciato da autorità straniere, cfr. Cass., Sez. V, 10.12.2008, Okunbor, in CED, n. 4409/2009; Cass., Sez. I, 18.11.1996, Sadik, in Cass. pen., 1997, 3017].

Due ultime considerazioni: la giurisprudenza attribuisce rilevanza anche al do- cumento scaduto, in quanto pur sempre idoneo a costituire documento di valida presunzione di identità [con riferimento alla carta di identità cfr. Cass., Sez. V, 14.3.1978, Araldo, in CED, rv 139699; con riferimento al passaporto, v. Cass., Sez. VI, 9.12.1987, Tami, cit.]; inoltre, la giurisprudenza considera atto pubblico la registrazione in un passaporto della data di ingresso del titolare nello Stato, poi- ché documenta ciò che il pubblico ufficiale constata personalmente in ordine allo straniero titolare del passaporto [Cass., Sez. V, 17.5.1994, Saidi Mabrouk Moha- med, in Cass. pen., 1996, 498].

4. Il “mero” atto pubblico e l’autorizzazione (artt. 476 comma 1 e 477 c.p.).

Per quanto riguarda la differenza tra atto pubblico e autorizzazione ammini-

strativa, mentre il primo costituisce diritti prima inesistenti, la seconda avrebbe la

funzione di rimuovere i limiti posti dalla legge all’esercizio di un diritto che invece preesiste.

Così di recente si è affermato che «propria della autorizzazione amministrativa è la funzione ad essa assegnata di rimuovere un limite all’esercizio di un diritto preesistente […] O meglio, l’autorizzazione è tipizzata da una struttura logica che si compone di tre elementi: un potere di un privato, una connotazione giuridica del potere che è data direttamente da una norma, un provvedimento che amministra tale potere» [Cass., Sez. V, 15.11.2007, Fornaia, in CED, n. 46933/2007, in tema di rinvio di leva per motivi di studio, atto qualificato come autorizzazione. Si v. anche Cass., Sez. Un., 10.10.1981, Di Carlo, cit., secondo cui «le autorizzazioni di cui all’art. 477 c.p. (e 480) si identificano con quelle previste come tali in senso stretto dal diritto amministrativo e consistono, perciò, in negozi di diritto pubblico di natura discrezionale che rimuovono permanentemente o temporalmente i limiti posti dalla legge a determinate attività dei singoli, rispetto alle quali costoro sono titolari di diritti soggettivi (fievoli ab origine o in attesa di espansione) il cui esercizio è subordinato ad un atto permissivo della pubblica amministra- zione»].

È stato inoltre precisato che un atto ha natura di autorizzazione quando de- termina immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all’esercizio di una de- terminata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che le- gittimano l’esercizio di una attività in un futuro indeterminato, ovvero le condi- zioni che possono giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazio- ne ad esercitarla [Cass., Sez. V, 14.3.2000, De Marco, in Cass. pen., 2001, 1790, in relazione a una disposizione del Presidente di una A.S.L. che conteneva una di- sciplina generale in ordine all’uso del mezzo personale e non una specifica auto- rizzazione ad usarlo].

4.1. Alcune ipotesi di “mero” atto pubblico e di autorizzazione. – A) In giuri-

sprudenza è assolutamente pacifico che il permesso di soggiorno rilasciato a cit- tadini extracomunitari costituisca un atto pubblico.

Così si è affermato che «il permesso di soggiorno non può considerarsi semplice certificato né autorizzazione amministrativa, ma costituisce un atto che, nell’ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato pubblico […] L’attestazione di cui al permesso di soggiorno – in ordine alla sussistenza di mezzi di sostentamento ovvero allo svolgimento (o al possibile svolgi- mento) di attività lavorativa da parte dei destinatari – indubbiamente riguarda fatti non diretta- mente compiuti o verificati dal pubblico ufficiale, ma oggetto di operazione di verifica docu- mentale: tale attestazione peraltro non esaurisce la funzione dell’atto di cui costituisce semplice presupposto. Invero, il citato permesso conferisce al cittadino extracomunitario il diritto alla permanenza nel territorio dello Stato e quello rilasciato per motivi di lavoro consente altresì al predetto la facoltà di accedere in condizioni di generale parità con i lavoratori italiani, a tutte le opportunità di collocamento previste dall’ordinamento: esula dunque da tali provvedimenti la

natura di mera certificazione ed al contempo, posto che le attribuzioni sopra menzionate non sono ricollegabili a pregresse statuizioni positive, va escluso che essi, al di là della terminologia adottata (“permesso”) costituiscano semplici autorizzazioni» [Cass., Sez. V, 26.11.1998, D’An- geli, in Riv. pen., 1999, 257. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 10.12.2008, Okunbor, in CED, n. 4409/2009; Cass., Sez. V, 16.6.2006, Chen, in Riv. pen., 2007, 800; Cass., Sez. V, 22.6.2006, Filannino, in CED, n. 25338/2006; Cass., Sez. V, 28.11.2005, Degoni, in CED, n. 46859/2005; Cass., Sez. V, 26.5.2005, Ahmed Abou, in Riv. pen., 2006, 982; Cass., Sez. I, 22.3.2005, Lopo- polo, in Cass. pen., 2005, 3305, con nota di G. ROMEO; Cass., Sez. V, 28.1.2005, Sahel, in

CED, n. 6831/2005; Cass., Sez. V, 14.1.2004, Filipovic, in Giust. pen., 2005, II, 183; Cass., Sez. VI 29.1.1999, Diouf, in Cass. pen., 2000, 2270].

Nel documento Le falsità documentali (pagine 128-130)

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